CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22438/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 27 novembre 2025, la Corte di appello di Milano, in funzione digiudice dell’esecuzione, su richiesta della Procura Generale, revocava il beneficio dellasospensione condizionale della pena concesso con le seguenti sentenze:1) sentenza emessa dal Tribunale di Rimini il 20/7/2017, irrevocabile il17/10/2017, relativa a reati commessi in data 19/07/2017;2) sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA],irrevocabile il 28/11/2017, relativa a reato commesso il 28/9/2017;3) sentenza emessa dal Tribunale di Verona il 04/05/2018, irrevocabilel’[OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa al reato commesso in data 01/01/2018;4) sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 22/7/2019,irrevocabile il 09/09/2019, relativa a reato commesso in data 07/06/2017.Rilevava che il beneficio concesso con le sentenze di cui ai nn. 1) e 2) dovevaessere revocato per effetto della condanna di cui al punto 3) in quanto relativa areato commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato delle medesimesentenze.Quanto al beneficio concesso con le sentenze di cui ai punti 3) e 4), affermavache doveva essere revocato in quanto concesso ad imputato che ne aveva giàbeneficiato due volte con pena complessiva superiore ai due anni e precisava che“risulta dal testo delle sentenze, prodotte dalla Procura Generale, che laconcessione è avvenuta sulla base dell’erroneo presupposto dell’incensuratezza delprevenuto, all’evidenza derivante dal mancato tempestivo aggiornamento delcertificato penale”, il che rendeva superfluo ogni ulteriore accertamento.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando due motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione.2.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e) cod. proc. pen. dichiara di non contestare la revoca dei beneficidi cui ai punti 1) e 2), ma di precisare che il ragionamento è corretto solo peril beneficio concesso con la sentenza sub 1). Con riferimento a quella sub2), osserva che la revoca era giustificata dal fatto che la causa ostativa allaconcessione, rappresentata dalla sentenza sub 1), non poteva essere notaal giudicante in quanto l’irrevocabilità della prima sentenza è successiva allapronuncia della seconda.Quanto ai benefici concessi con le sentenze sub 3) e 4), lamenta che larevoca sia stata disposta ai sensi dell’art. 164, comma 4 cod. pen., senzaverificare, in concreto, se le cause ostative fossero note al giudice dellacognizione, affermando, illogicamente e senza fornire elementi a supporto,che l’errore del giudicante derivasse dall’erroneo presupposto dellaincensuratezza dell’imputato.2.2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) cod. proc. pen., osserva che, in base al disposto degli artt. 163 e167 cod. pen., decorso il quinquennio dalla pronuncia, se il condannato noncommette altro delitto o altra contravvenzione della stessa indole, il reato èestinto. Ne consegue che, quando il beneficio è ormai consolidato e si èrealizzata l'estinzione del reato, non può intervenire la revoca dellasospensione ex art. 168, comma 3 cod. pen. Deduce che, nel quinquenniosuccessivo al passaggio in giudicato della sentenza sub 4), il ricorrente nonha commesso altri reati, in quanto quello di cui alla sentenza sub 6) delcasellario è stato commesso prima del passaggio in giudicato e quello dellasentenza sub 7) è relativo a contravvenzione non della stessa indole.Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata conrinvio o senza rinvio nel caso di accoglimento del secondo motivo di ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Ha osservato che la Corte di appello nonha compiuto la verifica relativa alla conoscenza da parte del giudice della cognizione dellapresenza di cause ostative.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto diragione.2. Ai sensi dell’art. 168, comma 1 n. 1 cod. pen., salva la disposizionedell’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen., la sospensione condizionale èrevocata di diritto qualora nel quinquennio dal passaggio in giudicato dellasentenza il condannato commetta un delitto o una contravvenzione della stessaindole.Nel caso in esame, la sentenza di cui al punto 3) ovvero quella emessa dalTribunale di Verona il 4.5.2018 è relativa a delitto commesso il 1.1.2018 ovveronel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza sub 1) ovvero quelladel Tribunale di Rimini del 20.7.2017, irrevocabile il 17.10.2017.D'altro canto, il reato di cui alla sentenza sub 3), commesso il 1.1.2018, èstato, parimenti, commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato dellasentenza sub 2) avvenuto il 28.11.2017, il cui beneficio è stato, quindi,correttamente revocato. La decisione è pertanto conforme al disposto normativoe lo stesso difensore nel ricorso dichiara di non contestare la revoca dei duebenefici, pur contestando la motivazione della revoca del beneficio di cui allasentenza sub 2). 2. Quanto alla censura relativa alla revoca del beneficio accordato con lasentenza sub 3), il ricorso deve essere rigettato. Nell’ordinanza impugnata, laCorte territoriale riferisce che dal testo delle sentenze prodotte dalla ProcuraGenerale si evince che la concessione del beneficio si fonda sull’erroneopresupposto, riportato in sentenza, che l’imputato era incensurato, circostanzache depone nel senso che il certificato penale in atti non era aggiornato conl’annotazione delle due precedenti sentenze. A fronte di tale assunto, il difensoredel ricorrente avrebbe dovuto dedurre e provare l’errore del giudicante. In difettodi tale allegazione, la censura si palesa del tutto generica e, quindi, inidonea afondare una pronuncia di annullamento. Ne consegue che, correttamente, èstato revocato il beneficio concesso con la sentenza emessa dal Tribunale diVerona il 04/05/2018, irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa al reato commesso indata 01/01/20183. Deve, invece, accogliersi il ricorso in relazione alla revoca del beneficioaccordato con la sentenza sub 4).La fattispecie di cui all’art. 168, comma 3 cod. pen. deve essere raccordatacon le previsioni di cui all'art. 167 cod. pen., che sancisce la definitivaimpossibilità di far luogo all'esecuzione della pena principale e delle peneaccessorie una volta che, ultimata la probation, il condannato non sia incorso,nel relativo arco di tempo, in comportamenti che ne abbiano contraddetto lospirito, ossia in recidive considerate dalla norma rilevanti, e abbia soddisfatto gliobblighi impostigli. Questa Corte ha affermato che «[...] Se la legge consenteora, a certe condizioni, di rimediare ad un vizio genetico del provvedimentoconcessivo, l'attivazione del rimedio incontra un limite, logico e giuridico,nell'antecedente avveramento dell'effetto estintivo ex art. 167 cod. pen., postoche tale effetto non è normativamente impedito durante la latenza dellasituazione giuridica evocata dall'art. 168, terzo comma, cod. pen., e posto chel'effetto stesso risulta irreversibile, beninteso al verificarsi delle condizioni ivistabi l i te, pur se la relat iva declaratoria ( implici tamente ammessadall'ordinamento: Sez. 1, n. 38043 del 27/10/2006, Ravaioli, Rv. 235167-01) nonsia ancora intervenuta» ed ha, conseguentemente, affermato il principio didiritto, in forza del quale la revoca della sospensione condizionale della pena,nei casi previsti dall'art. 168, terzo comma, cod. pen., non può intervenirequando ormai il beneficio si è consolidato, essendo decorso il termine edessendo maturate le condizioni al cui cospetto si determina, ai sensi dell'art. 167dello stesso codice, l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione dellapena.Nel caso di specie, la difesa deduce che la sospensione condizionaleconcessa con la sentenza sub 4) è stata revocata, in quanto erroneamenteconcessa, alla stregua dell'art. 168, terzo comma, cit., ma la revoca è statapronunciata, trattandosi di delitto, oltre il quinquennio dalla irrevocabilità deltitolo, senza che fossero maturate cause di decadenza dal beneficio.Alla luce di tale motivo di ricorso, si rende necessario annullare l’ordinanzaimpugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della penaconcessa con la sentenza del Tribunale di Milano del 22.7.2019, irrevocabile il9.9.2019 con rinvio alla Corte di appello di Milano affinché proceda a nuovogiudizio sul punto nel rispetto dei principi enunciati, previe le necessarie verifichein ordine alle condizioni di cui all’art. 167 cod. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionaledella pena concessa con la sentenza del Tribunale di Milano del 22/7/2019, irrevocabile il9/9/2019, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Milano. Rigetta nelresto il ricorso.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]