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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 12542/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7392/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - Avverso decreto del Tribunale di Roma, depositato il 27/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: -il Tribunale di Roma, con decreto depositato il 27/1/2021, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Gambia, a seguito di diniego della competente [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie; -in particolare, il Tribunale ha osservato, all'esito di audizione, che la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d'origine dopo avere accidentalmente dato fuoco ai terreni di proprietà di alcuni vicini, per sfuggire a questi ultimi, che gli avevano chiesto i danni, ed ad un fratellastro poliziotto, che lo aveva ferito) non era credibile e comunque non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ex art.14 lett.a) e b) d.lgs. 251/2007; quanto alla protezione sussidiaria, ex art.14 lett.c) stessa legge, lo Stato e la regione di provenienza del richiedente non era interessato da conflitti armati interni, secondo i report consultati (Refworld.org e [OSCURATO:PERSONA]); non ricorrevano neppure i presupposti della protezione umanitaria, essendo insussistenti condizioni di vulnerabilità, oggettive o soggettive, e non essendo stato allegato un effettivo percorso di integrazione in Italia; -avverso il suddetto decreto, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione (notificato il 26/2/2021), affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all'udienza pubblica di discussione); Ric. 2021 n.7392 sez.

M1 - ud. 03/03/2022 -2- -il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.3, comma 4, 7 d.lgs. 251/2007, in relazione alla valutazione di non credibilità del racconto del ricorrente; b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell'art.8 d.lgs. 25/2008, in relazione alla verifica della reale alla situazione del Gambia ; c) con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione dell'art.5, comma 6, d.lgs. 286/1998 in relazione al diniego di protezione umanitaria; Ritenuto che: - disposta la trattazione del ricorso ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., a seguito di notifica della proposta di declaratoria dell'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti, è stata depositata istanza di rinuncia, sottoscritta dal difensore e dalla parte personalmente; - di conseguenza, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, comma 1, cod. proc. civ. non provvedendosi sulle spese non essendovi stata costituzione avversaria; -quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: «in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica» (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).

Ric. 2021 n.7392 sez.

M1 - ud. 03/03/2022 -3- P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO 2.! W. 7 7LLERIA . . /4, oggi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7392/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - Avverso decreto del Tribunale di Roma, depositato il 27/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: -il Tribunale di Roma, con decreto depositato il 27/1/2021, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Gambia, a seguito di diniego della competente [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie; -in particolare, il Tribunale ha osservato, all'esito di audizione, che la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d'origine dopo avere accidentalmente dato fuoco ai terreni di proprietà di alcuni vicini, per sfuggire a questi ultimi, che gli avevano chiesto i danni, ed ad un fratellastro poliziotto, che lo aveva ferito) non era credibile e comunque non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ex art.14 lett.a) e b) d.lgs. 251/2007; quanto alla protezione sussidiaria, ex art.14 lett.c) stessa legge, lo Stato e la regione di provenienza del richiedente non era interessato da conflitti armati interni, secondo i report consultati (Refworld.org e [OSCURATO:PERSONA]); non ricorrevano neppure i presupposti della protezione umanitaria, essendo insussistenti condizioni di vulnerabilità, oggettive o soggettive, e non essendo stato allegato un effettivo percorso di integrazione in Italia; -avverso il suddetto decreto, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione (notificato il 26/2/2021), affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all'udienza pubblica di discussione); Ric. 2021 n.7392 sez. M1 - ud. 03/03/2022 -2- -il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.3, comma 4, 7 d.lgs. 251/2007, in relazione alla valutazione di non credibilità del racconto del ricorrente; b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell'art.8 d.lgs. 25/2008, in relazione alla verifica della reale alla situazione del Gambia ; c) con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione dell'art.5, comma 6, d.lgs. 286/1998 in relazione al diniego di protezione umanitaria; Ritenuto che: - disposta la trattazione del ricorso ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., a seguito di notifica della proposta di declaratoria dell'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti, è stata depositata istanza di rinuncia, sottoscritta dal difensore e dalla parte personalmente; - di conseguenza, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, comma 1, cod. proc. civ. non provvedendosi sulle spese non essendovi stata costituzione avversaria; -quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: «in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica» (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071). Ric. 2021 n.7392 sez. M1 - ud. 03/03/2022 -3- P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO 2.! W. 7 7LLERIA . . /4, oggi [OSCURATO:PERSONA]
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