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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19305/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 5 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Cosenza ha rigettato l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 3 marzo 2021 del GIP del Tribunale di Paola di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo.

2. Con un unico motivo di ricorso l'indagato deduce il vizio di motivazione, perché era stata sequestrata la somma di euro 42.700, pervenuta sul conto corrente dopo l'esecuzione del sequestro disposto dal GIP del Tribunale di Paola.

Sollecitata la revoca del sequestro, il GIP aveva rigettato l'istanza perché, trattandosi di sequestro per equivalente, non era necessaria la prova del nesso di derivazione del reato.

Proposto il ricorso per cassazione, questa Corte aveva disposto l'annullamento con rinvio e la trasmissione atti al Tribunale di Cosenza, previa riqualificazione del ricorso come appello cautelare.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto il ricorso, sia pure per motivi opposti a quelli del GIP del Tribunale di Paola, infondato e ha rigettato l'appello. il ricorrente che il Tribunale del riesame non aveva tenuto conto del fatto che le somme sequestrate non erano prezzo o profitto del reato e che il rigetto poggiava su risalenti orientamenti giurisprudenziali.

Ribadisce che non è possibile sequestrare le somme sopravvenute in caso di sequestro diretto. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché si fonda su argomenti che potrebbero valere per il sequestro diretto, ma non per il sequestro per equivalente, qual è quello disposto in questa sede.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (si veda tra le più recenti Cass., Sez. 3, n. 6163 del 20/10/2020, dep. 2021, Gafà, Rv. 281048 - 02), in 'tema di reati tributari, le somme di denaro affluite sul conto corrente bancario in data successiva alla commissione del reato, pur non potendo essere sottoposte a sequestro in via diretta, non costituendo "profitto" del reato, possono essere oggetto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, assumendo in tal caso le caratteristiche di valore corrispondente al profitto non rinvenuto, con la precisazione che ai fini di tale ricostruzione non osta la natura fungibile del denaro come già affermato dalle Sez.

U., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648, e Sez.

U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437.

La più recente sentenza a Sezioni Unite n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 non ha innovato in modo decisivo sul tema, ma ha ribadito i principi della Gubert e della Lucci, affermando che, qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito dal denaro, la confisca è comunque eseguita mediante l'ablazione dello stesso.

Tale confisca è tuttavia da definire come diretta e non per equivalente, sebbene non sia ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita del numerano oggetto di ablazione.

Nel caso in oggetto, la confisca è stata disposta per equivalente, ma il Tribunale del riesame, a conoscenza dell'informazione provvisoria delle Sezioni unite, ha richiamato il principio di diritto che era stato divulgato e ha ribadito il mantenimento del sequestro, perché operativo anche in caso di provenienza lecita del denaro.

Nonostante tale duplice motivazione, il ricorrente si è limitato a disquisire sulla differenza tra sequestro diretto e per equivalente, ma non ha offerto alcun elemento in suo favore, tale non essendo la semplice sopravvenienza del denaro sul conto corrente.

Nell'ordinanza impugnata si riporta come allegazione dei motivi di riesame che la somma derivava dalla transazione di un contenzioso con l'ASL di Catanzaro.

L'asserto, non sviluppato nel ricorso per cassazione, è generico e non consente alcuna valutazione in favore della prospettazione difensiva.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 2 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 5 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Cosenza ha rigettato l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 3 marzo 2021 del GIP del Tribunale di Paola di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo. 2. Con un unico motivo di ricorso l'indagato deduce il vizio di motivazione, perché era stata sequestrata la somma di euro 42.700, pervenuta sul conto corrente dopo l'esecuzione del sequestro disposto dal GIP del Tribunale di Paola. Sollecitata la revoca del sequestro, il GIP aveva rigettato l'istanza perché, trattandosi di sequestro per equivalente, non era necessaria la prova del nesso di derivazione del reato. Proposto il ricorso per cassazione, questa Corte aveva disposto l'annullamento con rinvio e la trasmissione atti al Tribunale di Cosenza, previa riqualificazione del ricorso come appello cautelare. Il Tribunale del riesame ha ritenuto il ricorso, sia pure per motivi opposti a quelli del GIP del Tribunale di Paola, infondato e ha rigettato l'appello. il ricorrente che il Tribunale del riesame non aveva tenuto conto del fatto che le somme sequestrate non erano prezzo o profitto del reato e che il rigetto poggiava su risalenti orientamenti giurisprudenziali. Ribadisce che non è possibile sequestrare le somme sopravvenute in caso di sequestro diretto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché si fonda su argomenti che potrebbero valere per il sequestro diretto, ma non per il sequestro per equivalente, qual è quello disposto in questa sede. Secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (si veda tra le più recenti Cass., Sez. 3, n. 6163 del 20/10/2020, dep. 2021, Gafà, Rv. 281048 - 02), in 'tema di reati tributari, le somme di denaro affluite sul conto corrente bancario in data successiva alla commissione del reato, pur non potendo essere sottoposte a sequestro in via diretta, non costituendo "profitto" del reato, possono essere oggetto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, assumendo in tal caso le caratteristiche di valore corrispondente al profitto non rinvenuto, con la precisazione che ai fini di tale ricostruzione non osta la natura fungibile del denaro come già affermato dalle Sez. U., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648, e Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437. La più recente sentenza a Sezioni Unite n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 non ha innovato in modo decisivo sul tema, ma ha ribadito i principi della Gubert e della Lucci, affermando che, qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito dal denaro, la confisca è comunque eseguita mediante l'ablazione dello stesso. Tale confisca è tuttavia da definire come diretta e non per equivalente, sebbene non sia ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita del numerano oggetto di ablazione. Nel caso in oggetto, la confisca è stata disposta per equivalente, ma il Tribunale del riesame, a conoscenza dell'informazione provvisoria delle Sezioni unite, ha richiamato il principio di diritto che era stato divulgato e ha ribadito il mantenimento del sequestro, perché operativo anche in caso di provenienza lecita del denaro. Nonostante tale duplice motivazione, il ricorrente si è limitato a disquisire sulla differenza tra sequestro diretto e per equivalente, ma non ha offerto alcun elemento in suo favore, tale non essendo la semplice sopravvenienza del denaro sul conto corrente. Nell'ordinanza impugnata si riporta come allegazione dei motivi di riesame che la somma derivava dalla transazione di un contenzioso con l'ASL di Catanzaro. L'asserto, non sviluppato nel ricorso per cassazione, è generico e non consente alcuna valutazione in favore della prospettazione difensiva. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 2 febbraio
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