CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11235/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1704/2021 della Corte di Appello di Bari, pubblicata indata 13.10.2021, N.R.G. 997/2019;Numero registro generale 10518/2022Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 11235/2026Data pubblicazione 27/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1.04.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Bari ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., volte ad ottenere lacondanna della suddetta società al pagamento dei corrispettivi previsti nelverbale del Consiglio di Amministrazione del 12.1.2006 a titolo di anticipo nonrecuperabile sul bonus nella misura di € 5000,00 al mese, a titolo di bonus perportato a termine per il periodo successivo a seguito dell’attività svolta dalmedesimo, nonché di indennità sostitutiva del preavviso, di indennità dirisoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1751 cod. civ. o in subordine diindennità suppletiva di clientela, nonché a titolo di risarcimento dei danni.Tra le parti era intercorso un contratto di agenzia dal 1° giugno 1998 al 21luglio 2006, data in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato il proprio recesso dal rapportoper giusta causa.2. La Corte di Appello di Bari ha rigettato l’appello principale proposto avversotale sentenza da [OSCURATO:PERSONA] ed in parziale accoglimento dell’appelloincidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha condannatoil Tirillò al pagamento della somma di € 30.000,00 oltre interessi al saggio legaledalla domanda al soddisfo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].3. La Corte territoriale, condividendo le statuizioni del Tribunale, ha rilevatoche il Tirillò aveva accettato di essere coadiuvato da altro manager indicato dallaBanca, dr. Buonaccorsi, con il quale avrebbe ripartito i compiti che in precedenzaaveva svolto in via esclusiva ed ha ritenuto incongrua la doglianza riguardanteiniziative personali prese da questo manager verso i promotori da lui coordinati.4. Il giudice di appello ha rilevato che era insita nella ripartizione dei compitil’organizzazione di incontri con altri promotori da parte del Buonaccorsi ed haescluso un’indebita invasione nelle specifiche competenze del Tirillò, a frontedell’organizzazione di carattere piramidale nel settore della promozioneNumero registro generale 10518/2022Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 11235/2026Data pubblicazione 27/04/2026finanziaria, come emerso dalla prova testimoniale; ha poi evidenziato che nonera stata precisata né dimostrata dal Tirillò la natura dei comportamenti“invasivi” del Buonaccorsi e dei comportamenti “aggressivi” di altro manager,sovraordinato allo stesso Bonaccorsi, alla base delle ferme rimostranze delTirillò, che avevano spinto la [OSCURATO:PERSONA] a recedere senza preavviso dal rapporto.5. A fronte della complessiva lettura della missiva del Tirillò in data17.7.2006, ha ritenuto che la cessazione del rapporto fosse avvenuta per fattoimputabile all’agente e per tali ragioni ha ritenuto infondato l’appello principale.6. Non ha condiviso la statuizione del Tribunale di rigetto della domanda dellapreponente, finalizzata ad ottenere la condanna alla restituzione di 30.000,00euro corrisposte a Tirillò a titolo di bonus “sistema premiante” ed incassati per iprimi sei mesi del predetto anno – essendo stato il recesso esercitato per giustacausa prima del 31 dicembre 2006 (ovvero prima che maturasse il dirittomedesimo: v. penultima pagina dell’appello incidentale) -, e ciò alla luce dellaprevisione contenuta al punto 3) lett. B) n. 6) della lettera del 16 gennaio 2006,chiara nel senso che “se la risoluzione del rapporto (quello di agenzia ovveroquello accessorio manageriale) fosse intervenuta prima del 31 dicembre 2006l’agente avrebbe dovuto restituire le somme sino a quel momento ricevute”.Ha poi ritenuto assorbita ogni altra questione.7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di tre motivi, illustrati da memoria.8. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 2119 cod. civ. e dei principi di diritto in materia di giusta causa di recessodal contratto di agenzia, anche con riferimento agli artt. 1362 ss. cod. civ. inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Lamenta l’assoluta carenza, nonché la mancata adeguatezza e correttezzadella motivazione.Numero registro generale 10518/2022Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 11235/2026Data pubblicazione 27/04/2026Riporta la comunicazione del Tirillò (che non aveva mai ricevutocontestazioni) datata 17.7.2006 e contesta la sua influenza sul rapportofiduciario.Contesta la sussistenza di un inadempimento contrattuale da parte del Tirillò,sostenendo che la lettera del 17.7.2006 costituisce una giusta e legittimareazione al grave torto che il Tirillò stava subendo ed era funzionale alla tuteladei suoi diritti, nella prospettiva di una proficua prosecuzione dellacollaborazione.Richiama i principi espressi da Cass. n. 12873/2004 che in una fattispecieanaloga che aveva valorizzato l’assenza di un vincolo di subordinazione.2. Il motivo è inammissibile.Al di là della modalità di proposizione della censura, che denuncia il viziomotivazionale ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., il motivosollecita un giudizio di merito attraverso la rilettura della comunicazione del17.7.2006.E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui intema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti inrelazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata algiudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi dimotivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazionecontrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. (Cass. n. 17168/2012;Cass. n. 9054/2013; Cass. n. 10271/2016 e Cass. n. 3829/2021).Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, ilricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regolelegali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritameneviolate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qualemodo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canonilegali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame delmerito in sede di legittimità.Nel caso di specie il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato laviolazione dei canoni di cui all’art. 1362 ss. cod. civ., ha sollecitato un giudizioNumero registro generale 10518/2022Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 11235/2026Data pubblicazione 27/04/2026di merito attraverso un’interpretazione diretta della comunicazione del17.7.2006, di segno diverso rispetto a quella operata dalla Corte territoriale.3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 1175, 1375 e 1749 cod. civ.Sostiene che la lettera del Tirillò datata 17.7.2006, cui aveva fatto seguito ilrecesso del 21.7.2006 aveva costituito una legittima reazione ad uncomportamento fortemente equivoco della [OSCURATO:PERSONA], connotato da evidenti profilidi malafede, slealtà e difetto di collaborazione.Lamenta la mancata considerazione delle precedenti vessazioni subite dalTirillò nel periodo da gennaio 2005 a luglio 2006, nonché del gravoso impegnoe della preziosa collaborazione offerte dal Tirillò nei nove anni precedenti;lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata rispetto alle risultanzedella prova testimoniale e la mancata considerazione del contenuto della provadocumentale.Aggiunge che il team Incrocci-Buonaccorsi era stato utilizzato dalla Bancacome mezzo al fine o come agente provocatore, allo scopo di liberarla da unaposizione non più gradita.4. Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita un giudizio di meritoSecondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri,in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, cosìda realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).La corte territoriale, con un giudizio completo e sostenuto dalle risultanzeistruttorie, ha ritenuto che “proprio il richiamo a canoni comportamentali della“lealtà” e della “buona fede” caratterizzanti ex lege l’agire di entrambe le partidel contratto che conduce ad una valutazione di segno negativo della condottadi Tirillò: non può dirsi certamente leale e ispirato a buona fede il contenuto dellaNumero registro generale 10518/2022Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 11235/2026so-pra citata missiva del 17 luglio 2006, soprattutto in ragione del fatto che –Data pubblicazione 27/04/2026come ampiamente sottolineato in precedenza – nessuna prova è stata fornitacirca le indebite ingerenze e le minacce subite dagli altri due manager che glierano stati affiancati. A prescindere dalle modalità di adempimento delleobbligazioni scaturenti dal contratto, in sostanza, è di certo contraria ai suddetticanoni la decisione di Tirillò di porre la [OSCURATO:PERSONA] di fronte ad un ultimatum,imponendole di scegliere tra la rivisitazione dell’assetto organizzativo che si eradata (peraltro con l’assenso dell’[OSCURATO:PERSONA]) e la risoluzione del rapporto adiniziativa dello stesso Tirillò” (punto 4.4, ultimo periodo, della sentenza).Nessuna violazione delle norme citate è pertanto ravvisabile nella motivazionedella Corte, la quale proprio in loro applicazione ha valutato le reciprochecondotte delle parti per giungere, conformemente al giudizio espresso dal primogiudice, a ritenere la risoluzione del rapporto avvenuta per fatto imputabileall’agente, con la conseguente infondatezza delle domande proposte.5. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 1359 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3cod. proc. civ.Deduce che la lettera del 16.1.2006 aveva ipotizzato l’erogazione di uncompenso aggiuntivo e che la cessazione del contratto era dipesa dall’iniziativaassunta dalla [OSCURATO:PERSONA] con la risoluzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Evidenzia che si è realizzata la condizione della permanenza del rapporto al31.12.2006 ai sensi dell’art. 1359 cod. civ., secondo cui la condizione siconsidera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte cheaveva interesse contrario all’avveramento di essa.Sostiene che le anticipazioni dovevano essere restituite non in cifra assoluta,ma in percentuale e che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare la percentuale diobiettivo non raggiunta dal Tirillò.6. Il motivo è inammissibile.La Corte territoriale ha interpretato la previsione contenuta al punto 3) lett.B) n. 6 della lettera del 16.1.2006 relativa al bonus “sistema premiante”A fronte dell’”estrema latitudine” dell’espressione utilizzata nella lettera del16 gennaio 2006, la sentenza impugnata l’ha ritenuta comprensiva anche delNumero registro generale 10518/2022Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 11235/2026Data pubblicazione 27/04/2026recesso anticipato per giusta causa ed ha ritenuto dovuta la restituzione dellesomme ricevute a titolo di bonus “sistema premiante” da parte del Tirillòincassata per i primi sei mesi del 2006.La censura deduce questioni che non risultano dalla sentenza impugnata eche implicano accertamenti in fatto (in via principale la sussistenza di uninteresse della [OSCURATO:PERSONA] contrario all’avveramento della condizione, ed in viasubordinata la mancata dimostrazione della percentuale di obiettivo nonraggiunta), senza tuttavia indicare in quali atti dei gradi di merito le avrebbeproposte.Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19874/2018 hanno ribaditoche nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenzain rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di dirittoproposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazionediversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questionirilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di dirittocompresi nel dibattito e fondati sugli stessi argomenti di fatto dedotti (hanno sulpunto richiamato Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 4787/2012; Cass. n. 8993/2003;Cass. n. 3881/2000; Cass. n. 5845/2000; Cass. n. 12020/1995); pertanto, nelcaso in cui il ricorrente per cassazione proponga una determinata questionegiuridica che implichi un accertamento in fatto e non risulti in alcun modo trattatanella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilitàper novità della censura deve denunciarne l’omessa pronuncia indicando, inconformità con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in qualeCorte di controllare ex actis la veridicità e la ritualità di tale asserzione, prima diesaminare nel merito la relativa censura (hanno richiamato Cass. n.1273/2003;Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 3664/2006; Cass. n. 20518/2008; Cass. n.2190/2014; Cass. n. 18719/2016).7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.9. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versareNumero registro generale 10518/2022Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 11235/2026Data pubblicazione 27/04/2026l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 peresborsi ed in € 10.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso dellespese generali in misura del 15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per il ricorrente principale, ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 1° aprile 2026.La PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 10518/2022Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 11235/2026Data pubblicazione 27/04/2026