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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 20223/2022

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guente Rep.

DECRETO Od. sul ricorso 27468-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio 2022 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata 41 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 181/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 10/06/2020; R.G.N. 27468/2020 letto l'Atto di rinuncia al ricorso e controricorso, con contestuali rispettive accettazioni, depositato telematicamente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 01 giugno 2022; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. ,/ Così deciso in Roma il giorn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente Rep. DECRETO Od. sul ricorso 27468-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio 2022 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata 41 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 181/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 10/06/2020; R.G.N. 27468/2020 letto l'Atto di rinuncia al ricorso e controricorso, con contestuali rispettive accettazioni, depositato telematicamente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 01 giugno 2022; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. ,/ Così deciso in Roma il giorn
Decreto Cassazione n. 20223/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris