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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 19627/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza emessa il 12/09/2022 dal GUP presso il Tribunale di Catania (all'esito di giudizio abbreviato) e su concorde richiesta delle parti - ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen. - ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (imputati dei reati previsti dall'art.74, commi 1, 2 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e dagli artt. 81 cpv. 110 cod.pen. e 73, commi 1 e 6 dello stesso testo normativo), la pena di anni cinque di reclusione, con conferma nel resto della sentenza impugnata.

La Corte, previa descrizione del fatto ed esposizione dei motivi di appello proposti, ha dato atto di come le parti avessero dichiarato di rinunciare a tutti i motivi di appello, eccettuati quelli relativi alla rideterminazione della pena, dichiarando di concordare la stessa nella misura risultante dall'accordo raggiunto con il Procuratore Generale.

La Corte ha quindi dato atto di come la pena concordata potesse ritenersi congrua alla luce dei criteri dettati dall'art.133 cod.pen., in relazione al ruolo svolto dagli imputati in seno alla compagine associativa e alla loro capacità a delinquere, nonché in relazione all'intensità del dolo e al pericolo di recidiva; in relazione alla misura di sicurezza della libertà vigilata applicata dal GUP ha ritenuto che sussistesse un grado di pericolosità sociale idoneo a giustificarne la conferma.

2. Avverso la predetta sentenza hanno presentato separati ricorsi per cassazione i suddetti imputati, tramite i rispettivi difensori.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen..

Ha esposto che la sentenza impugnata era frutto di un'errata applicazione del copia-incolla informatico, per effetto della quale vi erano stati trasfusi gli esiti dei tre procedimenti differenti e con riferimento a fatti del tutto avulsi dal giudizio in oggetto, con conseguente illogicità del complessivo apparato motivazionale.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo - in riferimento all'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. - ha dedotto la violazione dell'art.599bis, commi 1 e 3bis, cod.proc.pen. in ordine alla procedura adottata e all'acquisizione del consenso del Procuratore Generale ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.Ha dedotto che - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - la Corte aveva dato atto della intervenuta proposta di concordato e aveva ritenuto di richiedere agli imputati di esprimere, in subordine, il consenso all'eventuale applicazione della pena anche senza l'esclusione della misura di sicurezza, profilo di diritto su cui però non vi era stato il consenso dell'ufficio della Procura, che lo aveva prestato sulla proposta non contemplante l'applicazione della misura medesima; ha quindi dedotto che la Corte, se avesse ritenuto non congruo l'accordo in riferimento al predetto profilo, avrebbe dovuto rigettare la proposta nella sua interezza e disporre la prosecuzione del giudizio.

Con il secondo motivo ha dedotto la contraddittorietà della motivazione, nella forma del travisamento della prova, in ordine ai presupposti applicativi della misura di sicurezza della libertà vigilata, in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen..

Ha dedotto che la Corte era entrata nel merito dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza e che, al fine di giustificare la conferma della decisione di primo grado sul punto, aveva fatto riferimento a circostanze estranee rispetto al giudizio e attinenti a diverso sodalizio criminoso e a diversi compartecipi, con conseguente riferimento a circostanze (quali la detenzione di armi e il contatto con esponenti della criminalità organizzata) non conferenti rispetto all'imputazione; con la conseguenza che risultava del tutto distonico il giudizio di pericolosità sociale formulato dalla Corte territoriale.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), d), ed e), cod.proc.pen - la violazione dell'art.129 cod.proc.pen. e dell'art.27 della Costituzione.

Ha dedotto che la Corte territoriale si sarebbe sottratta al dovere di motivare in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento nel merito in riferimento al principio del favor rei.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire successivamente memoria contenente motivi nuovi; nella quale ha ulteriormente illustrato le ragioni poste alla base del suddetto secondo motivo di impugnazione.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha pure fatto pervenire memoria contenente motivi nuovi; nella quale evidenziava che la Corte territoriale non aveva ritenuto di derubricare il reato associativo sotto la specie di quello previsto dall'art.74, comma 6, T.U. stup., in tale modo entrando in contraddizione con quanto pronunciato da altra sezione della Corte d'appello di Catania in riferimento a y imputati del medesimo reato per i quali si era proceduto separatamente. 3

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto dal Crucitti, i cui effetti dovevano essere estesi agli altri ricorrenti, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti dal Crucitti e dall'Aresco vanno rigettati mentre va dichiarato inammissibile quello proposto dal Sollano.

2. L'unitario motivo di impugnazione articolato dalla difesa del Crucitti non è fondato.

Sul punto, esaminando la parte motiva della sentenza impugnata, si evince che - effettivamente e in conformità con quanto dedotto nel ricorso - la Corte territoriale ha inserito (specificamente alle pagg.3 e 4 e alle pagg.8 e 9) aspetti inerenti alla ricostruzione del fatto riconducibili a diversi procedimenti.

In particolare, nell'esporre le circostanze di fatto poste alla base della pronuncia del Tribunale, la Corte ha fatto riferimento a un procedimento nato da una diversa indagine e pendente nei confronti di altri soggetti; mentre, nella premessa inerente alla congruità del trattamento sanzionatorio, ha pure fatto riferimento a fatti diversi da quelli oggetto del giudizio, come desumibile dalla menzione di un soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) estraneo ai fatti esaminati e alle non contestate condotte di detenzione illecita di munizioni e di ricettazione di un'arma clandestina.

Tali incongruenze, evidentemente riconducibili a un errore nelle operazioni di redazione del provvedimento, non sono però idonee a concretizzare il vizio di manifesta illogicità della motivazione dedotto dalla difesa.

Sul punto, appare utile il richiamo alla giurisprudenza in base alla quale, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (con principio estensibile anche al concordato in appello perfezionato ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen.), l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e con la verifica della congruità della y pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost..

Nel caso di specie, quindi, l'onere relativo alla compiuta descrizione del fatto può dirsi essere stato assolto mediante la trascrizione del capo di imputazione e 4 poi mediante il riferimento - in tale parte, da ritenersi pertinente - alle modalità del fatto contenute in sede di valutazione della congruità della pena concordata tra le parti alla luce della concreta gravità dei fatti contestati.

3. Con il primo motivo di impugnazione articolato dalla difesa dell'Aresco, è stato dedotto un vizio attinente alla formazione effettiva della volontà delle parti in ordine all'acquisizione del consenso del Procuratore Generale; essendosi assunto che il consenso medesimo sarebbe stato prestato sull'ipotesi di accordo prevedente la non applicazione della misura di sicurezza, sul quale - in sede di udienza - gli imputati avevano dato un consenso di tipo subordinato.

La difesa ha quindi dedotto che l'esclusione della misura di sicurezza dall'ambito dell'accordo avrebbe concretizzato una violazione dei termini del medesimo, avendo il Procuratore Generale prestato il consenso in ordine alla sola ipotesi prevedente la non rinuncia al relativo motivo; conseguendone che, illegittimamente, la Corte territoriale avrebbe ritenuto raggiunto l'accordo anche sull'ipotesi subordinata prevedente la non esclusione della misura di sicurezza.

Il motivo non è fondato. 3.1 Va quindi ricordato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599b1s cod. proc. pen., solo qualora con lo stesso si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599b1s cod.proc.pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Ulteriormente, va rammentato il principio in base al quale, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto mediante ricorso per cassazione - come nel caso di specie - un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - la Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa ) questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525). 3.2 Ciò posto, risulta dalla verbalizzazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che - in presenza delle parti e acquisito il parere favorevole del Procuratore Generale - la proposta di concordato, differentemente rispetto a quella già formulata in forma scritta e precedentemente formulata per conto del Crucitti, prevedeva espressamente anche l'opzione subordinata in forza della quale la proposta medesima doveva ritenersi ferma "anche senza esclusione della misura di sicurezza".

Deve quindi ritenersi che - in correlazione con i poteri previsti dall'art.599, comma 3bis, cod.proc.pen. - nel disporre la conferma dell'applicazione della misura di sicurezza, la Corte abbia ritenuto di accogliere l'accordo in relazione alla sola proposta subordinata in ordine alla quale, sulla scorta di quanto emerge dalla verbalizzazione, doveva comunque ritenersi essere stato raggiunto l'accordo. 3.3 Ciò premesso, il motivo inerente alla dedotta contraddittorietà della motivazione nella parte in cui - sul presupposto della non ricomprensione nell'accordo ritenuto recepibile del profilo inerente la misura di sicurezza - la Corte ha confermato il capo di sentenza riguardante l'applicazione della libertà vigilata, non è fondato.

Difatti, al di là degli errati riferimenti (di cui sopra è stato dato atto) a soggetti e circostanze estranee al giudizio in questione, la Corte ha comunque compiutamente dato atto (alle pagg. 10 e 11 della sentenza) - con motivazione intrinsecamente logica - dei presupposti alla base del rigetto della richiesta di esclusione della misura di sicurezza della libertà vigilata e specificamente individuati nella pericolosità sociale elevata degli imputati desunta dalle modalità dei fatti ascritti e, con particolare riferimento all'Aresco, del ruolo di rilievo ricoperto all'interno del sodalizio criminoso; tutti elementi ritenuti idonei alla formulazione di un giudizio di pericolosità sociale ai sensi dell'art.203 cod.pen..

4. L'unitario motivo articolato dalla difesa del Sollano è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Va difatti ritenuto che - attraverso l'esposizione delle circostanze afferenti alla congruità della pena concordata - la Corte territoriale abbia adeguatamente dato conto dell'assenza di elementi idonei a fondare un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen..

Va quindi ricordato sul punto che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza della causa di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche valutazioni su tale profilo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102); dovendosi altrimenti richiamare la citata giurisprudenza che considera inammissibili le doglianze relativa alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento.

Nel caso di specie, deve quindi escludersi che - come invece dedotto nel motivo di ricorso - incombesse sulla Corte territoriale l'onere di dare compiutamente conto dell'assenza di cause di proscioglimento nel merito.

L'inammissibilità dell'originario motivo di impugnazione determina altresì la stessa sanzione processuale nei confronti dei motivi nuovi successivamente proposti. e tanto in applicazione della disposizione contenuta nell'art.585, comma 4, cod.proc.pen., in base alla quale «l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi».

Tale ultima norma - difatti - è di carattere generale ed è pertanto, applicabile anche al ricorso per cassazione.

Ne consegue che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158) e, si aggiunga, anche al fine di evitare surrettizi spostamenti in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850).

5. Per l'effetto, i ricorsi proposti dal Crucitti e dall'Aresco vanno rigettati, con condanna dei suddetti al pagamento delle spese processuali.

Il ricorso proposto dal Sollano va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza f versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente suddetto va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. 7 Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza emessa il 12/09/2022 dal GUP presso il Tribunale di Catania (all'esito di giudizio abbreviato) e su concorde richiesta delle parti - ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen. - ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (imputati dei reati previsti dall'art.74, commi 1, 2 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e dagli artt. 81 cpv. 110 cod.pen. e 73, commi 1 e 6 dello stesso testo normativo), la pena di anni cinque di reclusione, con conferma nel resto della sentenza impugnata. La Corte, previa descrizione del fatto ed esposizione dei motivi di appello proposti, ha dato atto di come le parti avessero dichiarato di rinunciare a tutti i motivi di appello, eccettuati quelli relativi alla rideterminazione della pena, dichiarando di concordare la stessa nella misura risultante dall'accordo raggiunto con il Procuratore Generale. La Corte ha quindi dato atto di come la pena concordata potesse ritenersi congrua alla luce dei criteri dettati dall'art.133 cod.pen., in relazione al ruolo svolto dagli imputati in seno alla compagine associativa e alla loro capacità a delinquere, nonché in relazione all'intensità del dolo e al pericolo di recidiva; in relazione alla misura di sicurezza della libertà vigilata applicata dal GUP ha ritenuto che sussistesse un grado di pericolosità sociale idoneo a giustificarne la conferma. 2. Avverso la predetta sentenza hanno presentato separati ricorsi per cassazione i suddetti imputati, tramite i rispettivi difensori. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.. Ha esposto che la sentenza impugnata era frutto di un'errata applicazione del copia-incolla informatico, per effetto della quale vi erano stati trasfusi gli esiti dei tre procedimenti differenti e con riferimento a fatti del tutto avulsi dal giudizio in oggetto, con conseguente illogicità del complessivo apparato motivazionale. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di impugnazione. Con il primo motivo - in riferimento all'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. - ha dedotto la violazione dell'art.599bis, commi 1 e 3bis, cod.proc.pen. in ordine alla procedura adottata e all'acquisizione del consenso del Procuratore Generale ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.Ha dedotto che - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - la Corte aveva dato atto della intervenuta proposta di concordato e aveva ritenuto di richiedere agli imputati di esprimere, in subordine, il consenso all'eventuale applicazione della pena anche senza l'esclusione della misura di sicurezza, profilo di diritto su cui però non vi era stato il consenso dell'ufficio della Procura, che lo aveva prestato sulla proposta non contemplante l'applicazione della misura medesima; ha quindi dedotto che la Corte, se avesse ritenuto non congruo l'accordo in riferimento al predetto profilo, avrebbe dovuto rigettare la proposta nella sua interezza e disporre la prosecuzione del giudizio. Con il secondo motivo ha dedotto la contraddittorietà della motivazione, nella forma del travisamento della prova, in ordine ai presupposti applicativi della misura di sicurezza della libertà vigilata, in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.. Ha dedotto che la Corte era entrata nel merito dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza e che, al fine di giustificare la conferma della decisione di primo grado sul punto, aveva fatto riferimento a circostanze estranee rispetto al giudizio e attinenti a diverso sodalizio criminoso e a diversi compartecipi, con conseguente riferimento a circostanze (quali la detenzione di armi e il contatto con esponenti della criminalità organizzata) non conferenti rispetto all'imputazione; con la conseguenza che risultava del tutto distonico il giudizio di pericolosità sociale formulato dalla Corte territoriale. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), d), ed e), cod.proc.pen - la violazione dell'art.129 cod.proc.pen. e dell'art.27 della Costituzione. Ha dedotto che la Corte territoriale si sarebbe sottratta al dovere di motivare in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento nel merito in riferimento al principio del favor rei. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire successivamente memoria contenente motivi nuovi; nella quale ha ulteriormente illustrato le ragioni poste alla base del suddetto secondo motivo di impugnazione. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha pure fatto pervenire memoria contenente motivi nuovi; nella quale evidenziava che la Corte territoriale non aveva ritenuto di derubricare il reato associativo sotto la specie di quello previsto dall'art.74, comma 6, T.U. stup., in tale modo entrando in contraddizione con quanto pronunciato da altra sezione della Corte d'appello di Catania in riferimento a y imputati del medesimo reato per i quali si era proceduto separatamente. 3 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto dal Crucitti, i cui effetti dovevano essere estesi agli altri ricorrenti, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti dal Crucitti e dall'Aresco vanno rigettati mentre va dichiarato inammissibile quello proposto dal Sollano. 2. L'unitario motivo di impugnazione articolato dalla difesa del Crucitti non è fondato. Sul punto, esaminando la parte motiva della sentenza impugnata, si evince che - effettivamente e in conformità con quanto dedotto nel ricorso - la Corte territoriale ha inserito (specificamente alle pagg.3 e 4 e alle pagg.8 e 9) aspetti inerenti alla ricostruzione del fatto riconducibili a diversi procedimenti. In particolare, nell'esporre le circostanze di fatto poste alla base della pronuncia del Tribunale, la Corte ha fatto riferimento a un procedimento nato da una diversa indagine e pendente nei confronti di altri soggetti; mentre, nella premessa inerente alla congruità del trattamento sanzionatorio, ha pure fatto riferimento a fatti diversi da quelli oggetto del giudizio, come desumibile dalla menzione di un soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) estraneo ai fatti esaminati e alle non contestate condotte di detenzione illecita di munizioni e di ricettazione di un'arma clandestina. Tali incongruenze, evidentemente riconducibili a un errore nelle operazioni di redazione del provvedimento, non sono però idonee a concretizzare il vizio di manifesta illogicità della motivazione dedotto dalla difesa. Sul punto, appare utile il richiamo alla giurisprudenza in base alla quale, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (con principio estensibile anche al concordato in appello perfezionato ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen.), l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e con la verifica della congruità della y pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.. Nel caso di specie, quindi, l'onere relativo alla compiuta descrizione del fatto può dirsi essere stato assolto mediante la trascrizione del capo di imputazione e 4 poi mediante il riferimento - in tale parte, da ritenersi pertinente - alle modalità del fatto contenute in sede di valutazione della congruità della pena concordata tra le parti alla luce della concreta gravità dei fatti contestati. 3. Con il primo motivo di impugnazione articolato dalla difesa dell'Aresco, è stato dedotto un vizio attinente alla formazione effettiva della volontà delle parti in ordine all'acquisizione del consenso del Procuratore Generale; essendosi assunto che il consenso medesimo sarebbe stato prestato sull'ipotesi di accordo prevedente la non applicazione della misura di sicurezza, sul quale - in sede di udienza - gli imputati avevano dato un consenso di tipo subordinato. La difesa ha quindi dedotto che l'esclusione della misura di sicurezza dall'ambito dell'accordo avrebbe concretizzato una violazione dei termini del medesimo, avendo il Procuratore Generale prestato il consenso in ordine alla sola ipotesi prevedente la non rinuncia al relativo motivo; conseguendone che, illegittimamente, la Corte territoriale avrebbe ritenuto raggiunto l'accordo anche sull'ipotesi subordinata prevedente la non esclusione della misura di sicurezza. Il motivo non è fondato. 3.1 Va quindi ricordato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599b1s cod. proc. pen., solo qualora con lo stesso si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599b1s cod.proc.pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Ulteriormente, va rammentato il principio in base al quale, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto mediante ricorso per cassazione - come nel caso di specie - un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - la Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa ) questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525). 3.2 Ciò posto, risulta dalla verbalizzazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che - in presenza delle parti e acquisito il parere favorevole del Procuratore Generale - la proposta di concordato, differentemente rispetto a quella già formulata in forma scritta e precedentemente formulata per conto del Crucitti, prevedeva espressamente anche l'opzione subordinata in forza della quale la proposta medesima doveva ritenersi ferma "anche senza esclusione della misura di sicurezza". Deve quindi ritenersi che - in correlazione con i poteri previsti dall'art.599, comma 3bis, cod.proc.pen. - nel disporre la conferma dell'applicazione della misura di sicurezza, la Corte abbia ritenuto di accogliere l'accordo in relazione alla sola proposta subordinata in ordine alla quale, sulla scorta di quanto emerge dalla verbalizzazione, doveva comunque ritenersi essere stato raggiunto l'accordo. 3.3 Ciò premesso, il motivo inerente alla dedotta contraddittorietà della motivazione nella parte in cui - sul presupposto della non ricomprensione nell'accordo ritenuto recepibile del profilo inerente la misura di sicurezza - la Corte ha confermato il capo di sentenza riguardante l'applicazione della libertà vigilata, non è fondato. Difatti, al di là degli errati riferimenti (di cui sopra è stato dato atto) a soggetti e circostanze estranee al giudizio in questione, la Corte ha comunque compiutamente dato atto (alle pagg. 10 e 11 della sentenza) - con motivazione intrinsecamente logica - dei presupposti alla base del rigetto della richiesta di esclusione della misura di sicurezza della libertà vigilata e specificamente individuati nella pericolosità sociale elevata degli imputati desunta dalle modalità dei fatti ascritti e, con particolare riferimento all'Aresco, del ruolo di rilievo ricoperto all'interno del sodalizio criminoso; tutti elementi ritenuti idonei alla formulazione di un giudizio di pericolosità sociale ai sensi dell'art.203 cod.pen.. 4. L'unitario motivo articolato dalla difesa del Sollano è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Va difatti ritenuto che - attraverso l'esposizione delle circostanze afferenti alla congruità della pena concordata - la Corte territoriale abbia adeguatamente dato conto dell'assenza di elementi idonei a fondare un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen.. Va quindi ricordato sul punto che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza della causa di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche valutazioni su tale profilo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102); dovendosi altrimenti richiamare la citata giurisprudenza che considera inammissibili le doglianze relativa alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento. Nel caso di specie, deve quindi escludersi che - come invece dedotto nel motivo di ricorso - incombesse sulla Corte territoriale l'onere di dare compiutamente conto dell'assenza di cause di proscioglimento nel merito. L'inammissibilità dell'originario motivo di impugnazione determina altresì la stessa sanzione processuale nei confronti dei motivi nuovi successivamente proposti. e tanto in applicazione della disposizione contenuta nell'art.585, comma 4, cod.proc.pen., in base alla quale «l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi». Tale ultima norma - difatti - è di carattere generale ed è pertanto, applicabile anche al ricorso per cassazione. Ne consegue che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158) e, si aggiunga, anche al fine di evitare surrettizi spostamenti in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850). 5. Per l'effetto, i ricorsi proposti dal Crucitti e dall'Aresco vanno rigettati, con condanna dei suddetti al pagamento delle spese processuali. Il ricorso proposto dal Sollano va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza f versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente suddetto va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. 7 Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 19627/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris