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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23150/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito, in concorso tra loro, del reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen.

Rilevato che, a motivi di ricorso, gli imputati lamentano quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] I) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione; IS[) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al trattamento sé-inzionatorio [OSCURATO:PERSONA] I) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. peli.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che il primo motivo di ricorso, attinente all'affermazione di responsabilità dell'irnpJtato è dei tutto generico, teso a prospettare asseriti difetti motivazionali ncn rinvenibili dalla lettura della sentenza.

Ritenuto, quanto ai secondo motivo di ricorso, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 dei 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).

Ritenuto, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che la motivazione offerta in sentenza in ordine al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è immune da censure: facendo buon governo dell'istituto, la Corte di merito ha ritenuto, in ragione del valore delle cose di cui i ricorrenti avevano tentato di appropriarsi, che il fatto non potesse essere definito di speciale tenuità (cfr. Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi e Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015 Mazzarotto, non massimate sul punto, nelle quali si afferma che il giudice è tenuto a rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento).

Ritenuto che le doglianze prospettate sul punto dalla ricorrente riguardano aspetti valutativi di merito, sottratti al sindacato di legittimità.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett. i) d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric.

Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il 'enire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela").

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito, in concorso tra loro, del reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, gli imputati lamentano quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] I) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione; IS[) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al trattamento sé-inzionatorio [OSCURATO:PERSONA] I) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. peli. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che il primo motivo di ricorso, attinente all'affermazione di responsabilità dell'irnpJtato è dei tutto generico, teso a prospettare asseriti difetti motivazionali ncn rinvenibili dalla lettura della sentenza. Ritenuto, quanto ai secondo motivo di ricorso, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 dei 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Ritenuto, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che la motivazione offerta in sentenza in ordine al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è immune da censure: facendo buon governo dell'istituto, la Corte di merito ha ritenuto, in ragione del valore delle cose di cui i ricorrenti avevano tentato di appropriarsi, che il fatto non potesse essere definito di speciale tenuità (cfr. Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi e Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015 Mazzarotto, non massimate sul punto, nelle quali si afferma che il giudice è tenuto a rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento). Ritenuto che le doglianze prospettate sul punto dalla ricorrente riguardano aspetti valutativi di merito, sottratti al sindacato di legittimità. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il 'enire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela"). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammen
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