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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05547/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N.R.G. 37153/2025 Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo due motivi: a. violazione di legge e vizio motivazione relativamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen.; b. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62-bis cod. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Tutti e due i motivi avanzati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti aluomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Il secondo motivo, inoltre, afferisce al trattamento puni- tivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla deter- minazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello di Palermo che appare logica e congrua, nonché cor- retta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

3.1. Quanto al primo motivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. trova fondamento nell'abitualità della condotta.

La circostanza che l'imputato sia formal- mente incensurato e non dichiarato delinquente abituale risulta irrilevante ai fini del giudizio di abitualità rilevante per l'applicazione dell'istituto, dovendosi piutto- sto valorizzare la reiterazione degli illeciti e la persistente pervicacia dimostrata, anche in considerazione della commissione di ulterioil condott illecite a breve distanza temporale dalla contravvenzione già elevata a suo carico, con reiterazione nel biennio (fol. 4 della sentenza impugnata).

La sentenza si C0110C3, dunque, nell'alveo del consolidato l'orientamento che, vertendo sul dettato normativo deii'istituto, ritiene preclusa la cenfigurabilità della N.R.G. 37153/2025 • causa di non punibilità in esame quando il reato per cui sì procede, come nel caso della guida senza patente, è per sua struttura a condotte reiterate, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, Cod. strada, nei solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 - 01).

Il provvedimento, peraltro; opera anche un buon governo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una va- lutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., deile modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

S.U.

Tushai ri- cordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la grwità, l'entità del contrasto 'ispetto alla legge e conseguen- temente il bisogno di pena.

Insomma, si è qui entro l distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente».

Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del tatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite- nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclu- sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf.

Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto coi retta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, selza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre- detto).

3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in ordine all'adegua- tezza della pena irrogata, evidenziando la gravità, la reiterazione delle condotte e l'assenza di qualsivoglia indice di collaborazione o al resipiscenza, oltreché l'as- senza di elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento (fol. 5 della sen- tenza impugnata).N.R.G. 37153/2025 Il provvedimento impugnato appare, invero, conforme all'orientamento con- solidato di questa Corte di legittimità, secondo cui la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensura- tezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N.R.G. 37153/2025 Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo due motivi: a. violazione di legge e vizio motivazione relativamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen.; b. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Tutti e due i motivi avanzati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti aluomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il secondo motivo, inoltre, afferisce al trattamento puni- tivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla deter- minazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello di Palermo che appare logica e congrua, nonché cor- retta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. Quanto al primo motivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. trova fondamento nell'abitualità della condotta. La circostanza che l'imputato sia formal- mente incensurato e non dichiarato delinquente abituale risulta irrilevante ai fini del giudizio di abitualità rilevante per l'applicazione dell'istituto, dovendosi piutto- sto valorizzare la reiterazione degli illeciti e la persistente pervicacia dimostrata, anche in considerazione della commissione di ulterioil condott illecite a breve distanza temporale dalla contravvenzione già elevata a suo carico, con reiterazione nel biennio (fol. 4 della sentenza impugnata). La sentenza si C0110C3, dunque, nell'alveo del consolidato l'orientamento che, vertendo sul dettato normativo deii'istituto, ritiene preclusa la cenfigurabilità della N.R.G. 37153/2025 • causa di non punibilità in esame quando il reato per cui sì procede, come nel caso della guida senza patente, è per sua struttura a condotte reiterate, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, Cod. strada, nei solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 - 01). Il provvedimento, peraltro; opera anche un buon governo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una va- lutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., deile modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ri- cordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la grwità, l'entità del contrasto 'ispetto alla legge e conseguen- temente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro l distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del tatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite- nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclu- sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto coi retta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, selza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre- detto). 3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in ordine all'adegua- tezza della pena irrogata, evidenziando la gravità, la reiterazione delle condotte e l'assenza di qualsivoglia indice di collaborazione o al resipiscenza, oltreché l'as- senza di elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento (fol. 5 della sen- tenza impugnata).N.R.G. 37153/2025 Il provvedimento impugnato appare, invero, conforme all'orientamento con- solidato di questa Corte di legittimità, secondo cui la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensura- tezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som
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