CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 27918/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, il quale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 4 ottobre 2021 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Genova ha dichiarato l'inammissibilità, perché meramente reiterativa di altra respinta con ordinanza del 14 aprile 2021, dell'istanza, presenta il 30 luglio 2021, volta all'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] all'affidamento in prova al servizio sociale in relazione all'esecuzione deUa porzione residua — pari ad un anno, otto mesi e nove giorni di reclusione e 3.160 euro di multa — della pena inflittagli con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 febbraio 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il deduce violazione di legge per avere il Presidente del Tribunale di sorveglianza dichiarato l'inammissibilità dell'istanza senza considerare che essa aveva ad oggetto, oltre all'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, l'autorizzazione, chiesta in via subordinata, a svolgere, in costanza di sottoposizione alla detenzione domiciliare, attività lavorativa che, medio tempore, è stata rilasciata dal Magistrato di sorveglianza di Massa con provvedimento del 16 agosto 2021. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. Con ordinanza del 14 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di Genova, rigettata l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, aveva ammesso [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione domiciliare in relazione all'espiazione della pena in esecuzione e lo aveva autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione, per soddisfare le proprie esigenze di vita, quotidianamente dalle ore 10,00 alle ore 12,00. La successiva richiesta del 30 luglio 2021 aveva un duplice oggetto, coincidente, quanto all'istanza principale, con quella già disattesa e tendeva, in via subordinata, a che Leka fosse autorizzato a lasciare il luogo di restrizione per svolgere 'attività lavorativa.In relazione a tale aspetto, il competente Magistrato di sorveglianza ha, con provvedimento del 16 agosto 2021 — seguito ad un primo rigetto, risalente al 13 agosto 2021 e motivato dall'omessa produzione di idonea documentazione — autorizzato il condannato ad uscire dal proprio domicilio, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, per ragioni di lavoro. Ciò posto, appare evidente che, definita, nei termini descritti, pienamente satisfattivi dell'interesse del condannato, la richiesta avanzata da Leka in via subordinata, ovvero per il caso di protrazione della detenzione domiciliare, il Tribunale di sorveglianza si è pronunciato — secondo quanto emerge anche dal tenore formale del provvedimento impugnato («visti gli atti di cui in premessa, relativi alla domanda di ammissione a misura alternativa nell'esecuzione di cui in epigrafe») — sulla sola richiesta di affidamento in prova al servizio sociale che, con decisione esente da vizi rilevabili in sede di legittimità, ha ritenuto inammissibile perché meramente riproduttiva di quella già respinta, sì da giustificare, in assenza di significativi elementi di novità, la definizione del procedimento con decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C