CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 04413/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: AULA 'B' L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13208-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 267/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/03/2019 R.G.N. 575/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] eredi R.G.N. 13208/2020 Cron. Rep. Ud. 14/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Numero registro generale 13208/2020 Numero sezionale 196/2026 Numero di raccolta generale 4413/2026 Data pubblicazione 26/02/2026 revocazione per errore di fatto proposta dall’Inps nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto una sentenza che aveva attribuito a Bellomo, quale erede pro quota del padre, gli arretrati di pensione spettante al defunto. L’errore di fatto era consistito nella mancata considerazione di un testamento pubblico redatto in vita dal defunto padre, sicché, a seguito della revocazione, gli arretrati spettavano agli eredi nominati secondo testamento, ovvero la sola moglie. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 345 c.p.c., per essere incorsa la Corte d’appello in vizio di ultrapetizione avendo statuito che gli arretrati spettavano alla sola moglie quale unico erede testamentario, laddove il Tribunale di era limitato ad affermare che gli arretrati spettavano a chi rivestiva la qualità di erede in forza di testamento, senza entrare nel merito dell’interpretazione delle disposizioni testamentarie riguardo all’attribuzione delle somme tra i due eredi. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art.2909 c.c., perché era passata Numero registro generale 13208/2020 Numero sezionale 196/2026 Numero di raccolta generale 4413/2026 Data pubblicazione 26/02/2026 in giudicato interno, stante la mancata impugnazione dell’Inps su punto, la statuizione di primo grado secondo cui gli arretrati spettavano a chi rivestiva la qualità di erede in forza di testamento, ma senza entrare nel merito dell’interpretazione delle disposizioni testamentarie riguardo all’attribuzione delle somme tra i due eredi. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono infondati. Non sussiste alcun vizio di ultrapetizione della sentenza d’appello, la quale si è limitata a respingere i motivi di gravame senza incidere sul comando giudiziale della sentenza di primo grado, rimasto immutato. Allo stesso modo, non sussiste alcuna violazione di giudicato interno, la quale presupporrebbe che la sentenza d’appello fosse intervenuta a modificare la statuizione di primo grado, incidendo su punti o parti della stessa non impugnate. Nel caso di specie, come detto, la Corte d’appello ha invece confermato la sentenza di primo grado rigettando l’appello in modo integrale, dunque senza operare alcuna riforma della prima pronuncia, le cui statuizioni sono rimaste ferme anche dopo l’esito del giudizio d’appello. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €6000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; Numero registro generale 13208/2020 Numero sezionale 196/2026 Numero di raccolta generale 4413/2026 Data pubblicazione 26/02/2026 dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso all’adunanza camerale del 14.1.26 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13208/2020 Numero sezionale 196/2026 Numero di raccolta generale 4413/2026 Data pubblicazione 26/02/2026