CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 gennaio 2026
Cassazione n. 05206/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AGRO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 04/08/2025, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro rigettava l’incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA]Santagata volto ad ottenere la revoca dell’ordine di demolizione di opera edilizia abusiva statuito con decreto penale di condanna emesso dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro il 05/12/2005 (irrevocabile il 20/02/2006) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e posto in esecuzione dalla locale Procura della Repubblica con provvedimento n. 8/2006 R.G. Esec.. 2. Avverso tale ordinanza la [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione in cui lamenta l’assenza di titolarità del bene, mai ad essa pervenuto iure ereditario. 3. In data 7 gennaio 2026 l’Avv. massimo Grassellini, per la ricorrente, depositava memoria difensiva in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso, ribadendo che la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non ha mai accettato l’eredità del padre [OSCURATO:PERSONA] e che il manufatto abusivo è stato acquisito gratuitamente al patrimonio comunale e l'acquisizione, quale misura sanzionatoria, comporta il trasferimento della proprietà al Comune. 4. Il ricorso è inammissibile con le seguenti precisazioni. L’ordinanza impugnata si avventura in questioni relative alla natura della sanzione ingiunta e alla comunione ereditaria, senza tuttavia considerare che, come correttamente dedotto dalla ricorrente, l’immobile de quo era stato acquisito al patrimonio immobiliare del Comune di Catanzaro. Ma se così è, sussiste un evidente difetto di legittimazione attiva, in quanto la giurisprudenza della Corte (v., ex multis, Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, dep. 2020, Calise, Rv. 278090 – 01, in motivazione; Sez. 3, n. 35203 del 18/06/2019, Centioni, Rv. 277500 – 01; Sez. 3, n. 49416 del 12/09/2019, Durazzo, Rv. 278260 – 01; Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Ligorio, Rv. 268133 – 01) è ferma nel precisare che, in tema di reati edilizi, dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso. Tale interesse viene meno solo ove l'ordine di demolizione risulti «assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria» (Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni; Sez. 3, 16 aprile 2002, Cassarino, Rv. 221974). Nel caso di specie, all'atto della proposizione dell'incidente di esecuzione, l’istante, in quanto ormai terza estranea alle vicende giuridiche dell'immobile, non era più legittimata a chiedere la revoca dell'ordine di demolizione se non per procedere alla demolizione a propria cura e spese. Entro tali ristrettissimi confini si attesta pertanto l’interesse della odierna ricorrente, la quale, ove non abbia dedotto (come, in effetti, non ha) l’intenzione di demolire a propria cura e spese l’immobile, non ha interesse né legittimazione attiva a proporre ricorso per cassazione in quanto terza estranea alle vicende dell’immobile. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, non trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente (fuorviata della erronea motivazione dell’ordinanza impugnata), la ricorrente non debba essere condannata al versamento di alcuna somma a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pag