CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22906/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14043/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Germanico n. 142, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 54 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che l a rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza n. 3605/5/19, depositata il 14 ottobre 2019, della Commissione tributaria regionaledella Calabria; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 maggio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. –con sentenza n. 3605 /5/19, depositata il 14 ottobre 2019, la Commissione tributaria regionale della Calabria ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva disattesol’impugnazione di una cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo di contributi consortili dibonifica dovuti dalla stessa appellante per l’anno 2005 ; 1.1 –il giudice del gravame ha considerato che: -l’impugnazione della cartella di pagamento trovava fondamento , così come dedotto dall’appellante, nel difetto di un beneficio fondiario, specifico e diretto, del quale il Consorzio non aveva dato prova; -l’iscrizione a ruolo, per di più, risultava «del tutto immotivata» e solo in corso di giudizio il Consorzio aveva precisato che icontributi in contestazione afferivano alle spese sostenute per i fini istituzionali dell’Ente [legge reg. Calabria, 23 luglio2003, n. 11, art. 23, comma 1, lett. a)], così che detta contribuzione era dovuta «… indipendentemente del beneficio fondiario… essendo sufficiente che la proprietà ricada nel comprensorio dell'Ente»; - diversamente , però, da quanto prospettato dal Conso rzio , le disposizioni della l. n. 11 del 2003, artt. 23 e 24, andavano interpretate nel senso che la contribuzione presupponeva, ad ogni modo,il beneficio specifico e diretto per i terreni inclusi nel perimetro consortile, così come del resto chiarito dalla successiva disciplina regionale (legge reg. Calabria, 9 maggio 2017, n. 13, art. 1) alla cui stregua il contributo doveva ritenersi dovuto dai «"proprietari dei beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito del comprensorio di bonifica" che "traggono beneficio" dall'attività del Consorzio.»; 2. – il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso , ed ha depositato memoria. Considerato che: 1. –il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21 ed all’art. 860 cod. civ., deducendo il ricorrente che il giudice del gravame - nel l’assumere la natura privatistica del «rapporto … che si instaura tra i proprietari associati ed il Consorzio, con l’effetto che la contribuzione agisce soltanto tra le parti volontariamente consociate» e, così, il fondamento associativo dell’obbligo di contribuzione- aveva disconosciuto la natura tributaria dell’obbligazione contributiva, così come statuito dalla stessa giurisprudenza di legittimità; - col secondo motivo, anch’ esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla legge reg. Calabria, 23 luglio 2003, n. 11, artt. 17 e 23, ed al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 10 e 21; -si assume che: -a riguardo delle due tipologie di contributi previsti dalla l. n. 11 del 2003, cit., art. 23, comma 1, lett. a) e b), la contribuzione afferente alle spese sostenute per i fini istituzionali dell’Ente [art. 23, comma 1, lett. a), cit.] doveva ritenersi dovuta indipendentemente dal beneficio fondiario; -i due tipi di contributi risultavano, con ciò, connotati da rispettiva autonomia né, pertanto, era condivisibile la lettura congiunta operata dal giudice del gravame in ordine alla necessaria coesistenza di un beneficio fondiario; - erroneamente, poi, era stato evocato lo jus superveniens con riferimento alla contribuzione per fini istituzionali dell’Ente (legge reg.Calabria, 9 maggio 2017, n. 13 , cit.) venendo, così, in rilievo disposizione che non aveva efficacia retroattiva e che, per l’appunto, confermava la previgente autonomia delle contribuzioni in questione; 2. – i due motivi - che vanno congiuntamente esaminati perché sottendono una medesima quaestio iuris di fondo - non possono trovare accoglimento; 3.– è ben vero, come deduce il ricorrente, che la gravata pronuncia è connotata da aporie argomentative, e da inesattezze ricostruttive, in punto di fondamento della potestà impositiva deiConsorzi di bonifica, così come del resto ritenuto dal Giudice del Leggi in pronuncia che lo stesso giudice del gravame ha evocato nell’esposizione dei fatti di causa, ed alla cui stregua s’è rilevato che deve «identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del «beneficio» che all’immobile deriva dall’attività di bonifica.» (così Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188); - ciò non di meno, l’argomento speso in punto di fondamento associativo dell’obbligo di contribuzione non ha assunto alcuna incidenza sul dispositivo -né ha integrato un’autonoma ratio decidendi - essendosi, come anticipato, rilevato che, ad ogni modo, la debenza contributiva si correlava ad un elemento di fattispecie (la sussistenza di un beneficio, specifico e diretto) cheera rimasto indimostrato; 4.– quanto, invece, al secondo motivo, l’infondatezza della relativa prospettazione consegue dalla stessa citata pronuncia del giudice delle leggi; 4.1 – la Corte, difatti, dopo aver rilevato che nella legge reg. Calabria, n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, - alla cui stregua ( ratione temporis) «Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.» - le due quote di contribuzione («per come la norma “vive” nell’ordinamento regionale») non potevano ritenersi tra di loro inscindibilmente collegate, così che la quota di contribuzione afferente ai fini istituzionali dell’Ente doveva ritenersi, in effetti, dovuta «indipendentemente dal beneficio fondiario», ha ritenuto violato il « principio (settoriale) del sistema tributario, che vuole invece che l’assoggettabilità a contribuzione consortile presupponga il beneficio derivato all’immobile dall’attività di bonifica.», rimarcando che «Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall’attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l’immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale –come già rilevato – potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente,tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un’imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale.»; -ed ha, quindi, dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 …nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario”invece che “in presenza del beneficio”» (Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188, cit.); 5. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 645,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previ sto per il ric