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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 1991

Cassazione n. 34316/2026

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nato il 10/10/1991 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];T R.G. n. 952/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.MMaria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il 10/10/1991 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];T R.G. n. 952/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.MMaria