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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38680/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso Corte di appello di Perugia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza in data 06/12/2022 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni delle parti civili Ministero della Giustizia e [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria inviata dai difensori dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G,u.p. del Tribunale di Perugia, all'esito dell'udienza preliminare ha dichiarato non luogo a procedere per insussistenza del fatto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sostituto Procuratore della Repubblica presso ( la Procura di Roma, in ordine al reato di cui al capo 4) (concorso quale istigatore nella rivelazione di segreto di ufficio commessa in data 3/4/2019 dal dott. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca Procuratore generale presso la Corte di Cassazione e componente del comitato di Presidenza del C.S.M.), nonché nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la medesima Procura della Repubblica di Roma, in ordine al reato di cui al capo 2) (concorso in rivelazione di segreto di ufficio). •Con particolare riferimento al capo 4), nel quale veniva attribuito al dott. [OSCURATO:PERSONA] di aver istigato il dott. [OSCURATO:PERSONA] a rivelargli che era pervenuto al Comitato di Presidenza un esposto presentato dal dott. [OSCURATO:PERSONA] ed a fornirgli ulteriori ragguagli in ordine alle iniziative che il Comitato di Presidenza intendeva assumere, il G.u.p. ha segnalato che non avrebbe potuto parlarsi di notizie segrete, in quanto rivelate prima di una formale secretazione, non essendo desumibili diverse indicazioni dal [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio Superiore della Magistratura, fermo restando che il tipo di rivelazione era inidoneo a determinare una lesione del bene protetto, posto che il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva contezza della presentazione dell'esposto e che il dott. [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a formulare ipotesi.

2. A seguito di appello del Procuratore generale, riferito solo al reato di cui al capo 4), la Corte di appello di Perugia con sentenza del 06/12/2022 ha confermato l'assoluzione pronunciata dal primo Giudice, rilevando l'infondatezza dell'assunto accusatorio incentrato sulla configurabilità di un segreto di ufficio desumibile dal R.I., in particolare dagli artt. 31 e segg., avendo il Comitato di Presidenza segretato formalmente la pratica solo in data successiva a quella delle asserite rivelazioni.

3. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia.

Dopo un'ampia ricognizione delle sentenze di merito, con unico motivo denuncia violazione di legge in relazione alle norme del regolamento interno del C.S.M. circa l'inesistenza del segreto, quale presupposto per la configurabilità del reato contestato.

Segnala gli argomenti alla base dell'assoluzione, individuati nel fatto che: la secretazione era stata disposta solo il 17 aprile 2019 e non ai sensi dell'art. 32 del regolamento; solo una piccola parte degli atti pervenuti viene iscritta a protocollo riservato; la circolare del 23/11/2016 non rileva ai fini dell'esistenza del segreto, ma comprime solo il principio della piena conoscibilità degli atti da parte dei componenti del C.S.M.; è possibile stabilire una distinzione tra riservatezza e segretezza; nel regolamento è disciplinato l'obbligo del segreto in relazione alle fasi e ai soggetti; i casi di segreto sono tassativamente indicati ed è vietata la possibilità di far ricorso all'analogia o ad interpretazioni estensive.

A fronte di ciò contesta di voler proporre un'interpretazione analogica o estensiva delle norme regolamentari ma di voler sollecitare un inquadramento sistematico e razionale delle stesse.

Richiama l'istituzione del registro di passaggio in cui sono inseriti gli atti iscritti nel protocollo riservato e rileva che tutti gli atti che pervengono sono non ostensibili, tanto più alla luce della prassi dell'iscrizione nel protocollo riservato.

Indipendentemente da segretazione, grava sul personale l'obbligo del segreto ai sensi dell'art. 34, comma 5, del regolamento.

Il problema ha rilievo non oggettivo, bensì soggettivo.

Solo chi iscrive gli atti nel registro riservato e chi li esamina, cioè il Comitato di Presidenza, può conoscere quegli atti.

Non può darsi rilievo al mero dato della non conoscibilità dell'atto, che non costituisce una segretezza affievolita, ma inerisce al diritto di accesso.

I componenti del Consiglio hanno solo la possibilità di conoscere in termini generici quali saranno le pratiche discusse al Comitato di Presidenza, ma non hanno possibilità di conoscere l'atto pervenuto al CSM, iscritto nel registro di passaggio.

L'argomento della non conoscibilità non vale a suffragare la tassatività dei casi di previsione del segreto e ad escludere che l'obbligo gravasse sul dott. [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione era diversa da quella dei componenti del Consiglio, fermo restando che anche per loro la rivelazione del contenuto di atti non esaminati dal Comitato è penalmente rilevante.

Segnala comunque che, se la questione della non conoscibilità degli atti è irrilevante, è per contro errata la distinzione tra riservatezza e segretezza.

Le ragioni di riservatezza di cui all'art. 33 sono poste in relazione alla facoltà di accesso mentre le stesse, ai sensi dell'art. 34, sono quelle che giustificano la segretazione dei lavori e degli atti, per cui non vi è una disciplina per la riservatezza meno rigorosa di quella relativa alla segretezza, in quanto è la riservatezza che giustifica la segretezza e ne costituisce la ragione.

Alla resa dei conti, sulla base di tale analisi, secondo il ricorrente, l'atto è segreto prima dei lavori del Comitato e può esserlo dopo, valendo la necessità dell'espressa segretazione solo per la fase successiva ai lavori del Comitato di Presidenza, come è desumibile anche dall'art. 31 secondo cui gli atti pervenuti possono essere visti e fotocopiati dopo l'esame da parte del Comitato, che può peraltro disporre la segretazione.

Non può dirsi dunque che il segreto valga solo per il personale amministrativo e che diventi segreto per tutti solo se venga disposta la segretazione.La conclusione della Corte in ordine all'insussistenza del segreto in capo ai componenti del CSM, salva segretazione, dà luogo a conseguenze paradossali, gravando il segreto solo su chi protocolla l'atto o su chi lo riceve dopo la segretazione e non su chi lo esamina per primo e ha il potere di disporre la segretazione.

In ogni caso la facoltà di accesso è successiva al momento dell'esame degli atti da parte del Comitato. mentre nella specie l'attività del Comitato non si era conclusa e dunque l'accesso non era consentito, dovendosi valorizzare l'orientamento per cui in tema di rivelazione di segreti costituiscono notizie di ufficio che devono restare segrete anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto.

Rileva infine il ricorrente che la violazione di legge inerisce anche all'affermazione dell'inesistenza della lesione del bene protetto.

La rivelazione non fu innocua, avendo messo il dott. [OSCURATO:PERSONA] in condizione di scegliere se intraprendere o meno attività mirate a condizionare le attività del Comitato di Presidenza, a fronte della segnalazione che probabilmente sarebbe stato chiesto un approfondimento al Procuratore Generale di Roma.

4. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'annullamento con rinvio.

5. Ha inviato conclusioni l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] APS.

6. Ha inviato conclusioni e nota spese la parte civile Ministero della Giustizia.

7. Hanno inviato una memoria di replica i difensori dell'imputato.

8. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art. 5 -duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che ai sensi dell'art. 428, comma 3 -bis, cod. proc. pen. è proponibile solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., ha ad oggetto il reato di violazione del segreto d'ufficio contestato al dott. [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente istigatore dell'intraneus, dott. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha fatto proprie le valutazioni del G.u.p., che da un lato ha escluso la configurabilità di un segreto di ufficio e dall'altro ha ravvisato l'inidoneità della condotta ad offendere l'interesse protetto.

A fronte di ciò l'ammissibilità del motivo deve essere valutata in relazione alla deduzione di profili di violazione di legge, riferibili ad entrambi i temi, ciascuno dei quali costituente idonea e sufficiente ratio giustificativa.

2. Orbene, anche condividendo gli assunti volti a suffragare la sussistenza del segreto di ufficio, si rileva che il ricorso si risolve in un alternativo apprezzamento di merito, formulato in modo aspecifico e comunque radicalmente inidoneo a vulnerare la motivazione, con riguardo al profilo della concreta configurabilità di una condotta tipica ed offensiva.

3. Sotto il profilo giuridico deve sottolinearsi che la configurabilità o meno del segreto di ufficio deve essere correlata ad una fonte normativa, non potendo essere presunta sulla base di astratte valutazioni.

Tuttavia, non può dirsi a tal fine preclusa un'interpretazione sistematica, teleologicannente orientata, del quadro normativo di riferimento, che non è necessariamente destinata a trasmodare nell'inammissibile ricorso all'analogia.

In tale prospettiva deve aversi riguardo alla disciplina dettata dal regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura e dalle norme complementari via via introdotte.

Posto che nel caso di specie viene in rilievo un esposto inviato al C.S.M. dal dott. [OSCURATO:PERSONA], iscritto dal Segretario generale nel protocollo riservato ed esaminato dal Comitato di Presidenza in data 3 aprile 2019, una sincronica lettura degli artt. 7 e 31 segg., nonché della risoluzione del 23 novembre 2016, in materia di protocollo riservato, sembra invero accreditare, in conformità con i rilievi contenuti anche nella requisitoria inviata dal Procuratore generale, l'assunto secondo cui avrebbe dovuto ravvisarsi già alla data del 3 aprile 2019 un segreto di ufficio gravante sul dott. [OSCURATO:PERSONA], quale componente del Comitato di Presidenza del C.S.M. nella sua veste di Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

4. Deve al riguardo osservarsi che in base all'art. 31 i componenti del Consiglio sono legittimati a prendere visione di ciascun atto pervenuto solo dopo l'esame di esso da parte del Comitato di Presidenza che, secondo quanto previsto dall'art.34, può disporre la segretazione provvisoria al momento dell'invio alla Commissione competente, la quale, a sua volta, può disporre la segretazione.

Avvalendosi delle indicazioni relative alle sedute del Comitato, i componenti del Consiglio possono esercitare le facoltà previste dall'art. 7, fermo restando il limite alla diretta conoscenza degli atti.

In tale quadro si inserisce la disciplina sul protocollo riservato e sull'istituzione di un registro di passaggio, che, pur correlata alla previsione dettata dall'art. 32 del Regolamento, che contempla l'ipotesi in cui siano ravvisabili ragioni di sicurezza, è comunque destinata ad attuare il peculiare regime previsto dall'art. 31, in piena coerenza con esso, riducendo ulteriormente la sfera di conoscenza da parte dei componenti del Consiglio prima dell'esame da parte del Comitato di Presidenza.

Ordunque, sebbene il Regolamento contempli espressamente l'obbligo del segreto all'art. 34, che per i componenti del Consiglio si riferisce alle sedute per le quali è stata esclusa la pubblicità e ai lavori delle Commissioni rispetto ai quali è stata disposta la segretazione, nondimeno deve ritenersi che la previsione dell'art. 31 sottenda che l'attività del Comitato di Presidenza sia connotata non solo dal limite della non conoscibilità degli atti, ma anche, almeno verso l'esterno, cioè verso coloro che non fanno parte del C.S.M., dalla massima riservatezza, cioè dalla necessità di salvaguardare preliminarmente quelle stesse esigenze che solo alla luce di quell'esame potranno anche per il prosieguo essere poste a fondamento della formalizzazione del segreto, la cui valenza potrebbe risultare altrimenti pregiudizialmente vanificata.

E' coerente con tale linea interpretativa anche il fatto che il segreto gravi sul personale del C.S.M. e sui componenti della Segreteria e dell'[OSCURATO:PERSONA] e che la risoluzione del 23 novembre 2016 in tema di protocollo riservato e registro di passaggio prenda in considerazione, ai fini del segreto, gli addetti alla prima ricezione dei documenti in entrata e alla gestione del registro di passaggio con riguardo agli atti ivi inseriti: va infatti considerato che tale disposizione implica necessariamente la configurabilità di un segreto da tutelare prima del sollecito esame del Comitato di Presidenza; quand'anche volesse prospettarsi un diverso ambito della sfera del segreto sul piano soggettivo, non potrebbe comunque prescindersi da precisi indici, desumibili dallo stesso Regolamento, che da un lato assicura una più o meno limitata conoscenza agli altri componenti (si richiama sul punto il disposto dell'art. 7, peraltro con le limitazioni desumibili dalla risoluzione del 23 novembre 2016 nei casi di protocollo riservato e inserimento nel registro di passaggio), ma dall'altro limita la conoscenza all'esterno, cioè al di fuori della sfera di operatività del diritto di accesso contemplato dall'art. 33.Non può del resto sottacersi che sulla base di un consolidato indirizzo interpretativo «in tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione (non preclusa in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del diritto a riceverle» (Sez. 6, n. 39312 del 01/07/2022, Mango, Rv. 283941; Sez. 6, n. 19216 del 04/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269776; Sez. 5, n. 15950 del 15/01/2015, Perrone, Rv. 263590).

Ciò significa che prima dell'invio alla Commissione competente, in specie nei casi di iscrizione nel protocollo riservato e di inserimento negli atti nel registro di passaggio, la ragione della riservatezza da un lato si traduce in un limite alla conoscenza dell'atto da parte degli altri componenti del C.S.M., ma dall'altro implica il segreto, che non può valere solo per gli addetti al protocollo e che comunque opera almeno verso l'esterno, in un quadro insuscettibile di dare luogo ad legittimo accesso da parte di terzi.

5. Peraltro, come anticipato, il giudizio non è decisivamente condizionato da tale profilo.

5.1. Si rileva, invero, che la condotta addebitata all'imputato, cioè quella di aver istigato ad un'illecita rivelazione il dott. [OSCURATO:PERSONA], riguarda un colloquio telefonico intercorso tra quest'ultimo e il dott. [OSCURATO:PERSONA], in precedenza componente del Consiglio Superiore della Magistratura, ma in quella fase soggetto estraneo ai lavori del Consiglio e del Comitato di Presidenza.

Il colloquio risale alla mattina del 4 aprile 2019 in una fase in cui il Comitato di Presidenza aveva esaminato l'esposto inviato dal dott. [OSCURATO:PERSONA] -iscritto nel protocollo riservato e riguardante una pretesa incompatibilità del dott. [OSCURATO:PERSONA]- ma non aveva ancora assunto precise determinazioni in merito.

Solo nella tarda mattinata il Comitato avrebbe formulato una richiesta di informazioni al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.

5.2. Orbene, al fine di poter formulare un giudizio di penale responsabilità in ordine al delitto di violazione del segreto di ufficio deve aversi riguardo alla peculiare natura di tale fattispecie, che «riveste natura di reato di pericolo effettivo e non meramente presunto nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento a mezzo della notizia da tenere segreta» (Sez.

U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251271).D'altro canto il delitto non è ravvisabile «quando la notizia sia divenuta di dominio pubblico, né quando essa, sebbene ancora segreta, sia rivelata a persone appartenenti alla pubblica amministrazione autorizzate a riceverla, in quanto debbano necessariamente esserne informate per la realizzazione dei fini istituzionali connessi al segreto, ovvero a persone che, pur estranee alla pubblica amministrazione, ne siano già venute altrimenti a conoscenza, fermo restando, con riferimento a queste ultime, il limite della non conoscibilità dell'ulteriore evoluzione della notizia stessa» (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555), fermo restando che il reato non ricorre nel caso di rivelazione di notizie futili o insignificanti (Sez. 6, n. 49526 del 03/10/2016, dep. 2017, Greco, Rv. 271565).

In sintesi, dunque, occorre che la rivelazione concerna una notizia che non sia già nota all'interlocutore e che la stessa possa concretamente porre in pericolo il buon andamento e l'imparzialità della P.A.

5.3. Sulla scorta di tale premessa si rileva che il G.u.p. con valutazione non smentita dalla Corte territoriale, ha ritenuto che la rivelazione non fosse idonea a porre in pericolo il bene protetto dalla norma, in quanto la stessa aveva avuto ad oggetto l'esposto del dott. [OSCURATO:PERSONA], ben noto al dott. [OSCURATO:PERSONA], l'indicazione della successiva destinazione alla Prima Commissione, parimenti nota all'interlocutore per la pregressa esperienza consiliare e, con riferimento all'esame fin lì condotto dal Comitato di Presidenza, aveva riguardato mere ipotesi in ordine alla possibilità di richiesta di informazioni al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, fermo restando che tale evenienza costituiva comunque prassi invalsa in casi simili .

Il motivo di ricorso, a fronte di ciò, si risolve nell'apodittica affermazione che la rivelazione avrebbe posto l'interlocutore nella condizione di poter scegliere se intraprendere attività mirate a condizionare le determinazioni del Comitato di Presidenza, anche cercando un'interlocuzione con il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.

Si tratta di assunto che non si misura con l'effettiva consistenza della rivelazione e dunque con l'oggetto di essa, che, secondo la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito, si era risolta in una frase del tutto generica circa una possibile iniziativa di assunzione di informazioni, neppure soggettivamente attribuita, rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto influire in alcun modo, non essendo stato ancora stabilito alcunché e non essendo stato chiarito neppure di quale tipo di informazioni si trattasse, al di là del fatto che per prassi si trattava di evenienza consueta.

In presenza di un'informazione solo apparente, non costituente reale sviluppo di una pregressa conoscenza legittima e sostanzialmente priva di capacità euristica -conseguentemente inidonea a compromettere il buon andamento e l'imparzialità della P.A.- deve dunqu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso Corte di appello di Perugia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza in data 06/12/2022 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni delle parti civili Ministero della Giustizia e [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria inviata dai difensori dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G,u.p. del Tribunale di Perugia, all'esito dell'udienza preliminare ha dichiarato non luogo a procedere per insussistenza del fatto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sostituto Procuratore della Repubblica presso ( la Procura di Roma, in ordine al reato di cui al capo 4) (concorso quale istigatore nella rivelazione di segreto di ufficio commessa in data 3/4/2019 dal dott. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca Procuratore generale presso la Corte di Cassazione e componente del comitato di Presidenza del C.S.M.), nonché nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la medesima Procura della Repubblica di Roma, in ordine al reato di cui al capo 2) (concorso in rivelazione di segreto di ufficio). •Con particolare riferimento al capo 4), nel quale veniva attribuito al dott. [OSCURATO:PERSONA] di aver istigato il dott. [OSCURATO:PERSONA] a rivelargli che era pervenuto al Comitato di Presidenza un esposto presentato dal dott. [OSCURATO:PERSONA] ed a fornirgli ulteriori ragguagli in ordine alle iniziative che il Comitato di Presidenza intendeva assumere, il G.u.p. ha segnalato che non avrebbe potuto parlarsi di notizie segrete, in quanto rivelate prima di una formale secretazione, non essendo desumibili diverse indicazioni dal [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio Superiore della Magistratura, fermo restando che il tipo di rivelazione era inidoneo a determinare una lesione del bene protetto, posto che il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva contezza della presentazione dell'esposto e che il dott. [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a formulare ipotesi. 2. A seguito di appello del Procuratore generale, riferito solo al reato di cui al capo 4), la Corte di appello di Perugia con sentenza del 06/12/2022 ha confermato l'assoluzione pronunciata dal primo Giudice, rilevando l'infondatezza dell'assunto accusatorio incentrato sulla configurabilità di un segreto di ufficio desumibile dal R.I., in particolare dagli artt. 31 e segg., avendo il Comitato di Presidenza segretato formalmente la pratica solo in data successiva a quella delle asserite rivelazioni. 3. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia. Dopo un'ampia ricognizione delle sentenze di merito, con unico motivo denuncia violazione di legge in relazione alle norme del regolamento interno del C.S.M. circa l'inesistenza del segreto, quale presupposto per la configurabilità del reato contestato. Segnala gli argomenti alla base dell'assoluzione, individuati nel fatto che: la secretazione era stata disposta solo il 17 aprile 2019 e non ai sensi dell'art. 32 del regolamento; solo una piccola parte degli atti pervenuti viene iscritta a protocollo riservato; la circolare del 23/11/2016 non rileva ai fini dell'esistenza del segreto, ma comprime solo il principio della piena conoscibilità degli atti da parte dei componenti del C.S.M.; è possibile stabilire una distinzione tra riservatezza e segretezza; nel regolamento è disciplinato l'obbligo del segreto in relazione alle fasi e ai soggetti; i casi di segreto sono tassativamente indicati ed è vietata la possibilità di far ricorso all'analogia o ad interpretazioni estensive. A fronte di ciò contesta di voler proporre un'interpretazione analogica o estensiva delle norme regolamentari ma di voler sollecitare un inquadramento sistematico e razionale delle stesse. Richiama l'istituzione del registro di passaggio in cui sono inseriti gli atti iscritti nel protocollo riservato e rileva che tutti gli atti che pervengono sono non ostensibili, tanto più alla luce della prassi dell'iscrizione nel protocollo riservato. Indipendentemente da segretazione, grava sul personale l'obbligo del segreto ai sensi dell'art. 34, comma 5, del regolamento. Il problema ha rilievo non oggettivo, bensì soggettivo. Solo chi iscrive gli atti nel registro riservato e chi li esamina, cioè il Comitato di Presidenza, può conoscere quegli atti. Non può darsi rilievo al mero dato della non conoscibilità dell'atto, che non costituisce una segretezza affievolita, ma inerisce al diritto di accesso. I componenti del Consiglio hanno solo la possibilità di conoscere in termini generici quali saranno le pratiche discusse al Comitato di Presidenza, ma non hanno possibilità di conoscere l'atto pervenuto al CSM, iscritto nel registro di passaggio. L'argomento della non conoscibilità non vale a suffragare la tassatività dei casi di previsione del segreto e ad escludere che l'obbligo gravasse sul dott. [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione era diversa da quella dei componenti del Consiglio, fermo restando che anche per loro la rivelazione del contenuto di atti non esaminati dal Comitato è penalmente rilevante. Segnala comunque che, se la questione della non conoscibilità degli atti è irrilevante, è per contro errata la distinzione tra riservatezza e segretezza. Le ragioni di riservatezza di cui all'art. 33 sono poste in relazione alla facoltà di accesso mentre le stesse, ai sensi dell'art. 34, sono quelle che giustificano la segretazione dei lavori e degli atti, per cui non vi è una disciplina per la riservatezza meno rigorosa di quella relativa alla segretezza, in quanto è la riservatezza che giustifica la segretezza e ne costituisce la ragione. Alla resa dei conti, sulla base di tale analisi, secondo il ricorrente, l'atto è segreto prima dei lavori del Comitato e può esserlo dopo, valendo la necessità dell'espressa segretazione solo per la fase successiva ai lavori del Comitato di Presidenza, come è desumibile anche dall'art. 31 secondo cui gli atti pervenuti possono essere visti e fotocopiati dopo l'esame da parte del Comitato, che può peraltro disporre la segretazione. Non può dirsi dunque che il segreto valga solo per il personale amministrativo e che diventi segreto per tutti solo se venga disposta la segretazione.La conclusione della Corte in ordine all'insussistenza del segreto in capo ai componenti del CSM, salva segretazione, dà luogo a conseguenze paradossali, gravando il segreto solo su chi protocolla l'atto o su chi lo riceve dopo la segretazione e non su chi lo esamina per primo e ha il potere di disporre la segretazione. In ogni caso la facoltà di accesso è successiva al momento dell'esame degli atti da parte del Comitato. mentre nella specie l'attività del Comitato non si era conclusa e dunque l'accesso non era consentito, dovendosi valorizzare l'orientamento per cui in tema di rivelazione di segreti costituiscono notizie di ufficio che devono restare segrete anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto. Rileva infine il ricorrente che la violazione di legge inerisce anche all'affermazione dell'inesistenza della lesione del bene protetto. La rivelazione non fu innocua, avendo messo il dott. [OSCURATO:PERSONA] in condizione di scegliere se intraprendere o meno attività mirate a condizionare le attività del Comitato di Presidenza, a fronte della segnalazione che probabilmente sarebbe stato chiesto un approfondimento al Procuratore Generale di Roma. 4. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'annullamento con rinvio. 5. Ha inviato conclusioni l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] APS. 6. Ha inviato conclusioni e nota spese la parte civile Ministero della Giustizia. 7. Hanno inviato una memoria di replica i difensori dell'imputato. 8. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art. 5 -duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che ai sensi dell'art. 428, comma 3 -bis, cod. proc. pen. è proponibile solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., ha ad oggetto il reato di violazione del segreto d'ufficio contestato al dott. [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente istigatore dell'intraneus, dott. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha fatto proprie le valutazioni del G.u.p., che da un lato ha escluso la configurabilità di un segreto di ufficio e dall'altro ha ravvisato l'inidoneità della condotta ad offendere l'interesse protetto. A fronte di ciò l'ammissibilità del motivo deve essere valutata in relazione alla deduzione di profili di violazione di legge, riferibili ad entrambi i temi, ciascuno dei quali costituente idonea e sufficiente ratio giustificativa. 2. Orbene, anche condividendo gli assunti volti a suffragare la sussistenza del segreto di ufficio, si rileva che il ricorso si risolve in un alternativo apprezzamento di merito, formulato in modo aspecifico e comunque radicalmente inidoneo a vulnerare la motivazione, con riguardo al profilo della concreta configurabilità di una condotta tipica ed offensiva. 3. Sotto il profilo giuridico deve sottolinearsi che la configurabilità o meno del segreto di ufficio deve essere correlata ad una fonte normativa, non potendo essere presunta sulla base di astratte valutazioni. Tuttavia, non può dirsi a tal fine preclusa un'interpretazione sistematica, teleologicannente orientata, del quadro normativo di riferimento, che non è necessariamente destinata a trasmodare nell'inammissibile ricorso all'analogia. In tale prospettiva deve aversi riguardo alla disciplina dettata dal regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura e dalle norme complementari via via introdotte. Posto che nel caso di specie viene in rilievo un esposto inviato al C.S.M. dal dott. [OSCURATO:PERSONA], iscritto dal Segretario generale nel protocollo riservato ed esaminato dal Comitato di Presidenza in data 3 aprile 2019, una sincronica lettura degli artt. 7 e 31 segg., nonché della risoluzione del 23 novembre 2016, in materia di protocollo riservato, sembra invero accreditare, in conformità con i rilievi contenuti anche nella requisitoria inviata dal Procuratore generale, l'assunto secondo cui avrebbe dovuto ravvisarsi già alla data del 3 aprile 2019 un segreto di ufficio gravante sul dott. [OSCURATO:PERSONA], quale componente del Comitato di Presidenza del C.S.M. nella sua veste di Procuratore generale presso la Corte di cassazione. 4. Deve al riguardo osservarsi che in base all'art. 31 i componenti del Consiglio sono legittimati a prendere visione di ciascun atto pervenuto solo dopo l'esame di esso da parte del Comitato di Presidenza che, secondo quanto previsto dall'art.34, può disporre la segretazione provvisoria al momento dell'invio alla Commissione competente, la quale, a sua volta, può disporre la segretazione. Avvalendosi delle indicazioni relative alle sedute del Comitato, i componenti del Consiglio possono esercitare le facoltà previste dall'art. 7, fermo restando il limite alla diretta conoscenza degli atti. In tale quadro si inserisce la disciplina sul protocollo riservato e sull'istituzione di un registro di passaggio, che, pur correlata alla previsione dettata dall'art. 32 del Regolamento, che contempla l'ipotesi in cui siano ravvisabili ragioni di sicurezza, è comunque destinata ad attuare il peculiare regime previsto dall'art. 31, in piena coerenza con esso, riducendo ulteriormente la sfera di conoscenza da parte dei componenti del Consiglio prima dell'esame da parte del Comitato di Presidenza. Ordunque, sebbene il Regolamento contempli espressamente l'obbligo del segreto all'art. 34, che per i componenti del Consiglio si riferisce alle sedute per le quali è stata esclusa la pubblicità e ai lavori delle Commissioni rispetto ai quali è stata disposta la segretazione, nondimeno deve ritenersi che la previsione dell'art. 31 sottenda che l'attività del Comitato di Presidenza sia connotata non solo dal limite della non conoscibilità degli atti, ma anche, almeno verso l'esterno, cioè verso coloro che non fanno parte del C.S.M., dalla massima riservatezza, cioè dalla necessità di salvaguardare preliminarmente quelle stesse esigenze che solo alla luce di quell'esame potranno anche per il prosieguo essere poste a fondamento della formalizzazione del segreto, la cui valenza potrebbe risultare altrimenti pregiudizialmente vanificata. E' coerente con tale linea interpretativa anche il fatto che il segreto gravi sul personale del C.S.M. e sui componenti della Segreteria e dell'[OSCURATO:PERSONA] e che la risoluzione del 23 novembre 2016 in tema di protocollo riservato e registro di passaggio prenda in considerazione, ai fini del segreto, gli addetti alla prima ricezione dei documenti in entrata e alla gestione del registro di passaggio con riguardo agli atti ivi inseriti: va infatti considerato che tale disposizione implica necessariamente la configurabilità di un segreto da tutelare prima del sollecito esame del Comitato di Presidenza; quand'anche volesse prospettarsi un diverso ambito della sfera del segreto sul piano soggettivo, non potrebbe comunque prescindersi da precisi indici, desumibili dallo stesso Regolamento, che da un lato assicura una più o meno limitata conoscenza agli altri componenti (si richiama sul punto il disposto dell'art. 7, peraltro con le limitazioni desumibili dalla risoluzione del 23 novembre 2016 nei casi di protocollo riservato e inserimento nel registro di passaggio), ma dall'altro limita la conoscenza all'esterno, cioè al di fuori della sfera di operatività del diritto di accesso contemplato dall'art. 33.Non può del resto sottacersi che sulla base di un consolidato indirizzo interpretativo «in tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione (non preclusa in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del diritto a riceverle» (Sez. 6, n. 39312 del 01/07/2022, Mango, Rv. 283941; Sez. 6, n. 19216 del 04/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269776; Sez. 5, n. 15950 del 15/01/2015, Perrone, Rv. 263590). Ciò significa che prima dell'invio alla Commissione competente, in specie nei casi di iscrizione nel protocollo riservato e di inserimento negli atti nel registro di passaggio, la ragione della riservatezza da un lato si traduce in un limite alla conoscenza dell'atto da parte degli altri componenti del C.S.M., ma dall'altro implica il segreto, che non può valere solo per gli addetti al protocollo e che comunque opera almeno verso l'esterno, in un quadro insuscettibile di dare luogo ad legittimo accesso da parte di terzi. 5. Peraltro, come anticipato, il giudizio non è decisivamente condizionato da tale profilo. 5.1. Si rileva, invero, che la condotta addebitata all'imputato, cioè quella di aver istigato ad un'illecita rivelazione il dott. [OSCURATO:PERSONA], riguarda un colloquio telefonico intercorso tra quest'ultimo e il dott. [OSCURATO:PERSONA], in precedenza componente del Consiglio Superiore della Magistratura, ma in quella fase soggetto estraneo ai lavori del Consiglio e del Comitato di Presidenza. Il colloquio risale alla mattina del 4 aprile 2019 in una fase in cui il Comitato di Presidenza aveva esaminato l'esposto inviato dal dott. [OSCURATO:PERSONA] -iscritto nel protocollo riservato e riguardante una pretesa incompatibilità del dott. [OSCURATO:PERSONA]- ma non aveva ancora assunto precise determinazioni in merito. Solo nella tarda mattinata il Comitato avrebbe formulato una richiesta di informazioni al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma. 5.2. Orbene, al fine di poter formulare un giudizio di penale responsabilità in ordine al delitto di violazione del segreto di ufficio deve aversi riguardo alla peculiare natura di tale fattispecie, che «riveste natura di reato di pericolo effettivo e non meramente presunto nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento a mezzo della notizia da tenere segreta» (Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251271).D'altro canto il delitto non è ravvisabile «quando la notizia sia divenuta di dominio pubblico, né quando essa, sebbene ancora segreta, sia rivelata a persone appartenenti alla pubblica amministrazione autorizzate a riceverla, in quanto debbano necessariamente esserne informate per la realizzazione dei fini istituzionali connessi al segreto, ovvero a persone che, pur estranee alla pubblica amministrazione, ne siano già venute altrimenti a conoscenza, fermo restando, con riferimento a queste ultime, il limite della non conoscibilità dell'ulteriore evoluzione della notizia stessa» (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555), fermo restando che il reato non ricorre nel caso di rivelazione di notizie futili o insignificanti (Sez. 6, n. 49526 del 03/10/2016, dep. 2017, Greco, Rv. 271565). In sintesi, dunque, occorre che la rivelazione concerna una notizia che non sia già nota all'interlocutore e che la stessa possa concretamente porre in pericolo il buon andamento e l'imparzialità della P.A. 5.3. Sulla scorta di tale premessa si rileva che il G.u.p. con valutazione non smentita dalla Corte territoriale, ha ritenuto che la rivelazione non fosse idonea a porre in pericolo il bene protetto dalla norma, in quanto la stessa aveva avuto ad oggetto l'esposto del dott. [OSCURATO:PERSONA], ben noto al dott. [OSCURATO:PERSONA], l'indicazione della successiva destinazione alla Prima Commissione, parimenti nota all'interlocutore per la pregressa esperienza consiliare e, con riferimento all'esame fin lì condotto dal Comitato di Presidenza, aveva riguardato mere ipotesi in ordine alla possibilità di richiesta di informazioni al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, fermo restando che tale evenienza costituiva comunque prassi invalsa in casi simili . Il motivo di ricorso, a fronte di ciò, si risolve nell'apodittica affermazione che la rivelazione avrebbe posto l'interlocutore nella condizione di poter scegliere se intraprendere attività mirate a condizionare le determinazioni del Comitato di Presidenza, anche cercando un'interlocuzione con il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma. Si tratta di assunto che non si misura con l'effettiva consistenza della rivelazione e dunque con l'oggetto di essa, che, secondo la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito, si era risolta in una frase del tutto generica circa una possibile iniziativa di assunzione di informazioni, neppure soggettivamente attribuita, rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto influire in alcun modo, non essendo stato ancora stabilito alcunché e non essendo stato chiarito neppure di quale tipo di informazioni si trattasse, al di là del fatto che per prassi si trattava di evenienza consueta. In presenza di un'informazione solo apparente, non costituente reale sviluppo di una pregressa conoscenza legittima e sostanzialmente priva di capacità euristica -conseguentemente inidonea a compromettere il buon andamento e l'imparzialità della P.A.- deve dunqu
Sentenza Cassazione n. 38680/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris