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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11866/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Assise di Caltanissetta, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di rideterminare la pena in relazione ad alcune sentenze di condanna; Rilevato che il provvedimento è stato impugnato con atto redatto e sottoscritto dal condannato che la Corte di Assise di appello di Caltanissetta ha trasmesso a questa Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso, peraltro resto senza l'indicazione di alcun motivo a sostegno, è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M3 imIAR 2026 [OSCURATO:PERSONA] r L14 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Assise di Caltanissetta, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di rideterminare la pena in relazione ad alcune sentenze di condanna; Rilevato che il provvedimento è stato impugnato con atto redatto e sottoscritto dal condannato che la Corte di Assise di appello di Caltanissetta ha trasmesso a questa Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso, peraltro resto senza l'indicazione di alcun motivo a sostegno, è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M3 imIAR 2026 [OSCURATO:PERSONA] r L14 1
Sentenza Cassazione n. 11866/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris