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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14028/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 7 maggio 2021, con cui la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del 13 gennaio 2021 del Tribunale di Ferrara, che, all'esito di rito abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole di cinque episodi del reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990 (riguardanti condotte di trasporto e cessione di vari quantitativi di cocaina), commessi tra il 21 settembre e il 9 ottobre 2019 in Comacchio e altri luoghi, condannandolo alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 6.000 di multa, pena posta in aumento a quella di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 20.000 di multa, a lui già inflitta con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Firenze del 21 luglio 2020, irrevocabile il 30 settembre 2020, con rideterminazione quindi della pena finale nella misura di anni 6, mesi 6 di reclusione e 26.000 euro di multa.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale la difesa contesta il trattamento sanzionatorio, censurando la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con la quale la Corte territoriale ha disatteso l'unico motivo di appello, avente ad oggetto l'eccessività dell'aumento per la continuazione esterna rispetto ai fatti già giudicati dal G.U.P. di Firenze.

Si osserva al riguardo che [OSCURATO:PERSONA] era una persona cui era stato affidato un ruolo che comportava, in assenza della pur minima autonomia decisionale, più rischi e di più basso spessore, ovvero quello di occuparsi del trasporto dello stupefacente, prendendo ordine e portando il denaro ricevuto a chi di dovere, essendo emblematica in tal senso la circostanza che, in occasione del viaggio in Belgio dell'ottobre 2019, il ricorrente non partecipò alla trattativa dell'acquisto della droga, limitandosi solo al successivo trasporto dei panetti di cocaina.

Peraltro, l'operazione si concludeva con l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], da cui è scaturito il procedimento presso l'Autorità giudiziaria di Firenze, avendo poi dovuto il ricorrente affrontare il processo dinanzi al G.U.P. di Ferrara per i fatti contestati in questa sede, dovendo affrontare inoltre anche il procedimento intrapreso dalla Procura di Brescia, relativo alla presunta fattispecie associativa: per ogni procedimento penale, osserva la difesa, [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a una diversa misura cautelare, sebbene il materiale investigativo fosse già nella disponibilità della Procura di Brescia sin dal momento dell'arresto dell'ottobre 2019, risultando frutto di travisamento la contraria affermazione della sentenza impugnata, secondo cui l'Autorità giudiziaria abbia voluto attendere un congruo lasso di tempo per avere a disposizione tutti gli elementi di indagine necessari.

3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché manifestamente infondato.

Deve premettersi che il Tribunale, riconosciuta la continuazione tra i fatti in questa sede contestati e quelli relativi all'arresto dell'Il ottobre 2019 oggetto della sentenza del Tribunale di Firenze del 21 luglio 2020, ha riconosciuto la violazione più grave nei fatti già giudicati dall'Autorità giudiziaria fiorentina, applicando sulla pena ivi inflitta (anni 4, mesi 6 di reclusione e 20.000 euro di multa) l'aumento di anni 2 di reclusione ed euro 6.000 di multa, così calcolata: mesi 7, giorni 20 e 1.800 euro di multa per ciascuno dei cinque episodi di trasporto e cessione contestati, con applicazione sulla pena complessiva di anni 3 e 9.000 euro della riduzione di un terzo per il rito scelto.

Tale impostazione è stata condivisa dalla Corte di appello, che ha rimarcato la gravità della condotta di [OSCURATO:PERSONA], il quale in plurime occasioni ha posto in essere attività di prelevamento, trasporto e consegna di grandi quantitativi di droga, essendo dunque egli attivamente inserito in una rete fitta di narcotraffico.

A fronte di tali considerazioni, tutt'altro che illogiche, non vi dunque è spazio per accogliere le censure difensive, che sollecitano, sostanzialmente, un differente apprezzamento di merito, operazione non consentita in sede di legittimità, non risultando in ogni caso pertinenti in questa sede le argomentazioni riferite alla pluralità di procedimenti penali instaurati a carico dell'imputato in tempi diversi.

4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 7 maggio 2021, con cui la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del 13 gennaio 2021 del Tribunale di Ferrara, che, all'esito di rito abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole di cinque episodi del reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990 (riguardanti condotte di trasporto e cessione di vari quantitativi di cocaina), commessi tra il 21 settembre e il 9 ottobre 2019 in Comacchio e altri luoghi, condannandolo alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 6.000 di multa, pena posta in aumento a quella di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 20.000 di multa, a lui già inflitta con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Firenze del 21 luglio 2020, irrevocabile il 30 settembre 2020, con rideterminazione quindi della pena finale nella misura di anni 6, mesi 6 di reclusione e 26.000 euro di multa. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale la difesa contesta il trattamento sanzionatorio, censurando la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con la quale la Corte territoriale ha disatteso l'unico motivo di appello, avente ad oggetto l'eccessività dell'aumento per la continuazione esterna rispetto ai fatti già giudicati dal G.U.P. di Firenze. Si osserva al riguardo che [OSCURATO:PERSONA] era una persona cui era stato affidato un ruolo che comportava, in assenza della pur minima autonomia decisionale, più rischi e di più basso spessore, ovvero quello di occuparsi del trasporto dello stupefacente, prendendo ordine e portando il denaro ricevuto a chi di dovere, essendo emblematica in tal senso la circostanza che, in occasione del viaggio in Belgio dell'ottobre 2019, il ricorrente non partecipò alla trattativa dell'acquisto della droga, limitandosi solo al successivo trasporto dei panetti di cocaina. Peraltro, l'operazione si concludeva con l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], da cui è scaturito il procedimento presso l'Autorità giudiziaria di Firenze, avendo poi dovuto il ricorrente affrontare il processo dinanzi al G.U.P. di Ferrara per i fatti contestati in questa sede, dovendo affrontare inoltre anche il procedimento intrapreso dalla Procura di Brescia, relativo alla presunta fattispecie associativa: per ogni procedimento penale, osserva la difesa, [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a una diversa misura cautelare, sebbene il materiale investigativo fosse già nella disponibilità della Procura di Brescia sin dal momento dell'arresto dell'ottobre 2019, risultando frutto di travisamento la contraria affermazione della sentenza impugnata, secondo cui l'Autorità giudiziaria abbia voluto attendere un congruo lasso di tempo per avere a disposizione tutti gli elementi di indagine necessari. 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché manifestamente infondato. Deve premettersi che il Tribunale, riconosciuta la continuazione tra i fatti in questa sede contestati e quelli relativi all'arresto dell'Il ottobre 2019 oggetto della sentenza del Tribunale di Firenze del 21 luglio 2020, ha riconosciuto la violazione più grave nei fatti già giudicati dall'Autorità giudiziaria fiorentina, applicando sulla pena ivi inflitta (anni 4, mesi 6 di reclusione e 20.000 euro di multa) l'aumento di anni 2 di reclusione ed euro 6.000 di multa, così calcolata: mesi 7, giorni 20 e 1.800 euro di multa per ciascuno dei cinque episodi di trasporto e cessione contestati, con applicazione sulla pena complessiva di anni 3 e 9.000 euro della riduzione di un terzo per il rito scelto. Tale impostazione è stata condivisa dalla Corte di appello, che ha rimarcato la gravità della condotta di [OSCURATO:PERSONA], il quale in plurime occasioni ha posto in essere attività di prelevamento, trasporto e consegna di grandi quantitativi di droga, essendo dunque egli attivamente inserito in una rete fitta di narcotraffico. A fronte di tali considerazioni, tutt'altro che illogiche, non vi dunque è spazio per accogliere le censure difensive, che sollecitano, sostanzialmente, un differente apprezzamento di merito, operazione non consentita in sede di legittimità, non risultando in ogni caso pertinenti in questa sede le argomentazioni riferite alla pluralità di procedimenti penali instaurati a carico dell'imputato in tempi diversi. 4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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