Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1991
ECLI:EU:C:1991:415
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61989CJ0313_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-313/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] y Crespo, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato inizialmente dal sig. [OSCURATO:PERSONA] de Saro, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, indi dal sig. [OSCURATO:PERSONA], ricoprente la stessa carica, e dal sig. [OSCURATO:PERSONA]Mora, avvocato dello Stato, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard [OSCURATO:PERSONA],
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 gennaio 1980, 80/155/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all' accesso alle attività dell' ostetrica e al loro esercizio, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA], R. Joliet, F.A. Schockweiler e F. Grévisse, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e G.C. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali dei rappresentanti delle parti all' udienza del 2 luglio 1991, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è stato rappresentato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] de Lapuerta, avvocato dello Stato, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 settembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte l' 11 ottobre 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 gennaio 1980, 80/155/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all' accesso alle attività dell' ostetrica e al loro esercizio (GU L 33, pag. 8, in prosieguo: la "direttiva"), il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato.
2 Come è dichiarato nel suo primo 'considerando' , la direttiva stabilisce norme minime relative alla formazione delle ostetriche.
3 A termini dell' art. 1, n. 2, della direttiva, tale formazione deve comportare:
"- una formazione specifica, a tempo pieno, di ostetrica della durata di almeno tre anni di studi teorici e pratici; l' accesso a questa formazione è subordinato al compimento almeno dei primi dieci anni della formazione scolastica generale;
- oppure una formazione specifica a tempo pieno, di ostetrica, della durata di almeno diciotto mesi il cui accesso è subordinato al possesso del diploma, certificato o altro titolo di infermiere responsabile dell' assistenza generale, considerato all' art. 3 della direttiva 77/452/CEE".
4 Al momento dell' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna alle Comunità europee la formazione delle ostetriche, in tale Stato, era disciplinata da un decreto del 18 gennaio 1957 (BOE del 12 febbraio 1957). Il regio decreto 3 luglio 1987, 992/1987, che disciplina il conseguimento del titolo di infermiere specializzato (BOE del 1 agosto 1987, n. 183, pag. 23642), ha successivamente istituito un titolo d' infermiere specializzato che comprende sette specializzazioni, fra cui quella di "infermiere in ostetricia-ginecologia (ostetrica)". Tale regio decreto ha previsto l' istituzione di un nuovo sistema di studi per le dette specializzazioni ed ha abrogato le disposizioni contrarie del decreto 18 gennaio 1957.
5 Ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non si sia conformato alla direttiva entro i termini prescritti, la Commissione ha proposto il presente ricorso per inadempimento.
6 Per una più ampia illustrazione delle norme comunitarie e nazionali pertinenti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ammette che la direttiva non è stata recepita entro i termini prescritti, cioè né alla data dell' adesione né, successivamente, alla data in cui è spirato il termine di due mesi impartito dalla Commissione nel parere motivato 19 aprile 1989.
8 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna fa cionondimeno valere diverse considerazioni che, a suo avviso, ostano alla declaratoria dell' inadempimento ammesso.
9 Il convenuto sostiene, in primo luogo, che l' obbligo di trasporre la direttiva alla data dell' adesione della Spagna alle Comunità europee, 1 gennaio 1986, scaturente dagli artt. 392 e 395 dell' Atto relativo alle condizioni di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU 1985, L 302, pag. 23), non era né giusto né adeguato. Quest' obbligo non teneva conto della complessità delle norme da attuare e della difficoltà di emanare le norme di recepimento della direttiva entro brevi termini. Esso non era, inoltre, accompagnato da alcun provvedimento transitorio che consentisse di garantire la tutela dei diritti di coloro che avevano iniziato gli studi in una scuola di ostetricia prima dell' adesione e che li stavano ultimando.
10 Questo argomento del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, che tende a contestare la fondatezza di un obbligo che il detto Stato ha assunto aderendo alle Comunità europee, non può, comunque, essere accolto. Gli atti di adesione non costituiscono, infatti, atti delle istituzioni e pertanto la validità delle disposizioni che essi contengono non può essere contestata davanti alla Corte (v. in tal senso sentenza 28 aprile 1988, LAISA / Consiglio, punto 17 della motivazione, cause riunite 31/86 e 35/86, Racc. pag. 2285).
11 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna deduce, in secondo luogo, che, sebbene diversa, la formazione delle ostetriche in Spagna, alla data dell' adesione, non era di qualità inferiore a quella prevista dalla direttiva. Il convenuto fa presente che, per poter accedere alla formazione specifica di ostetrica, gli interessati dovevano, previ studi universitari della durata di tre anni, superare un esame di ammissione alla specializzazione o, in mancanza, seguire un corso preparatorio di sei mesi.
12 Queste considerazioni sul modo di accesso alla formazione di ostetrica vigenti alla data dell' adesione non influiscono sulla sussistenza dell' asserito inadempimento. Basta, infatti, rilevare che la durata della formazione specifica delle ostetriche allora prevista dal citato decreto 18 gennaio 1957 era di un anno soltanto, mentre l' art. 1, n. 2, della direttiva prescrive una formazione della durata minima di diciotto mesi.
13 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna deduce, da ultimo, che il regio decreto 992/1987 ha abrogato le disposizioni del decreto 18 gennaio 1957 e vieta le nuove iscrizioni ai corsi di specializzazione d' infermiere previsti dalla normativa precedentemente in vigore. Cionondimeno, come peraltro ammette esso stesso, tali provvedimenti sono insufficienti per garantire il completo recepimento della direttiva in mancanza di regolamenti di attuazione del regio decreto che istituiscano una nuova formazione di ostetrica conforme a quanto prescritto dalla normativa comunitaria.
14 Da quanto precede risulta che l' inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna consistente nella mancanza di recepimento della direttiva entro i termini prescritti può essere validamente dichiarato.
15 La declaratoria di tale inadempimento da parte della Corte costituisse pieno accoglimento delle conclusioni del ricorso proposto dalla Commissione. L' argomento presentato da quest' ultima, "accessoriamente" e "in subordine", a sostegno delle stesse conclusioni, secondo il quale talune disposizioni del regio decreto 992/1987 sono già in contrasto con la direttiva, non incide, quindi, sulla soluzione della controversia.
16 In conformità alle conclusioni del ricorso, si deve quindi dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 80/155, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CEE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è rimasto soccombente, dev' essere condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 gennaio 1980, 80/155/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all' accesso alle attività dell' ostetrica e al loro esercizio, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato.
2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese.