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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17823/2024

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del 19/10/2023, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena applicava all'odierno ricorrente la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 39/1990.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all'art. 143 cod.proc.pen., lamentando la mancata traduzione in lingua a lui nota della sentenza di primo grado, evidenziando di non comprendere correttamente la lingua italiana tanto da essere stato assistito da interprete in lingua araba sia in sede di udienza di convalida dell'arresto che in sede di udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena; la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato, pertanto, aveva precluso al predetto il diretto esame dell'atto e l'effettiva comprensione delle ragioni che avevano determinato la sua condanna.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

2. Deve ricordarsi che l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; è precluso, quindi, all'interessato di impugnare la sentenza di applicazione della pena per questioni diverse da quelle di cui all'art. 448 comma 2-bis cod.proc.pen., fra cui non è compresa la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.(cfr in termini, Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv.279761 - 01; Sez.6,n. 1032 del 07/11/2019,dep.13/01/2020, Rv.278337 - 01; Sez.2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.272014 - 01).

3. Nella specie, la doglianza sollevata in ordine alla mancata traduzione della sentenza in lingua nota all'imputato è correlata all'impossibilità per il predetto di conoscere le ragioni per cui è stata applicata la pena concordai:a e, quindi, non è stato disposto il proscioglimento; ne consegue, pertanto, la carenza di interesse ad impugnare, non potendo costituire la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. e il correlato vizio di motivazione, oggetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposta , dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del 19/10/2023, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena applicava all'odierno ricorrente la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 39/1990. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all'art. 143 cod.proc.pen., lamentando la mancata traduzione in lingua a lui nota della sentenza di primo grado, evidenziando di non comprendere correttamente la lingua italiana tanto da essere stato assistito da interprete in lingua araba sia in sede di udienza di convalida dell'arresto che in sede di udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena; la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato, pertanto, aveva precluso al predetto il diretto esame dell'atto e l'effettiva comprensione delle ragioni che avevano determinato la sua condanna. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse. 2. Deve ricordarsi che l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; è precluso, quindi, all'interessato di impugnare la sentenza di applicazione della pena per questioni diverse da quelle di cui all'art. 448 comma 2-bis cod.proc.pen., fra cui non è compresa la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.(cfr in termini, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv.279761 - 01; Sez.6,n. 1032 del 07/11/2019,dep.13/01/2020, Rv.278337 - 01; Sez.2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.272014 - 01). 3. Nella specie, la doglianza sollevata in ordine alla mancata traduzione della sentenza in lingua nota all'imputato è correlata all'impossibilità per il predetto di conoscere le ragioni per cui è stata applicata la pena concordai:a e, quindi, non è stato disposto il proscioglimento; ne consegue, pertanto, la carenza di interesse ad impugnare, non potendo costituire la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. e il correlato vizio di motivazione, oggetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposta , dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca
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