CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 maggio 1986
Cassazione n. 27074/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ang (Cina) il 27/05/1986 avverso l'ordinanza del 25/02/2026 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio al Tribunale di Venezia in composizione collegiale affinché prenda in esame i motivi di riesame ritualmente trasmessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Venezia, adito ex art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2 d.igs. 9 marzo 2000,n. 74 (capo 6), avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale il 29 dicembre 2025, finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di somme di denaro, corrispondenti al profitto del reato. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione in relazione al contenuto dei motivi di riesame. Deduce che: l'ordinanza impugnata, dopo aver dato conto, riassuntivamente, della genesi dell'indagine e del contenuto del provvedimento ablativo del GIP, ha rilevato la mancata deduzione di motivi specifici di riesame; tale circostanza non corrisponde al vero, posto che il suo difensore ha trasmesso i motivi della richiesta di riesame, precisando, espressamente, che non sarebbe comparso all'udienza camerale (a partecipazione non necessaria); con tali motivi si eccepiva l'insussistenza del periculum in mora, con specifico riferimento alla sua posizione e, in particolare, si evidenziava l'evidente distanza temporale intercorrente tra la cessazione di ogni ipotetica condotta delittuosa e la disposta cautela reale; si censurava, inoltre, la mera apparenza della motivazione, che non adduceva alcun elemento concreto e attuale di pericolo, al di là della mera sussistenza in re ipsa del medesimo, in ragione della natura del reato considerato; veniva richiamato l'approdo ermeneutico per il quale la motivazione apparente non può essere emendata dal Tribunale del riesame; le predette censure non sono state esaminate dal Tribunale che ha, conseguentemente, reso una motivazione per relationem viziata da radicale carenza. Deduce, inoltre, che non si può sostenere che un'eventuale motivazione possa rinvenirsi "diffusamente" nel testo del provvedimento, giacché la sussistenza del generico periculum viene dedotta vuoi dalla (di per sé insufficiente) natura "fraudolenta" dell'addebito provvisorio, vuoi dagli esiti degli accertamenti bancari attestanti una serie di pagamenti per "acquisti personali" relativi a oggetti di valore afferenti a soggetti e posizioni che non hanno nulla a che vedere con lui. 3. Con le proprie conclusioni, il ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso e ha richiamato, quale precedente giurisprudenziale, allegandone copia, la sentenza Sez. 3, n. 389 del 14 ottobre 2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., n.m., con la quale è stata annullata ordinanza del Tribunale del riesame per mancata valutazione dei motivi di riesame ritenuti, erroneamente, non specificati. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. I motivi di riesame, come documentato con gli atti allegati al ricorso e verificato con l'esame degli atti (consentito trattandosi di questione processuale), risultano presentati in data 25 febbraio 2026 prima dell'inizio dell'udienza dinanzi al Tribunale e con gli stessi, l'indagato, per tramite del difensore, deduceva, in sintesi, che: la Procura agisce nei confronti di 57 soggetti; la vicenda oggetto del provvedimento impugnato ha tratto origine da una verifica fiscale avviata e conclusa nell'anno 2023; secondo l'accusa, egli avrebbe utilizzato fatture emesse dal connazionale [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2021, 2022 e 2023; emerge la evidente distanza temporale intercorrente tra la cessazione di ogni ipotetica condotta delittuosa e la cautela reale; di fronte a tali elementi il GIP si limita, per la generalità degli indagati, a laconiche frasi; sono stati considerati indici che riguardano quasi esclusivamente l'indagato [OSCURATO:PERSONA] (e, in ogni caso, non riguardano il Cao); è evidente la mera apparenza della motivazione; ancor più manifesta è l'inesistenza della motivazione in ordine alle condotte cessate ad agosto 2023; egli ha continuato e continua a svolgere la propria regolare attività imprenditoriale; il periculum deve in concreto sussistere e essere oggetto di valutazione e motivazione da parte del giudice cautelare; la natura obbligatoria della confisca, diretta o per equivalente, di cui all'art. 12 -bis d.lgs n. 74 del 2000 non esime il giudice della cautela dall'obbligo di dare conto delle ragioni dell'anticipata apprensione dei beni. Il Tribunale ha erroneamente dato atto della mancata deduzione di motivi specifici di riesame (pag. 15 ord.) e non ha esaminato, in particolare, le suindicate deduzioni del ricorrente relative al periculum in mora. 3. Per le considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Venezia competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'or P.Q.MVenezia competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso il 16/06/2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] denteMassimo [OSCURATO:PERSONA] _ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3a Sezione Penale Depositata in Cancelleria I 71116. 2026 4