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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 13356/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30668/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,VIA E. FAA' [OSCURATO:PERSONA], 89, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che larappresenta e difende, giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e qual i procuratoridi [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] , 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che li rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1751/2018 depositata il 20/03/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente nuda proprietaria (la prima) e usufruttuari (il secondo e la terza) di un appartamento ubicato al piano attico di un edificio condominiale sito in Roma, convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'appartamento ubicato al piano superattico del medesimo edificio,chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità dei manufatti realizzatidalla convenuta in violazione di norme di legge e di regolamento e condannata la medesima alla rimozione delle opere e al ripristino dei luoghi.

2. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 127 /2010 il Tribunale di Roma rigettava la domanda.

3. Con sentenza n. 1751/2018 la Corte di appello di Roma accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del giudice di prime cure, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rimuovere il manufatto edificato sullaterrazza a livello annessa alla sua abitazione.

4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo di ricorso.

5. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali procuratori di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente il Collegio rileva che è stato depositato in Cancelleria atto di rinuncia congiunta al ricorso e controricorso, sottoscritto da lle parti costituite e dai loro procuratori in data 5.04.2023. 2.-L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell'art. 391 primo comma c.p.c. , sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione. 3.-Non vi è luogo a decidere sulle spese, posto che – in forza del quarto comma della norma citata - la condanna non è pronunciata se alla rinuncia (come nella specie) hanno aderito le altri parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

4. -Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30668/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,VIA E. FAA' [OSCURATO:PERSONA], 89, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che larappresenta e difende, giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e qual i procuratoridi [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] , 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che li rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1751/2018 depositata il 20/03/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente nuda proprietaria (la prima) e usufruttuari (il secondo e la terza) di un appartamento ubicato al piano attico di un edificio condominiale sito in Roma, convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'appartamento ubicato al piano superattico del medesimo edificio,chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità dei manufatti realizzatidalla convenuta in violazione di norme di legge e di regolamento e condannata la medesima alla rimozione delle opere e al ripristino dei luoghi. 2. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 127 /2010 il Tribunale di Roma rigettava la domanda. 3. Con sentenza n. 1751/2018 la Corte di appello di Roma accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del giudice di prime cure, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rimuovere il manufatto edificato sullaterrazza a livello annessa alla sua abitazione. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo di ricorso. 5. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali procuratori di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente il Collegio rileva che è stato depositato in Cancelleria atto di rinuncia congiunta al ricorso e controricorso, sottoscritto da lle parti costituite e dai loro procuratori in data 5.04.2023. 2.-L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell'art. 391 primo comma c.p.c. , sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione. 3.-Non vi è luogo a decidere sulle spese, posto che – in forza del quarto comma della norma citata - la condanna non è pronunciata se alla rinuncia (come nella specie) hanno aderito le altri parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. 4. -Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di
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