CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25041/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, allegando altresì nota spese. udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, che si è associato alle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 aprile 2022 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la decisione dal Tribunale della stessa città che aveva condannato — anche agli effetti civili — [OSCURATO:PERSONA] per furto aggravato dall'abuso di relazioni di ufficio e dall'aver agito su cosa esistente in ufficio pubblico; l'addebito concerne la sottrazione della somma di 1148 euro, corrispondente all'importo dei ticket versati dagli utenti per le prestazioni elargite dal poliambulatorio dell'[OSCURATO:PERSONA] dr Ostia, presso cui l'imputata era addetta alle pulizie. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata con il ministero del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza del 22 settembre 2021 — con la quale la Corte di appello aveva disposto l'acquisizione del filmato delle telecamere di sorveglianza a circuito chiuso ritraenti la condotta posta in essere dalla prevenuta — e della sentenza impugnata, nella parte in cui aveva riproposto pedissequamente il contenuto di quell'ordinanza. La ricorrente, in primo luogo, rievoca tutti i rinvii disposti nel giudizio di appello per attendere che venisse data esecuzione all'ordinanza impugnata. Dopodiché — si legge nel ricorso — il processo di appello era stato deciso nonostante né il Tribunale di Roma, né la Stazione dei C.C. di Ostia avessero trasmesso il predetto DVD. L'ordinanza impugnata sarebbe deficitaria perché i Giudici di appello non avevano spiegato, in sentenza, perché il DVD non era stato trovato e se la ricerca del supporto fosse stata effettivamente realizzata. Dopodiché la ricorrente lamenta anche che la decisione avversata non reca la spiegazione delle ragioni per cui una prova che era stata ritenuta essenziale, tanto da indurre la Corte di merito ad acquisirla, era stata poi liquidata come elemento insignificante. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia mancanza ed illogicità della motivazione per travisamento della prova quanto ai fotogrammi estratti dal DVD mai acquisito. A dispetto di quanto si legge nella sentenza impugnata — spiega la ricorrente — i fotogrammi indicati dalla Corte di appello come quelli ritraenti l'azione illecita dell'imputata non erano affatto eloquenti a tale proposito. La Corte distrettuale — sostiene la ricorrente — si è limitata a copiare le didascalie dei Carabinieri, peraltro incoerenti rispetto ai fotogrammi. Il pezzo di carta marrone che si vede nei fotogrammi non era certamente la busta contenente l'incasso (che era di colore bianco, come la ricorrente deduce dal fatto che, altrimenti, sulla carta marrone, non sarebbero state visibili le annotazioni che venivano fatte), ma solo un pezzo di carta che la donna aveva raccolto per terra e che stava per gettare nell'immondizia. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 240 cod. proc. pen. quanto al passaggio della sentenza impugnata in cui si ritiene irrilevante l'importo effettivo presente nella busta, mentre ciò sarebbe essenziale perché poteva essere stata riposta solo una busta contenente un'altra somma, come sarebbe dimostrato dal prospetto stampato sulla distinta a firma Rotoloni, che la Corte distrettuale aveva inopinatamente reputato non valutabile, probabilmente in applicazione del disposto dell'art. 240 co3. 2.4. Il quinto motivo di ricorso denunzia difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento della desistenza volontaria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il motivo di esordio del ricorso ha un primo difetto di impostazione, che consiste nel fatto che la ricorrente impugna in primo luogo l'ordinanza emessa dalla Corte di appello il 22 settembre 2021 — che ha avuto ad oggetto l'acquisizione del DVD contenente le immagini del sistema di videosorveglianza — mentre quello che contesta è non già il contenuto di questa ordinanza, che è in linea con gli auspici difensivi circa la rinnovazione, ma la sua mancata esecuzione. Tanto impone di reputare aspecifico e manifestamente infondato il ricorso quando critica l'ordinanza istruttoria di cui sopra. La doglianza della parte, piuttosto, va riguardata solo quanto al riverbero che detta mancata acquisizione ha avuto sulla sentenza impugnata. E allora il Collegio rileva, innanzitutto, che il ricorso non coglie nel segno anche quando affronta la decisione perché, contrariamente a quanto sostiene/H-t- ricorrente, tale sentenza non riporta il contenuto dell'ordinanza del settembre 2021. In ogni caso, il ricorso appare generico in quanto non ha illustrato quale sarebbe l'impatto della visione dell'intero filmato sul ragionamento probatorio svolto dalla Corte territoriale e, più in particolare, quale sarebbe il dato probatorio che sarebbe stato possibile ricavare e che avrebbe smentito quanto sostenuto dal Collegio del gravame di merito. Sul profilo del ricorso più direttamente mirato contro la conferma della condanna, si veda il motivo successivo. 2. Il secondo motivo ricorso — che denunzia mancanza ed illogicità della motivazione per travisamento della prova quanto ai fotogrammi estratti dal DVD mai acquisito — è manifestamente infondato e aspecifico in quanto la Corte di appello ha ben spiegato quali siano gli elementi a carico dell'imputata, attribuendo rilievo a quanto evincibile dalle immagini estratte dai filmati delle telecamere di sorveglianza e confluite ne fascicolo.Tali fotogrammi — scrive la Corte di appello — restituivano la visualizzazione della prevenuta mentre armeggiava sulla cassaforte avvalendosi di un tondino che avrebbe potuto identificarsi con il manico dello scovolino trovato nel suo armadietto (sequenza peraltro non sconfessata dal secondo motivo di appello, in cui, alla pag. 6, si legge «se è vero che risulta chiaro che la Pedone è intenta ad armeggiare sulla cassaforte con un ferro e una torcia») e ne estraeva una busta. I Giudici di appello hanno altresì focalizzato la propria attenzione sulle circostanze in cui il furto si è realizzato — in un giorno ed in una fascia oraria in cui la donna si trovava all'interno del poliambulatorio e nessun altro era stato visto avvicinarsi alla cassaforte —, allorché le buste erano posizionate nella cassaforte in maniera tale che una di esse poteva arrivare all'altezza della feritoia ivi collocata, sì da essere estratta; feritoia che era di larghezza tale da consentire il passaggio della busta in uscita, visto che consentiva, in entrata, l'inserimento di involti anche di un certo spessore. Peraltro va segnalato che il Giudice di prime cure aveva evidenziato che, oltre all'arnese per estrarre la busta, la Pedone era stata vista utilizzare anche una piccola torcia, che era stata poi rinvenuta nel suo armadietto insieme allo scovolino. Ciò posto e passando all'esame del travisamento della prova dedotto dalla parte in relazione all'utilizzo probatorio dei fotogrammi, il Collegio la reputa inammissibile per le ragioni che seguono. In primis l'allegazione delle immagini al ricorso è parziale, in quanto attiene solo ad una parte dei fotogrammi estratti dalle videoregistrazioni e riguarda una fase evidentemente successiva a quella dell'impossessamento della busta. A ciò si aggiunga che la considerazione critica secondo la quale la busta dovesse essere bianca piuttosto che marroncina è una notazione in fatto, peraltro dichiaratamente legata ad una deduzione della ricorrente circa il colore degli involti utilizzati dall'ufficio. E se tali fotogrammi sono quelli specificamente indicati dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, la ricorrente ignora però che esistono altre immagini, pure evocate in sentenza ancorché senza l'indicazione specifica dell'orario, ben più eloquenti, dal momento che immortalavano la donna mentre "armeggiava" sulla cassaforte. Ne consegue che il dedotto travisamento della prova integra una doglianza non ammissibile perché diverge, sotto diversi profili, dai canoni individuati dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui tale vizio si configura sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). 3. Il terzo motivo di ricorso — che riguarda il passaggio della sentenza impugnata in cui si ritiene irrilevante l'importo effettivo presente nella busta — è inammissibile in quanto il ragionamento della Corte di merito non è manifestamente illogico quando, da una parte, dà rilievo alle dichiarazioni immediatamente rese quanto all'importo contenuto nella busta e, dall'altra, non attribuisce rilievo ad un documento di cui non si comprende la paternità ed il cui contenuto, quindi, non può essere verificato. 4. Il quarto motivo di ricorso — che lamenta difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento della desistenza volontaria — è completamente generico circa il contenuto della doglianza, essendo affidato a poche righe prive di una specifica connessione con l'odierna regiudicanda; peraltro si tratta di motivo di ricorso in pieno contrasto con il dato di fatto, processualmente accertato, che il reato è stato consumato. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). L'esito del giudizio odierno impone, altresì, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in euro 3500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì la ricorrent