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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15123/2026

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rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], comein atti domiciliato,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 5298/22 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata in data 21novembre 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.maggio 2026.Numero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/20261.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ha accolto l’appello delComune di Gaeta avverso la sentenza n. 1453/18 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Latina, con la qualeerano stati accolti i ricorsi -separatamente proposti e poiriuniti- della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], legalerappresentante della prima, avverso due avvisi diaccertamento TARSU, annualità 2013, rispettivamente n. 85 en. 88, aventi ad oggetto superfici destinate a parcheggipubblici, gestiti dalla società contribuente.2.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento asette motivi di impugnazione ed illustrando ulteriormente lesue difese con memoria.3.

Il Comune di Gaeta ha resistito, depositando controricorsoed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni erichieste.4.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento delprimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è, nei termini di seguito specificati, fondato e,per quanto di ragione, merita accoglimento.2.

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c., l’error inprocedendo in cui era incorsa la corte regionale laziale, laquale, ad onta dei dettami dell’art. 112 c.p.c., aveva omesso dipronunciarsi sull’eccezione di giudicato esterno, con violazionedegli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché del principio del nebis in idem, essendo stata accertata, con sentenza n. 704/17Numero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/2026della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pronunciatatra le stesse parti (e confermata in sede di legittimità con ord.n. 17875/21) in relazione al medesimo tributo, ancorché conriferimento ad un’altra annualità (2006), l’insussistenza delpresupposto impositivo, in quanto la contribuente si occupavameramente della gestione del servizio di parcheggio e non eraconcessionaria delle relative aree.3.

Il motivo è infondato.3.1.

La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] delLazio ha effettivamente omesso di pronunciarsi sull’eccezionedi giudicato esterno, che, tuttavia, è scrutinabile in sede dilegittimità, non imponendo -tale omissione- la cassazione conrinvio della sentenza impugnata, avuto riguardo ai principi dieconomia processuale e di ragionevole durata del processo, aisensi dell’art. 111 Cost., nonché di una letturacostituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c. (cfr. Cass. n.22409/23, Cass. n. 14642/25 e Cass. n. 29196/25).3.2.

Ebbene, passando al vaglio della succitata eccezione, sene affermare l’infondatezza: la sentenza passata in giudicato,infatti, si è pronunciata su una situazione di fatto -quellainerente all’annualità di imposta 2006- diversa rispetto a quellaincentrata sulla stipula -con decorrenza dal 1° dicembre 2007-di uno specifico contratto tra le parti -della cui sovrapponibilitàcontenutistica con quello antecedente, peraltro, nulla è stato,in maniera compiuta ed esauriente, allegato- che deve essereprecipuamente valutato al fine di stabilire se, in seguito al suoperfezionamento, la contribuente abbia assunto la qualità didetentrice delle aree del territorio comunale adibite aparcheggio o abbia curato meramente la gestione del servizio.Numero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/20264.

Con il secondo motivo la ricorrente ha prospettato, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c.,l’error in procedendo perpetrato dai giudici di secondo grado, iquali avevano omesso di pronunciarsi -in tal modo violandol’art. 112 c.p.c., nonché l’art.1, comma 163, legge n. 296 del2006- sull’eccepita decadenza dal diritto alla riscossione per ildecorso del termine di tre anni dalla dichiarazione dellacontribuente.5.

Il motivo è infondato.5.1.

Al fine di intravedere gli estremi del vizio di omessapronuncia, invero, non è sufficiente la mancanza di un’espressastatuizione del giudice, ma è necessaria la totalepretermissione -non ravvisabile nel caso di specie- delprovvedimento che sia indispensabile alla soluzione del casoconcreto, dovendosi, al contrario, ravvisare una statuizioneimplicita di rigetto di una o più domande o eccezioni quandol’accoglimento di esse risulti incompatibile con l’impostazionelogico-giuridica della decisione (cfr. Cass. n. 20311/11, Cass.n. 24155/17, Cass. n. 20718/18, Cass. n. 15255/19, Cass. n.2151/21 e Cass. n. 10290/25).5.2.

La corte territoriale, nel caso di specie, ha osservato,“relativamente all’eccezione di prescrizione della domanda”,che “l’accertamento in oggetto” era stato “del tutto legittimo”,perché effettuato “in considerazione della mancata denuncia, aisensi dell’art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993”, che sarebbe dovutaavvenire “entro il 20 gennaio successivo all’iniziodell’occupazione o detenzione” (cfr. la sentenza impugnata, apag. 3), in tal modo evidenziando -quanto menoimplicitamente- che non si poneva il tema della riscossione edel rispetto del relativo termine, essendo stato l’accertamentoNumero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/2026-le cui questioni non devono essere confuse con quelle chepone la prescrizione- tempestivamente effettuato, vieppiùtenendo a mente che l’art. 1, comma 163, legge n. 296 del2006 presuppone, ai fini della decorrenza del termine triennale,la definitività dell’attività di accertamento.5.3.

E’ opportuno rimarcare che, in ambito tributario, devonoessere tenute distinte la decadenza dall’attività diaccertamento e la prescrizione dei termini per riscuotere itributi, giacché la prima individua il periodo di tempo entro ilquale l’amministrazione finanziaria può procedereall’accertamento, alla liquidazione delle imposte o all’iscrizionea ruolo, mentre la seconda individua il lasso temporale decorsoil quale si estingue il diritto di credito già acquisitodall’amministrazione finanziaria a seguito dell’attività diaccertamento.

La decadenza, quindi, si riferisce all’esercizio delpotere impositivo, mentre la prescrizione può operare in sededi recupero del tributo solo dopo il tempestivo esercizio dellapretesa impositiva (nell’arco temporale stabilito dalle singoleleggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto alprelievo (cfr. Cass. n. 16229/22, Cass. n. 21810/22 e Cass. n.1781/26).Nella vicenda in esame, in cui si dibatte riguardo allatempestiva notificazione di un avviso di accertamento, non sipone un problema di prescrizione, ma solo di decadenza,perché solamente quando sia stata impedita la decadenza inragione della tempestiva notifica del provvedimentodi accertamento inizia a decorrere il termine di prescrizione perl’attività di riscossione, proprio come stabilisce l’art. 1, comma163, legge n. 296 del 2006, che -come si è già avuto modo diNumero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/2026accennare in precedenza- fa decorrere il termine triennale iviprevisto dalla definitività dell’attività di accertamento.6.

Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la corte dimerito rilevato la genericità dell’atto d’appello, che sarebbedovuto essere considerato inammissibile.7.

Il motivo è infondato.7.1.

In tema di contenzioso tributario, la mancanza ol’assoluta incertezza dei motivi specifici di impugnazione, che,ai sensi dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992,determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabiliqualora il gravame, benché formulato in modo sintetico,contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco,potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, ancheper implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nelsuo complesso, comprese le premesse in fatto, la parteespositiva e le conclusioni, tanto più che il summenzionatoarticolo deve essere interpretato restrittivamente, in linea con idettami dell’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di una normaeccezionale che limita l’accesso alla giustizia e dovendosiconsentire, pertanto, ogni qual volta nell’atto sia comunqueespressa la volontà di contestare la decisione di primo grado,l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (cfr.Cass. n. 15519/20).Non è nemmeno preclusa, nell’ottica qui riguardatadell’ammissibilità dell’atto di appello, la riproposizione, asupporto del gravame, delle ragioni di impugnazione delprovvedimento impositivo in contrapposizione alleargomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado, cheNumero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/2026assolve all’onere di censurare specificamente la decisione,imposto dal suddetto art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992,dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllodi vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nelmerito (cfr. Cass. n. 30525/18).

Ed, infatti, in materia dicontenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioniposte a fondamento dell’originaria impugnazione delprovvedimento impositivo da parte del contribuente o dellalegittimità dell’accertamento da parte dell’amministrazionefinanziaria, a confutazione delle argomentazioni sulle quali siafondata la sentenza di primo grado, deve reputarsi del tuttolegittima -e, quindi, rispettosa dell’onere di specificità impostodall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992- laddove investala decisione nella sua interezza o, comunque, dall’atto digravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili inmodo inequivoco -anche per implicito- i motivi di censuraavverso le statuizioni emesse in prime cure e l’iter logico-giuridico che le sorregge (cfr. Cass. n. 1030/24).7.2.

Nel caso di specie, l’autorità giudiziaria adita in secondogrado, richiamando i principi che sovrintendono alla materia,ha ritenuto che l’eccezione di inammissibilità dell’appello fosseinfondata (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 3), in virtù di unconvincimento, invero, del tutto condivisibile, avendol’appellante esposto le ragioni di dissenso rispetto alleargomentazioni rinvenibili nella sentenza di prime cure edavendo riproposto le questioni in essa non affrontate (cfr. l’attod’appello, alle pagg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8).8.

Con il quarto motivo la ricorrente ha assunto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazioneNumero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell’art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973, per essere stata la pretesaimpositiva esercitata nei confronti di tre soggetti diversi.9.

Il motivo è inammissibile.9.1.

Non sono stati -in violazione del principio diautosufficienza- trascritti integralmente o, quanto meno,richiamati o riassunti, nelle loro parti essenziali, gli attiimpositivi -non certo bastando la semplice riproduzione distralci sparsi ed isolati, che non ne consentano la ricostruzionedei passaggi rilevanti (cfr. Cass. n. 26164/25)- precludendoqualsivoglia scrutinio riguardo alla corrispondenza delcontenuto degli atti aventi ad oggetto, almeno secondo ledoglienze della ricorrente, l’esercizio della pretesa tributaria e,più in generale, la decisività delle censure sul punto articolate.9.2.

Il principio di autosufficienza, quale corollario di quellodi specificità dei motivi, in assonanza con i dettami dell’art. 6,par.

I, CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza unionale(cfr.

Corte EDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altri controItalia), non può essere interpretato in modo eccessivamenteformalistico, tanto da incidere sulla sostanza stessa del dirittoazionato, e non può tradursi, pertanto, nell’onere di integraletrascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento delricorso, ma richiede pur sempre una trascrizione dei profiliessenziali di essi o almeno un riassunto del loro contenuto(cfr. Cass. n. 2573/25).La ratio sottesa a tale principio, infatti, è la semplificazionedell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanziadella certezza del diritto ed alla corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando pur sempre la funzione nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organogiudiziario, che, su un piano più eminentemente pratico,Numero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/2026scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura del ricorso,corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, siapossibile comprendere le critiche rivolte alla pronuncia dimerito, per poterne poi valutare la fondatezza (cfr. Cass. n.12481/22), di talché è indispensabile che la parte riproduca ilcontenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fondao, quanto meno, ne riassuma il contenuto, ed, ancora, segnalila loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass., sez.un., n. 8950/22), in modo da permettere di identificare la fasedel processo in cui essi siano stati prodotti o formati (cfr. Cass.n. 33827/23).10.

Con il quinto motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha censurato la violazionedell’art. 62 d.lgs. n. 507 del 1993 e dell’art. 1362 c.c., nonchédell’art. 7 cod. strada, in quanto i giudici di secondo grado,omettendo di valutare in concreto il contratto stipulato dalleparti, avevano reputato sussistente il presupposto impositivo,nonostante avesse assunto solamente la gestione del serviziodi parcheggio e non certo la detenzione o il possesso dellerelative aree, ancor più considerando che la loro occupazione,da parte degli automobilisti, era permessa in virtù delpagamento del corrispettivo, rimanendo pur sempre nelladisponibilità dell’ente comunale.11.

Il motivo è, nei termini di seguito specificati, fondato.11.1.

Il presupposto impositivo della TARSU è costituito dalsolo fatto oggettivo dell’occupazione o della detenzione dellocale o dell’area scoperta e prescinde del tutto dal titolo,giuridico o di fatto, in base al quale l’area o il locale sianooccupati o detenuti.Numero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/2026In quest’ottica, è necessario verificare se, con la stipula dellaconvenzione tra ente locale e soggetto concessionario delservizio di parcheggio, sia stata affidata a quest’ultimo, oltrealla gestione del servizio, anche la detenzione e custodia -intutto o in parte- delle aree destinate a parcheggio, sì da poterintravedere la sussistenza dal prefato presupposto impositivo,che, peraltro, non può essere escluso per il solo fatto che ilproprietario di quelle superfici continui ad esercitare alcunefacoltà di dominio, a nulla rilevando, oltre tutto, chel’amministrazione, in forza della convenzione, sia legittimata adestendere o restringere le aree assegnate o introdurre dellelimitazioni per soddisfare “esigenze pubbliche” (cfr. Cass. n.20767/19, Cass. n. 17617/21 e Cass. n. 32216/23).11.2.

Nella vicenda in esame, la corte regionale laziale, lungidall’effettuare questa verifica, ha sostenuto che la concessionedella gestione del servizio di parcheggio comportassel’assoggettamento all’imposizione (cfr. la sentenza impugnata,alle pagg. 3 e 4), in contrasto con i principi poc’anzirammentati, che richiedono un accertamento -rimesso,ovviamente, al giudice del merito- riguardo all’effettivaconfigurabilità, in virtù della convenzione e, se del caso, diulteriori atti o provvedimenti, di un’occupazione o detenzione diaree o locali del territorio comunale.12.

Con il sesto motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c., ha stigmatizzato laviolazione degli artt. 62 d.lgs. n. 507 del 1993, 15 e 211 cod.strada e 2967 c.c., oltre che l’omissione di pronunciasull’eccezione che aveva formulato con riferimento a taleviolazione, tenuto conto dell’insussistenza del presuppostoimpositivo costituito dalla produzione dei rifiuti, che gliNumero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/2026automobilisti non potevano lasciare al suolo e che, in ognicaso, doveva essere oggetto di dimostrazione da partedell’amministrazione.13.

Il motivo è inammissibile.13.1.

Esso, infatti, poggia su due censure incompatibili, conle quali, per un verso, è stata censurata un’omessa pronunciasull’eccepita violazione delle norme summenzionate e, per altroverso, la violazione di quelle stesse norme, che presuppone -logicamente, prima che giuridicamente- una pronuncia.E’ utile ricordare, a tal proposito, che non è ammissibilel’elaborazione di un motivo di impugnazione che siacaratterizzato da un’impropria commistione di argomentazioni,riferibili ora all’uno, ora all’altro dei vizi evocati, a maggiorragione quando siano prospettati sotto una molteplicità diprofili tra loro confusi, inestricabilmente combinati, in granparte non riconducibili ad alcuna specifica violazione o falsaapplicazione di norme di diritto o ad altre ipotesi tipiche divizio, giacché tali da disvelare censure non ontologicamentedistinte dallo stesso ricorrente e, quindi, non autonomamenteindividuabili, senza un inammissibile intervento di selezione ericostruzione del mezzo di gravame (cfr. Cass. n. 16488/24).13.2.

Peraltro, la corte territoriale -e ciò dimostra anchel’infondatezza del motivo de quo- ha affermato che le areeadibite a parcheggio dovevano essere assoggettate adimposizione, in quanto frequentate da persone e, quindi,produttive di rifiuti in via presuntiva, circostanza che avrebbeimposto -al fine di permettere alla società contribuente diandare esente da tassazione- la prova contraria, che,evidentemente, non è stata reputata affatto fornita (cfr. lasentenza impugnata, alle pagg. 4 e 5).Numero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/2026Né è ravvisabile, al cospetto di un convincimento di tal fatta,fondato, peraltro, su un accertamento de facto insindacabile insede di legittimità, la violazione di legge adombrata dallaricorrente, atteso che, ai sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 507 del1993, il presupposto impositivo della TARSU -come si è giàrammentato nelle pagine che precedono- è costituito dalladisponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa èdovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali edaree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quellepertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le derogheindicate dall’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993 e leriduzioni delle tariffe stabilite dall’art. 66 d.lgs. n. 507 del 1993non operano in via automatica in base alla mera sussistenzadelle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuentededurre e provare i relativi presupposti: l’art. 62 d.lgs n. 507del 1993, quindi, pone una presunzione juris tantum diproduttività, che può essere superata solo dalla prova contraria-nel caso di specie reputata non fornita- del detentore dell’area(cfr. Cass. n. 19459/03, Cass. n. 19173/04, Cass. n.18054/16, Cass. n. 14037/19, Cass. n. 6551/20 e Cass. n.16105/24).14.

Con il settimo motivo la ricorrente si è doluta, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, num. 4 e num. 5, c.p.c.,dell’omessa pronuncia sull’eccezione di genericità dell’avviso diaccertamento, con riferimento, in particolare, al numero deglistalli calcolati per addivenire alla quantificazionedell’ammontare dovuto, che non trovava alcun riscontro sulpiano probatorio, né la circostanza era stata oggetto di esameda parte della corte territoriale.15.

Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/202615.1.

Esso, infatti, è costituito da un coacervo di censure,sotto diversi -e, per certi aspetti, incompatibili- profili, essendostata prospettata, per un verso, un’omessa pronuncia, per altroverso, la violazione dell’art. 2697 c.c., in virtù di un’asseritaincongruenza rispetto agli elementi di prova emersi, e, peraltro verso ancora, un omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, con la conseguente violazione dei principi -richiamatinelle pagine che precedono- che vietano la proposizione dimotivi misti, costituiti da un’impropria commistione osovrapposizione di ragioni di doglianza.15.2.

Peraltro, il tema dell’avviso di accertamento, o meglio,della sua motivazione non può essere confuso con quello delladimostrazione della sussistenza dei presupposti impositivi,dovendosi distinguere l’idoneità o meno della suddettamotivazione rispetto alla prova, che può essere data in sedegiudiziaria, della fondatezza della pretesa tributaria e deglielementi -indicati nell’atto impugnato- che la sorreggono.E ciò senza considerare che la corte di merito ha rilevatocome l’ubicazione, l’estensione, la rappresentazione grafica e ladescrizione analitica delle aree adibite a parcheggi apagamento ed affidate in concessione fossero “già chiaramenteed inequivocabilmente indicate nell’avviso di accertamento”,che, evidentemente, ha reputato del tutto congruo, anche sulpiano della motivazione, a dare conto della pretesa tributariaesercitata dall’amministrazione (cfr. la sentenza impugnata, apag. 3).15.3.

Con riferimento alle censure inerenti ai profili“probatori” evocati con il motivo in esame, invece, vale la penadi rammentare che la violazione dei principi generali in materiadi riparto dell’onere della prova, enucleabili dall’art. 2697 c.c.,Numero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/2026integra un vizio censurabile in cassazione solo nell’ipotesi in cuiil giudice abbia onerato della prova una parte diversa da quellache istituzionalmente ne era obbligata e non può esserecoonestata -a sostegno di un motivo di ricorso- una diversaricostruzione o valutazione del materiale probatorio, posto chetale attività rientra negli ordinari poteri di liberoapprezzamento del giudice del merito (cfr. Cass. n. 13966/25).16.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte,deve essere accolto -per quanto di ragione- il quinto motivo diricorso, mentre devono essere rigettati tutti gli altri: perl’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvioalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, indiversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio, inrelazione al motivo accolto, e provveda, altresì, allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie -per quanto di ragione- il quinto motivo diricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte diGiustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversacomposizione, anche per la regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], comein atti domiciliato,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 5298/22 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata in data 21novembre 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.maggio 2026.Numero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ha accolto l’appello delComune di Gaeta avverso la sentenza n. 1453/18 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Latina, con la qualeerano stati accolti i ricorsi -separatamente proposti e poiriuniti- della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], legalerappresentante della prima, avverso due avvisi diaccertamento TARSU, annualità 2013, rispettivamente n. 85 en. 88, aventi ad oggetto superfici destinate a parcheggipubblici, gestiti dalla società contribuente.2. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento asette motivi di impugnazione ed illustrando ulteriormente lesue difese con memoria.3. Il Comune di Gaeta ha resistito, depositando controricorsoed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni erichieste.4. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento delprimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è, nei termini di seguito specificati, fondato e,per quanto di ragione, merita accoglimento.2. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c., l’error inprocedendo in cui era incorsa la corte regionale laziale, laquale, ad onta dei dettami dell’art. 112 c.p.c., aveva omesso dipronunciarsi sull’eccezione di giudicato esterno, con violazionedegli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché del principio del nebis in idem, essendo stata accertata, con sentenza n. 704/17Numero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/2026della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pronunciatatra le stesse parti (e confermata in sede di legittimità con ord.n. 17875/21) in relazione al medesimo tributo, ancorché conriferimento ad un’altra annualità (2006), l’insussistenza delpresupposto impositivo, in quanto la contribuente si occupavameramente della gestione del servizio di parcheggio e non eraconcessionaria delle relative aree.3. Il motivo è infondato.3.1. La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] delLazio ha effettivamente omesso di pronunciarsi sull’eccezionedi giudicato esterno, che, tuttavia, è scrutinabile in sede dilegittimità, non imponendo -tale omissione- la cassazione conrinvio della sentenza impugnata, avuto riguardo ai principi dieconomia processuale e di ragionevole durata del processo, aisensi dell’art. 111 Cost., nonché di una letturacostituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c. (cfr. Cass. n.22409/23, Cass. n. 14642/25 e Cass. n. 29196/25).3.2. Ebbene, passando al vaglio della succitata eccezione, sene affermare l’infondatezza: la sentenza passata in giudicato,infatti, si è pronunciata su una situazione di fatto -quellainerente all’annualità di imposta 2006- diversa rispetto a quellaincentrata sulla stipula -con decorrenza dal 1° dicembre 2007-di uno specifico contratto tra le parti -della cui sovrapponibilitàcontenutistica con quello antecedente, peraltro, nulla è stato,in maniera compiuta ed esauriente, allegato- che deve essereprecipuamente valutato al fine di stabilire se, in seguito al suoperfezionamento, la contribuente abbia assunto la qualità didetentrice delle aree del territorio comunale adibite aparcheggio o abbia curato meramente la gestione del servizio.Numero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/20264. Con il secondo motivo la ricorrente ha prospettato, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c.,l’error in procedendo perpetrato dai giudici di secondo grado, iquali avevano omesso di pronunciarsi -in tal modo violandol’art. 112 c.p.c., nonché l’art.1, comma 163, legge n. 296 del2006- sull’eccepita decadenza dal diritto alla riscossione per ildecorso del termine di tre anni dalla dichiarazione dellacontribuente.5. Il motivo è infondato.5.1. Al fine di intravedere gli estremi del vizio di omessapronuncia, invero, non è sufficiente la mancanza di un’espressastatuizione del giudice, ma è necessaria la totalepretermissione -non ravvisabile nel caso di specie- delprovvedimento che sia indispensabile alla soluzione del casoconcreto, dovendosi, al contrario, ravvisare una statuizioneimplicita di rigetto di una o più domande o eccezioni quandol’accoglimento di esse risulti incompatibile con l’impostazionelogico-giuridica della decisione (cfr. Cass. n. 20311/11, Cass.n. 24155/17, Cass. n. 20718/18, Cass. n. 15255/19, Cass. n.2151/21 e Cass. n. 10290/25).5.2. La corte territoriale, nel caso di specie, ha osservato,“relativamente all’eccezione di prescrizione della domanda”,che “l’accertamento in oggetto” era stato “del tutto legittimo”,perché effettuato “in considerazione della mancata denuncia, aisensi dell’art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993”, che sarebbe dovutaavvenire “entro il 20 gennaio successivo all’iniziodell’occupazione o detenzione” (cfr. la sentenza impugnata, apag. 3), in tal modo evidenziando -quanto menoimplicitamente- che non si poneva il tema della riscossione edel rispetto del relativo termine, essendo stato l’accertamentoNumero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/2026-le cui questioni non devono essere confuse con quelle chepone la prescrizione- tempestivamente effettuato, vieppiùtenendo a mente che l’art. 1, comma 163, legge n. 296 del2006 presuppone, ai fini della decorrenza del termine triennale,la definitività dell’attività di accertamento.5.3. E’ opportuno rimarcare che, in ambito tributario, devonoessere tenute distinte la decadenza dall’attività diaccertamento e la prescrizione dei termini per riscuotere itributi, giacché la prima individua il periodo di tempo entro ilquale l’amministrazione finanziaria può procedereall’accertamento, alla liquidazione delle imposte o all’iscrizionea ruolo, mentre la seconda individua il lasso temporale decorsoil quale si estingue il diritto di credito già acquisitodall’amministrazione finanziaria a seguito dell’attività diaccertamento. La decadenza, quindi, si riferisce all’esercizio delpotere impositivo, mentre la prescrizione può operare in sededi recupero del tributo solo dopo il tempestivo esercizio dellapretesa impositiva (nell’arco temporale stabilito dalle singoleleggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto alprelievo (cfr. Cass. n. 16229/22, Cass. n. 21810/22 e Cass. n.1781/26).Nella vicenda in esame, in cui si dibatte riguardo allatempestiva notificazione di un avviso di accertamento, non sipone un problema di prescrizione, ma solo di decadenza,perché solamente quando sia stata impedita la decadenza inragione della tempestiva notifica del provvedimentodi accertamento inizia a decorrere il termine di prescrizione perl’attività di riscossione, proprio come stabilisce l’art. 1, comma163, legge n. 296 del 2006, che -come si è già avuto modo diNumero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/2026accennare in precedenza- fa decorrere il termine triennale iviprevisto dalla definitività dell’attività di accertamento.6. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la corte dimerito rilevato la genericità dell’atto d’appello, che sarebbedovuto essere considerato inammissibile.7. Il motivo è infondato.7.1. In tema di contenzioso tributario, la mancanza ol’assoluta incertezza dei motivi specifici di impugnazione, che,ai sensi dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992,determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabiliqualora il gravame, benché formulato in modo sintetico,contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco,potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, ancheper implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nelsuo complesso, comprese le premesse in fatto, la parteespositiva e le conclusioni, tanto più che il summenzionatoarticolo deve essere interpretato restrittivamente, in linea con idettami dell’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di una normaeccezionale che limita l’accesso alla giustizia e dovendosiconsentire, pertanto, ogni qual volta nell’atto sia comunqueespressa la volontà di contestare la decisione di primo grado,l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (cfr.Cass. n. 15519/20).Non è nemmeno preclusa, nell’ottica qui riguardatadell’ammissibilità dell’atto di appello, la riproposizione, asupporto del gravame, delle ragioni di impugnazione delprovvedimento impositivo in contrapposizione alleargomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado, cheNumero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/2026assolve all’onere di censurare specificamente la decisione,imposto dal suddetto art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992,dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllodi vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nelmerito (cfr. Cass. n. 30525/18). Ed, infatti, in materia dicontenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioniposte a fondamento dell’originaria impugnazione delprovvedimento impositivo da parte del contribuente o dellalegittimità dell’accertamento da parte dell’amministrazionefinanziaria, a confutazione delle argomentazioni sulle quali siafondata la sentenza di primo grado, deve reputarsi del tuttolegittima -e, quindi, rispettosa dell’onere di specificità impostodall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992- laddove investala decisione nella sua interezza o, comunque, dall’atto digravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili inmodo inequivoco -anche per implicito- i motivi di censuraavverso le statuizioni emesse in prime cure e l’iter logico-giuridico che le sorregge (cfr. Cass. n. 1030/24).7.2. Nel caso di specie, l’autorità giudiziaria adita in secondogrado, richiamando i principi che sovrintendono alla materia,ha ritenuto che l’eccezione di inammissibilità dell’appello fosseinfondata (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 3), in virtù di unconvincimento, invero, del tutto condivisibile, avendol’appellante esposto le ragioni di dissenso rispetto alleargomentazioni rinvenibili nella sentenza di prime cure edavendo riproposto le questioni in essa non affrontate (cfr. l’attod’appello, alle pagg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8).8. Con il quarto motivo la ricorrente ha assunto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazioneNumero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell’art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973, per essere stata la pretesaimpositiva esercitata nei confronti di tre soggetti diversi.9. Il motivo è inammissibile.9.1. Non sono stati -in violazione del principio diautosufficienza- trascritti integralmente o, quanto meno,richiamati o riassunti, nelle loro parti essenziali, gli attiimpositivi -non certo bastando la semplice riproduzione distralci sparsi ed isolati, che non ne consentano la ricostruzionedei passaggi rilevanti (cfr. Cass. n. 26164/25)- precludendoqualsivoglia scrutinio riguardo alla corrispondenza delcontenuto degli atti aventi ad oggetto, almeno secondo ledoglienze della ricorrente, l’esercizio della pretesa tributaria e,più in generale, la decisività delle censure sul punto articolate.9.2. Il principio di autosufficienza, quale corollario di quellodi specificità dei motivi, in assonanza con i dettami dell’art. 6,par. I, CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza unionale(cfr. Corte EDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altri controItalia), non può essere interpretato in modo eccessivamenteformalistico, tanto da incidere sulla sostanza stessa del dirittoazionato, e non può tradursi, pertanto, nell’onere di integraletrascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento delricorso, ma richiede pur sempre una trascrizione dei profiliessenziali di essi o almeno un riassunto del loro contenuto(cfr. Cass. n. 2573/25).La ratio sottesa a tale principio, infatti, è la semplificazionedell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanziadella certezza del diritto ed alla corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando pur sempre la funzione nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organogiudiziario, che, su un piano più eminentemente pratico,Numero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/2026scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura del ricorso,corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, siapossibile comprendere le critiche rivolte alla pronuncia dimerito, per poterne poi valutare la fondatezza (cfr. Cass. n.12481/22), di talché è indispensabile che la parte riproduca ilcontenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fondao, quanto meno, ne riassuma il contenuto, ed, ancora, segnalila loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass., sez.un., n. 8950/22), in modo da permettere di identificare la fasedel processo in cui essi siano stati prodotti o formati (cfr. Cass.n. 33827/23).10. Con il quinto motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha censurato la violazionedell’art. 62 d.lgs. n. 507 del 1993 e dell’art. 1362 c.c., nonchédell’art. 7 cod. strada, in quanto i giudici di secondo grado,omettendo di valutare in concreto il contratto stipulato dalleparti, avevano reputato sussistente il presupposto impositivo,nonostante avesse assunto solamente la gestione del serviziodi parcheggio e non certo la detenzione o il possesso dellerelative aree, ancor più considerando che la loro occupazione,da parte degli automobilisti, era permessa in virtù delpagamento del corrispettivo, rimanendo pur sempre nelladisponibilità dell’ente comunale.11. Il motivo è, nei termini di seguito specificati, fondato.11.1. Il presupposto impositivo della TARSU è costituito dalsolo fatto oggettivo dell’occupazione o della detenzione dellocale o dell’area scoperta e prescinde del tutto dal titolo,giuridico o di fatto, in base al quale l’area o il locale sianooccupati o detenuti.Numero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/2026In quest’ottica, è necessario verificare se, con la stipula dellaconvenzione tra ente locale e soggetto concessionario delservizio di parcheggio, sia stata affidata a quest’ultimo, oltrealla gestione del servizio, anche la detenzione e custodia -intutto o in parte- delle aree destinate a parcheggio, sì da poterintravedere la sussistenza dal prefato presupposto impositivo,che, peraltro, non può essere escluso per il solo fatto che ilproprietario di quelle superfici continui ad esercitare alcunefacoltà di dominio, a nulla rilevando, oltre tutto, chel’amministrazione, in forza della convenzione, sia legittimata adestendere o restringere le aree assegnate o introdurre dellelimitazioni per soddisfare “esigenze pubbliche” (cfr. Cass. n.20767/19, Cass. n. 17617/21 e Cass. n. 32216/23).11.2. Nella vicenda in esame, la corte regionale laziale, lungidall’effettuare questa verifica, ha sostenuto che la concessionedella gestione del servizio di parcheggio comportassel’assoggettamento all’imposizione (cfr. la sentenza impugnata,alle pagg. 3 e 4), in contrasto con i principi poc’anzirammentati, che richiedono un accertamento -rimesso,ovviamente, al giudice del merito- riguardo all’effettivaconfigurabilità, in virtù della convenzione e, se del caso, diulteriori atti o provvedimenti, di un’occupazione o detenzione diaree o locali del territorio comunale.12. Con il sesto motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c., ha stigmatizzato laviolazione degli artt. 62 d.lgs. n. 507 del 1993, 15 e 211 cod.strada e 2967 c.c., oltre che l’omissione di pronunciasull’eccezione che aveva formulato con riferimento a taleviolazione, tenuto conto dell’insussistenza del presuppostoimpositivo costituito dalla produzione dei rifiuti, che gliNumero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/2026automobilisti non potevano lasciare al suolo e che, in ognicaso, doveva essere oggetto di dimostrazione da partedell’amministrazione.13. Il motivo è inammissibile.13.1. Esso, infatti, poggia su due censure incompatibili, conle quali, per un verso, è stata censurata un’omessa pronunciasull’eccepita violazione delle norme summenzionate e, per altroverso, la violazione di quelle stesse norme, che presuppone -logicamente, prima che giuridicamente- una pronuncia.E’ utile ricordare, a tal proposito, che non è ammissibilel’elaborazione di un motivo di impugnazione che siacaratterizzato da un’impropria commistione di argomentazioni,riferibili ora all’uno, ora all’altro dei vizi evocati, a maggiorragione quando siano prospettati sotto una molteplicità diprofili tra loro confusi, inestricabilmente combinati, in granparte non riconducibili ad alcuna specifica violazione o falsaapplicazione di norme di diritto o ad altre ipotesi tipiche divizio, giacché tali da disvelare censure non ontologicamentedistinte dallo stesso ricorrente e, quindi, non autonomamenteindividuabili, senza un inammissibile intervento di selezione ericostruzione del mezzo di gravame (cfr. Cass. n. 16488/24).13.2. Peraltro, la corte territoriale -e ciò dimostra anchel’infondatezza del motivo de quo- ha affermato che le areeadibite a parcheggio dovevano essere assoggettate adimposizione, in quanto frequentate da persone e, quindi,produttive di rifiuti in via presuntiva, circostanza che avrebbeimposto -al fine di permettere alla società contribuente diandare esente da tassazione- la prova contraria, che,evidentemente, non è stata reputata affatto fornita (cfr. lasentenza impugnata, alle pagg. 4 e 5).Numero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/2026Né è ravvisabile, al cospetto di un convincimento di tal fatta,fondato, peraltro, su un accertamento de facto insindacabile insede di legittimità, la violazione di legge adombrata dallaricorrente, atteso che, ai sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 507 del1993, il presupposto impositivo della TARSU -come si è giàrammentato nelle pagine che precedono- è costituito dalladisponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa èdovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali edaree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quellepertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le derogheindicate dall’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993 e leriduzioni delle tariffe stabilite dall’art. 66 d.lgs. n. 507 del 1993non operano in via automatica in base alla mera sussistenzadelle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuentededurre e provare i relativi presupposti: l’art. 62 d.lgs n. 507del 1993, quindi, pone una presunzione juris tantum diproduttività, che può essere superata solo dalla prova contraria-nel caso di specie reputata non fornita- del detentore dell’area(cfr. Cass. n. 19459/03, Cass. n. 19173/04, Cass. n.18054/16, Cass. n. 14037/19, Cass. n. 6551/20 e Cass. n.16105/24).14. Con il settimo motivo la ricorrente si è doluta, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, num. 4 e num. 5, c.p.c.,dell’omessa pronuncia sull’eccezione di genericità dell’avviso diaccertamento, con riferimento, in particolare, al numero deglistalli calcolati per addivenire alla quantificazionedell’ammontare dovuto, che non trovava alcun riscontro sulpiano probatorio, né la circostanza era stata oggetto di esameda parte della corte territoriale.15. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/202615.1. Esso, infatti, è costituito da un coacervo di censure,sotto diversi -e, per certi aspetti, incompatibili- profili, essendostata prospettata, per un verso, un’omessa pronuncia, per altroverso, la violazione dell’art. 2697 c.c., in virtù di un’asseritaincongruenza rispetto agli elementi di prova emersi, e, peraltro verso ancora, un omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, con la conseguente violazione dei principi -richiamatinelle pagine che precedono- che vietano la proposizione dimotivi misti, costituiti da un’impropria commistione osovrapposizione di ragioni di doglianza.15.2. Peraltro, il tema dell’avviso di accertamento, o meglio,della sua motivazione non può essere confuso con quello delladimostrazione della sussistenza dei presupposti impositivi,dovendosi distinguere l’idoneità o meno della suddettamotivazione rispetto alla prova, che può essere data in sedegiudiziaria, della fondatezza della pretesa tributaria e deglielementi -indicati nell’atto impugnato- che la sorreggono.E ciò senza considerare che la corte di merito ha rilevatocome l’ubicazione, l’estensione, la rappresentazione grafica e ladescrizione analitica delle aree adibite a parcheggi apagamento ed affidate in concessione fossero “già chiaramenteed inequivocabilmente indicate nell’avviso di accertamento”,che, evidentemente, ha reputato del tutto congruo, anche sulpiano della motivazione, a dare conto della pretesa tributariaesercitata dall’amministrazione (cfr. la sentenza impugnata, apag. 3).15.3. Con riferimento alle censure inerenti ai profili“probatori” evocati con il motivo in esame, invece, vale la penadi rammentare che la violazione dei principi generali in materiadi riparto dell’onere della prova, enucleabili dall’art. 2697 c.c.,Numero registro generale 12001/2023Numero sezionale 4089/2026Numero di raccolta generale 15123/2026Data pubblicazione 19/05/2026integra un vizio censurabile in cassazione solo nell’ipotesi in cuiil giudice abbia onerato della prova una parte diversa da quellache istituzionalmente ne era obbligata e non può esserecoonestata -a sostegno di un motivo di ricorso- una diversaricostruzione o valutazione del materiale probatorio, posto chetale attività rientra negli ordinari poteri di liberoapprezzamento del giudice del merito (cfr. Cass. n. 13966/25).16. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte,deve essere accolto -per quanto di ragione- il quinto motivo diricorso, mentre devono essere rigettati tutti gli altri: perl’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvioalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, indiversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio, inrelazione al motivo accolto, e provveda, altresì, allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie -per quanto di ragione- il quinto motivo diricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte diGiustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversacomposizione, anche per la regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15123/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris