CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 28750/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21350/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 976/2022 depositata in data 25 gennaio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF- 1. Con avviso di accertamento n. TFK050300353, notificato il 14 marzo 2019, la [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate di Avellino, accertava, per l’anno d’imposta 2014, ex art. 41 bis del d.P.R. 600/1973, utili extracontabili distribuiti dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per € 116.269,00 e, in ragione della quota di partecipazione del 98% posseduta, imputava al sig. [OSCURATO:PERSONA] il reddito di € 57.809,00, pari al 49.72% degli utili. 2. Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Avellino; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Avellino, con sentenza n. 576/2020, rigettava il ricorso del contribuente. 4. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo il rigetto dell’appello. 5. La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 976/2022, depositata in data 25 gennaio 2022, rigettava l’appello del contribuente. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 7. Con ordinanza interlocutoria n. 8055 del 26/03/2025, la Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per la notificazione dell’avviso di udienza al contribuente [OSCURATO:PERSONA], essendo, nelle more, deceduto il Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e non risultando alcuna comunicazione. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 26 settembre 2025. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Exart. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 2727 cod. civ. e dell’art. 2729 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. ed in relazione agli artt. 24, commi 1 e 2, 113, comma 1, e 111, commi 1 e 2, della Cost.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r ha statuito che la definitività dell’avviso di accertamento nei confronti della società per mancata impugnazione da parte della società stessa fa stato anche nei confronti dei singoli soci in sede di presunzione di distribuzione degli utili, non riconoscendo come i soci possano autonomamente contestare nel merito la pretesa avverso la società e che l’eventuale sentenza negativa contro di questa non svolga alcuna efficacia nei confronti dei soci. 2. Preliminarmente va rilevato che non risulta adempiuto quanto prescritto nell’ordinanza interlocutoria n. 8055/2025 non rinvenendosi la comunicazione a [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto una richiesta da parte della Cancelleria di notifica a mezzo ufficiale giudiziario; inoltre, la censura involge questione che richiede la trattazione in pubblica udienza. 3. In conclusione la causa va, per questi motivi, rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza mandando alla Cancelleria per la notificazione dell’avviso di udienza al cont