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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 30579/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28790/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] -intimati- AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1591/2022 depositata il 11/05/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che non va operato regolamento delle spese, in quanto l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli non ha svolto attività difensiva corrispondente a quanto prescrive l’art. 370 c.p.c.; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28790/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] -intimati- AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1591/2022 depositata il 11/05/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che non va operato regolamento delle spese, in quanto l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli non ha svolto attività difensiva corrispondente a quanto prescrive l’art. 370 c.p.c.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Cos
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