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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34749/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IBUNALE di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];si è proceduto de planoRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 6 marzo 2026, il Tribunale di Palermo dichiaravaascritto, condannandolo alla pena di euro 300,00 di muta, ritenute le circostanzecagionati alla costituita parte civile.2.

Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Piazza, lamentando vizi di motivazione sia in ordine alla offensività delleespressioni usate, sia in relazione al mancato riconoscimento della causa digiustificazione del diritto di critica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso deve essere convertito in appello in applicazione del comma 3dell’art. 569 cod. proc. pen.La sentenza impugnata, infatti, era impugnabile in appello, posto che, ai sensidell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., “sono in ogni caso inappellabili le sentenzedi condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la penasostitutiva del lavoro di pubblica utilità”, e, quindi, non le sentenze in cui, comenel caso di specie, si è irrogata la pena della multa.Ciò precisato, risulta inoltre evidente come i motivi di impugnazioneriguardino pretesi vizi di motivazione, così comportando la conversione del ricorsoin appello in applicazione del già citato art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.MConvertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Palermo per il giudizio.Così deciso, in Roma il 9 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IBUNALE di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];si è proceduto de planoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 6 marzo 2026, il Tribunale di Palermo dichiaravaascritto, condannandolo alla pena di euro 300,00 di muta, ritenute le circostanzecagionati alla costituita parte civile.2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Piazza, lamentando vizi di motivazione sia in ordine alla offensività delleespressioni usate, sia in relazione al mancato riconoscimento della causa digiustificazione del diritto di critica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso deve essere convertito in appello in applicazione del comma 3dell’art. 569 cod. proc. pen.La sentenza impugnata, infatti, era impugnabile in appello, posto che, ai sensidell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., “sono in ogni caso inappellabili le sentenzedi condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la penasostitutiva del lavoro di pubblica utilità”, e, quindi, non le sentenze in cui, comenel caso di specie, si è irrogata la pena della multa.Ciò precisato, risulta inoltre evidente come i motivi di impugnazioneriguardino pretesi vizi di motivazione, così comportando la conversione del ricorsoin appello in applicazione del già citato art. 569, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.MConvertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Palermo per il giudizio.Così deciso, in Roma il 9 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34749/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris