CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 ottobre 2023
Cassazione n. 31141/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:[RESE; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PERUGIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: PARTE CIVILE deposita conclusioni scritte alle quali si riporta e nota spese delle quali chiede la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 590 bis cod.pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto alla contestata circostanza aggravante, lo aveva condannato alla pena sospesa di mesi otto di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi dinnanzi al competente giudice civile, concessa allo stesso l'attenuante di cui all'art. 590 bis, comma 7, cod.pen., ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione. 2. Il fatto come ricostruito dalle sentenze di merito é il seguente: in data 16.8.2017 alle ore 8 e 30 [OSCURATO:PERSONA], mentre percorreva a velocità di 30Km/h via [OSCURATO:PERSONA], a doppio senso di marcia, in Formicola, a bordo del proprio motociclo [OSCURATO:PERSONA] tq. DZ34228 collideva con la parte anteriore sinistra del veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] condotto da [OSCURATO:PERSONA] che, provenendo dalla via d'accesso di S. Maria SS. [OSCURATO:PERSONA] effettuava una manovra di svolta sinistra impegnando via [OSCURATO:PERSONA] direzione Formicola non accostandosi alla mezzeria della carreggiata da lui percorsa né mantenendosi sulla propria destra ma superandola per quattro metri a sinistra dal centro dell'intersezione delle linee di mezzeria delle due strade ed imboccando contromano [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], a seguito del sinistro, veniva portato presso l'Ospedale di [OSCURATO:PERSONA] ove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo polso dx e gamba sx con una prognosi di giorni trenta e con applicazione di apparecchio gessato. Il giudice di primo grado, sulla base della relazione relativa all'incidente stradale, dei rilievi fotografici, della relazione redatta dal consulente del Pubblico Ministero e dai consulenti di parte, ha ritenuto la responsabilità dell'imputato per le lesioni subite dal Sabino per avere violato l'art. 154 C.d.S., impegnando l'intersezione con la strada percorsa dalla persona offesa e non adottando una condotta di guida improntata a prudenza; in particolare, nell'immettersi in altra strada svoltando a sinistra, non si sarebbe accostato alla mezzeria della carreggiata mantenendosi sulla destra ma l'avrebbe superata di quattro metri sulla sinistra e quindi avrebbe imboccato contromano via dei Formicolani. Veniva ritenuta altresì la concorrente responsabilità della persona offesa che viaggiava ad una velocità superiore al limite di 10 km/h stabilito per la strada percorsa e richiesta dalle condizioni della strada che si presentava in salita e dalla presenza all'incrocio di un muretto di contenimento.Il giudice d'appello ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado, dando atto espressamente del già avvenuto riconoscimento da parte del giudice di primo grado dell'attenuante di cui alll'art. 590 bis 7 cod.pen. con la conseguente rideterminazione della pena. 3. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con il primo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione alla violazione dell'art. 23 bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020 e la mancanza di motivazione sul punto ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. Si assume che nel caso di specie il processo di appello si é celebrato con il rito cartolare, che l'udienza era fissata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quindi il termine entro il quale il P.G. doveva trasmettere le sue conclusioni era quello del 29.10.2023 mentre il Procuratore generale ha depositato le proprie conclusioni il 31.10.2023, comunicate poi dalla cancelleria alla difesa dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La difesa dell'imputato il cui termine per inviare le proprie conclusioni scadeva il 3.11.2023 ha eccepito il mancato rispetto del termine previsto di giorni cinque con conseguente compromissione delle facoltà difensive dell'imputato e la Corte d'appello non si é pronunciata a riguardo. Con il secondo motivo deduce la mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. d) cod.proc.pen. in relazione alla violazione dell'art. 603, comma 3, cod.proc.pen. e la mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. Si assume che la difesa dell'imputato aveva chiesto di disporre una perizia sulla dinamica del sinistro nonché l'assunzione di prove sopravvenute a discarico dopo la sentenza di primo grado omettendo la Corte d'appello di motivare sul punto. Con il terzo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606„ comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla violazione dell'art. 43 cod.pen. Si assume che la ricostruzione del sinistro come effettuata dal giudice di primo grado sulla scorta della consulenza tecnica del Pubblico Ministero é contraddetta dal verbale dei Carabinieri in cui non si contesta al [OSCURATO:PERSONA] alcuna violazione del codice della strada. Inoltre non é possibile ascrivere alcuna violazione all'imputato stante l'assenza di segnaletica orizzontale e verticale.Peraltro si rileva l'illogicità della motivazione laddove parametra la velocità del motociclo condotto dal Sabino prendendo in considerazione un dato non certo ovvero la distanza di 10 m per l'avvistamento dell'autovettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi introdotto un fattore di rischio violando una precisa regola di cautela tesa a prevenire il prodursi dell'evento da scongiurare mentre nessun rimprovero può essere mosso al [OSCURATO:PERSONA]. Con il quarto motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla violazione dell'art. 131 bis cod.pen. Si contesta la motivazione adottata dalla Corte di merito a sostegno del diniego dell'art. 131 bis cod.pen. assumendo che l'offesa al bene giuridico sia particolarmente tenue. 4. La difesa dell'imputato ha depositato motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo é infondato. Va premesso che in tema di procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto da parte del pubblico ministero del termine di cui all'articolo 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 per la presentazione delle proprie conclusioni (almeno dieci giorni prima dell'udienza), non produce alcuna nullità, atteso che - a differenza del termine per la presentazione dell'istanza di discussione orale - non ne è espressamente prevista la perentorietàx(Sez. 3, n. 38177 del 07/09/2021, Rv. 282373). Si é sostenuto che, qualora la comunicazione delle conclusioni del procuratore generale presso la corte di appello venga comunque eseguita prima della scadenza del termine perentorio assegnato alla difesa per la presentazione delle proprie conclusioni, l'intempestività della comunicazione non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, e non determina dunque alcuna nullità, spettando alla parte l'onere di specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941; Sez. 3, n. 40562 del 05/10/2021, Arduino, n.m.; Sez. 5, n. 11562 del 22/02/2022, Reichard, mm.; Sez. 4, n. 28225 del 1/06/2022, Zarcone, n.m.; Sez 5, n. 37259 del 16/6/2022, D'Agosta, n.m.). In particolare, Sez. 2, Sentenza n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941, ha sul punto espresso il principio così massimato: «In tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie. Ebbene nella specie il ricorrente nè nelle conclusioni nel giudizio di appello né nell'odierno ricorso ha allegato il pregiudizio patito in conseguenza del tardivo deposito delle conclusioni del RG. limitandosi ad invoc:are una generica compressione del proprio diritto di difesa. 2. Il secondo motivo é del pari infondato. In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione c:he i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, mentre, nel caso previsto dal secondo comma, il giudice è tenuto a disporre l'ammissione delle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado negli stessi termini di cui all'art. 495, cod. proc. pen., con il solo limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti-(In motivazione la Corte ha affermato che, nella prima ipotesi, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, mentre, nel secondo caso, la giustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso e compiuto) (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. 268657 ). Nella specie la Corte di merito ha ritenuto "integralmente condivisibili la ricostruzione dei fatti e la motivazione poste a base della sentenza di primo grado sulla base di plurimi ed univoci elementi di prova raccolti durante il dibattimento" e può quindi considerarsi implicitamente disattesa la richiesta di rinnovazione istruttoria. 3. Il terzo motivo é inammissibile stante la sua aspecificità in quanto la censura non si confronta con quanto statuito dalla Corte di merito. La sentenza impugnata, recependo la ricostruzione del sinistro operata dal giudice di primo grado, ha chiaramente individuato la condotta colposa ascritta all'odierno imputato nell'aver effettuato una manovra di svolta a sinistra che avrebbe impegnato entrambe le carreggiate della [OSCURATO:PERSONA], condotta che attesta il difetto di prudenza e l'imperizia del medesimo. Aggiungendo che l'assenza di segnaletica orizzontale e verticale avrebbe dovuto indurre l'imputato ad una maggiore prudenza, tanto più che lo spazio lasciato alla sua sinistra non era sufficiente al transito in sicurezza di altro veicolo. A fronte di tale ricostruzione, la censura non si misura criticamente con quanto statuito ma si concentra sulla già citata assenza della segnaletica nonché sulla non adeguata velocità tenuta dal motociclo, profili questi irrilevanti rispetto a quanto ritenuto dalla Corte di merito. 4. Il quarto motivo é infondato. Ed invero la Corte di merito ha motivato sul punto valorizzando le modalità del fatto, la condotta imprudente, il nocumento arrecato alla parte offesa (lesioni superiori a 40 giorni), motivando quindi specificamente in ordine agli elementi che consentono di escludere o meno la minima offensività, affermando persuasivamente come la condotta sia stata in concreto idonea a mettere in pericolo la circolazione e la sicurezza stradale ; motivazione, quindi aderente ai principi affermati dalla pronuncia delle Sezioni Unite, n.3682 del 25.02.2016. 5. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in Euro tremila, oltre accessori c