CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13963/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GEORGIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Motivi della decisione Ricorre per Cassazione SEIDOV Emzar avverso il provvedimento della Corte di Appello di Trieste che, in data 15 settembre 2023, ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di rescissione del giudicato avanzata relativamente alla sentenza del Tribunale di Trieste del 15 dicembre 2020, divenuta irrevocabile 1'11 marzo 2021, per violazione degli artt. 110 e 648 cp. Deduce il ricorrente: 1. erronea applicazione dell'art. 629 bis cpp in relazione agli artt. 24, 111 Cost e 6 Cedu; 2. erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 629 bis, comma 2, c.p. Deve preliminarmente darsi atto che al presente procedimento è stato riunito il proc. N. 34399/2023 che consiste in una mera duplicazione. Il ricorso è inammissibile. Com'è noto, la rescissione del giudicato di cui all'art. 629-bis c.p.p. costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che mira a travolgere il giudicato e l'instaurazione ab initio del processo. Perciò, la valida proposizione della relativa istanza soggiace a stringenti condizioni, il cui rispetto è imposto a pena di inammissibilità. Per quel che più rileva nel caso in esame, a mente dell'art. 629-bis, comma 2, c.p.p. «la richiesta è presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, [...] entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento». Nel caso di specie, risulta dagli atti che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto la domanda di rescissione del giudicato in data 29 giugno 2022, cioè diversi mesi dopo l'avvio della procedura MAE - nell'ambito della quale gli atti presupposti ed il titolo esecutivo sono stati resi noti e tradotti al ricorrente - e la consegna del Seidov in Italia, è avvenuta il 19.01.2022. A ciò si aggiunge che, come pure evidenziato nel provvedimento impugnato, risulta documentalmente che in data 13.05.2022 il ricorrente ha rilasciato al difensore nomina e procura speciale al fine di proporre l'istanza di rescissione che, però, è stata depositata solo in data 29 giugno 2022. La Corte d'appello ha correttamente ritenuto la domanda non tempestiva e, per l'effetto, inammissibile.Come ha argomentato la Corte di appello l'istanza di rescissione è stata depositata il 29 giugno 2022, ed anche a voler ritenere (ciò che è già assai difficile sostenere) che il tempo decorrente dalla procedura Mae non sia computabile, non vi è chi non veda come, comunque, siano decorsi in ogni caso ben 17 giorni oltre i 30 previsti per legge. D'altro canto, non ha in alcun modo dimostrato il ricorrente, in relazione a quest'ultimo ritardo, quali ragioni abbiano impedito - a mo' di caso fortuito o forza maggiore - un tempestivo deposito dell'istanza, ciò da cui discende l'assoluta irriconducibilità ad una ipotetica violazione dell'art. 6 Cedu. Infatti se è vero che può ammettersi la restituzione nel termine per proporre l'impugnazione straordinaria in argomento quando si versi in ipotesi di "particolare complessità della vicenda processuale", è altrettanto vero che le deduzioni a sostegno di tale richiesta non possono consistere in generiche affermazioni, gravando in capo all'interessato un rigoroso onere di allegazione e dimostrazione delle circostanze di caso fortuito o di forza maggiore che hanno, in concreto, reso insufficiente il termine previsto ex lege per la proposizione dell'istanza, secondo la disciplina posta dall'art. 175, comma 1, c.p.p. (cfr. Sez. 4 n. 36560 del 22/09/2021, Rv. 281925); onere che nel caso di specie non è stato concretamente e specificamente assolto. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Il vaglio negativo sulle condizioni di ammissibilità della domanda preclude la valutazione nel merito dell'istanza proposta. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dato atto che al presente procedimento è stato riunito il proc. N. 34399/2023 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Roma 5/12/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]