CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2020
Cassazione n. 29072/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 12830/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 90 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80185690585, Questura Potenza, - intimato - ocA\> avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di MELFI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 da [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento in data 29/4/2020 il Giudice di Pace di Melfi ha prorogato il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di [OSCURATO:PERSONA] per ulteriori 20 giorni. Avverso il predetto provvedimento del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Il Ministero dell'Interno non si è costituito. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in riferimento all'art. 360 comma 1, nr.3 cpc omessa pronuncia e la violazione e falsa applicazione dell'art.112 cpc perché il Giudice di Pace ha motivato il provvedimento limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva trascurando del tutto di motivare in merito all'eccezione di ineseguibilità del rimpatrio dovuta alla chiusura delle frontiere del paese di origine cioè il Marocco a causa della recente pandemia in atto nonché in ordine all'ampio lasso di tempo trascorso dal trattenimento alla richiesta di informazioni alle autorità del Marocco dalle quali non è giunta alcuna risposta. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in riferimento all'art. 360 comma 1, nr.3 cpc la violazione e falsa applicazione dell'art.32 Costituzione artt 2,3 e 5 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art.15 par. 4 direttiva 2008/115/ce perché il Giudice di Pace ha motivato il provvedimento limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva mentre non ha tenuto conto della pandemia che mette in grave pericolo la salute del ricorrente costretto a vivere nel centro di accoglienza in spazi angusti con molti altri stranieri. Il ricorso è fondato in ordine al priimo motivo e deve essere accolto, assorbito il secondo. Infatti il provvedimento di proroga del trattenimento emesso in data 29/4/2020 con il quale il Giudice di Pace di Melfi ha prorogato il trattenimento presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di [OSCURATO:PERSONA] non risulta motivato, neppure succintamente, essendo a tale scopo non sufficiente il richiamo ai presupposti di cui all'art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in ordine al primo motivo, assorbito il secondo, ed il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio con condanna dell'intimato alle spese del giudizio di legittimità a favore del ricorrente. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso in ordine al primo motivo, assorbito il secondo, e cassa il provvedimento impugnato senza rinvio. Condanna l'intimato alle spese del giudizio di legittimità a favore del ricorrente, che si liquidano in complessive €2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione il 20/4/2021. Il P