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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30616/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ZI; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di cui agli artt. 81-644 e 629 cod. pen., la pena concordemente richiesta delle parti, disponendo poi il sequestro e la confisca della somma di euro 34.600, pari al valore degli interessi usurari praticati nei confronti della persona offesa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo ricorso, con cui si duole della suddetta statuizione relativa al sequestro e alla confisca.

A detta della difesa, il caso di specie costituirebbe una tipica ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, dal momento che, mentre il dispositivo lascerebbe intendere trattarsi di confisca diretta, la parte motiva chiarisce che l'ablazione è stata disposta per equivalente.

Dal momento che il segmento di pena detentiva applicato per il delitto di usura è costituito solo dall'aumento a titolo di continuazione per poco meno di sei mesi, risulterebbe poi violato il divieto di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale, quando la pena irrogata non superi i due anni, la sentenza di patteggiamento non comporta l'applicazione di misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca nei casi previsti dall'art. 240 cod. pen. 3.

Si è proceduto mediante trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha espressamente fondato la confisca sulla norma di cui all'art. 644, sesto comma, cod. proc. pen., che introduce una forma di confisca obbligatoria, cristallizzata dalla chiara lettera della legge («Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari»).

1.1. In primo luogo, dunque, è corretta la natura del vincolo ablatorio - del quale il ricorrente non contesta né l'an, né il quantum - come individuata nel dispositivo; la confisca del denaro costituente profitto del reato, peraltro, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, quale effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene (Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037).

1.2. Parimenti, è manifestamente infondato l'assunto per cui la pena detentiva irrogata con la sentenza di patteggiarnento non supererebbe i due anni, dovendosi avere riguardo unicamente alla frazione inflitta specificamente, ex art. 81, secondo comma, cod. pen., per il solo delitto di usura continuata (otto mesi di reclusione ed euro 300, al lordo della diminuente del rito).

Secondo il costante orientamento di questa Corte regolatrice, che il Collegio condivide e ribadisce, il suddetto limite di due anni di cui all'art. 445 cod. proc. pen. - entro il quale opera, per quanto qui rileva, il divieto di applicazione di misure di sicurezza - deve intendersi riferito, in caso di più reati legati dal vincolo della continuazione, sempre alla pena unica finale complessivamente applicata (cfr., Sez. 1, n. 13754 del 21/01/2020, Fontana, Rv. 278958, in tema di effetto estintivo del reato; Sez. 5, n. 35148 del 07/07/2010, Gangemi, Rv. 248162, in relazione all'applicazione di pene accessorie; Sez. 6, n. 32406 del 20/02/2008, Noschese, Rv. 240689, sulla condanna al pagamento delle spese del processo).

1.3. D'altronde, la modifica dell'art.. 445, comma :1, cod. proc. pen., introdotta con l'art. 2, comma 1, lett. a), legge 12 giugno 2003, n. 134, ha esteso la possibilità di provvedere alla confisca in caso di patteggiamento, rendendola adottabile in tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen.; pertanto, la misura di sicurezza ablatoria è consentita non solo per le cose che costituiscono il prezzo del reato, ai sensi del secondo comma, n. 1, della citata disposizione (confisca obbligatoria), ma anche di quelle che - come nel caso di specie - ne sono il prodotto o il profitto, come previsto dal precedente primo comma: confisca facoltativa, in disparte il carattere imperativo già affermato dalla disposizione speciale in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (cfr. in termini, Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348, in motivazione.

Secondo il medesimo arresto, peraltro, la nozione di «misura di sicurezza illegale» riconnprende tutti i casi in cui la misura è disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge per la sua applicazione, di modo che appare manifestamente infondata anche la censura del ricorrente diretta ad eccepire l'illegalità della confisca).

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ZI; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di cui agli artt. 81-644 e 629 cod. pen., la pena concordemente richiesta delle parti, disponendo poi il sequestro e la confisca della somma di euro 34.600, pari al valore degli interessi usurari praticati nei confronti della persona offesa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo ricorso, con cui si duole della suddetta statuizione relativa al sequestro e alla confisca. A detta della difesa, il caso di specie costituirebbe una tipica ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, dal momento che, mentre il dispositivo lascerebbe intendere trattarsi di confisca diretta, la parte motiva chiarisce che l'ablazione è stata disposta per equivalente. Dal momento che il segmento di pena detentiva applicato per il delitto di usura è costituito solo dall'aumento a titolo di continuazione per poco meno di sei mesi, risulterebbe poi violato il divieto di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale, quando la pena irrogata non superi i due anni, la sentenza di patteggiamento non comporta l'applicazione di misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca nei casi previsti dall'art. 240 cod. pen. 3. Si è proceduto mediante trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha espressamente fondato la confisca sulla norma di cui all'art. 644, sesto comma, cod. proc. pen., che introduce una forma di confisca obbligatoria, cristallizzata dalla chiara lettera della legge («Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari»). 1.1. In primo luogo, dunque, è corretta la natura del vincolo ablatorio - del quale il ricorrente non contesta né l'an, né il quantum - come individuata nel dispositivo; la confisca del denaro costituente profitto del reato, peraltro, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, quale effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037). 1.2. Parimenti, è manifestamente infondato l'assunto per cui la pena detentiva irrogata con la sentenza di patteggiarnento non supererebbe i due anni, dovendosi avere riguardo unicamente alla frazione inflitta specificamente, ex art. 81, secondo comma, cod. pen., per il solo delitto di usura continuata (otto mesi di reclusione ed euro 300, al lordo della diminuente del rito). Secondo il costante orientamento di questa Corte regolatrice, che il Collegio condivide e ribadisce, il suddetto limite di due anni di cui all'art. 445 cod. proc. pen. - entro il quale opera, per quanto qui rileva, il divieto di applicazione di misure di sicurezza - deve intendersi riferito, in caso di più reati legati dal vincolo della continuazione, sempre alla pena unica finale complessivamente applicata (cfr., Sez. 1, n. 13754 del 21/01/2020, Fontana, Rv. 278958, in tema di effetto estintivo del reato; Sez. 5, n. 35148 del 07/07/2010, Gangemi, Rv. 248162, in relazione all'applicazione di pene accessorie; Sez. 6, n. 32406 del 20/02/2008, Noschese, Rv. 240689, sulla condanna al pagamento delle spese del processo). 1.3. D'altronde, la modifica dell'art.. 445, comma :1, cod. proc. pen., introdotta con l'art. 2, comma 1, lett. a), legge 12 giugno 2003, n. 134, ha esteso la possibilità di provvedere alla confisca in caso di patteggiamento, rendendola adottabile in tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen.; pertanto, la misura di sicurezza ablatoria è consentita non solo per le cose che costituiscono il prezzo del reato, ai sensi del secondo comma, n. 1, della citata disposizione (confisca obbligatoria), ma anche di quelle che - come nel caso di specie - ne sono il prodotto o il profitto, come previsto dal precedente primo comma: confisca facoltativa, in disparte il carattere imperativo già affermato dalla disposizione speciale in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (cfr. in termini, Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348, in motivazione. Secondo il medesimo arresto, peraltro, la nozione di «misura di sicurezza illegale» riconnprende tutti i casi in cui la misura è disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge per la sua applicazione, di modo che appare manifestamente infondata anche la censura del ricorrente diretta ad eccepire l'illegalità della confisca). 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu
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