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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 31363/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 348 cod.pen., con riferimento alla scelta di irrogare la pena detentiva, anzichè quella pecuniaria, non si confronta con gli elementi specificamente indicati nella sentenza impugnata che sono stati ritenuti idonei a giustificare l'applicazione della sanzione più grave; ritenuto che le censure si sostanziano in una mera critica, senza che emerga la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile, che ha concluso in tal senso.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 348 cod.pen., con riferimento alla scelta di irrogare la pena detentiva, anzichè quella pecuniaria, non si confronta con gli elementi specificamente indicati nella sentenza impugnata che sono stati ritenuti idonei a giustificare l'applicazione della sanzione più grave; ritenuto che le censure si sostanziano in una mera critica, senza che emerga la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile, che ha concluso in tal senso. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31363/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris