CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13283/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 28 gennaio 2025 la Corte d’Appello di Torino,in parziale riforma della sentenza emessa il 17 maggio 2023 dal Tribunale diTorino, rideterminava la pena nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ai reati di rapina aggravata in concorso di cui ai capi a) e b)dell’imputazione, entrambi commessi in data 23 febbraio 2005.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva inosservanza degli artt. 157,160, 161 cod. pen., 178, 179, 185 e 175, comma 8, cod. proc. pen.Rassegnava che la Corte d’Appello aveva ritenuto che il termine diprescrizione dei reati non fosse ancora decorso considerato che nel relativocalcolo doveva tenersi conto, ai sensi dell’art. 175, comma 8, cod. proc. pen.,anche del “periodo di tempo intercorso tra la notifica della sentenzacontumaciale e quello della comunicazione dell’avviso di deposito dell’ordinanzache aveva disposto la rimessione in termini per l’impugnazione, checorrettamente il tribunale ha individuato in anni 5 mesi 3 e giorni 15” (v. pag.12 della sentenza impugnata).Esponeva che:- il ricorrente era stato citato a giudizio con decreto notificato il 22 giugno2006 nelle forme previste dall’art. 165 cod. proc. pen.;- all’udienza del 2 ottobre 2007 era stato dichiarato contumace;- con sentenza del Tribunale di Torino emessa il 7 dicembre 2007 erastato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli;- in data 20 marzo 2008 l’estratto contumaciale della sentenza era statonotificato al difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 165 cod. proc. pen.;- a seguito di impugnazione la Corte d’Appello di Torino, in data 7dicembre 2012, aveva emesso sentenza con la quale aveva confermato ilgiudizio di responsabilità dell’imputato;- in data 5 febbraio 2013 la sentenza era divenuta irrevocabile;- con ordinanza notificata il 23 luglio 2013 la Corte d’Appello, ai sensidell’art. 175 cod. proc. pen., aveva rimesso l’imputato in termini per impugnarela predetta sentenza di primo grado;- a seguito di proposizione di appello da parte dell’imputato, con sentenzaemessa il 15 luglio 2015 la Corte d’Appello aveva dichiarato la nullità dellasentenza impugnata e aveva rimesso gli atti al Tribunale di Torino ritenendo lanullità assoluta della dichiarazione di contumacia dell’imputato, intervenuta il 2ottobre 2007.La difesa assumeva che, in considerazione del fatto che la dichiarazione dicontumacia dell’imputato intervenuta era stata ritenuta affetta da nullitàinsanabile, tale nullità si era propagata, ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen., atutti gli atti successivi, fra i quali la notificazione, risalente al 20 marzo 2008,dell’estratto contumaciale al difensore d’ufficio dello [OSCURATO:PERSONA].Riteneva, pertanto, che con la sentenza impugnata la Corte d’Appello avessefatto erronea applicazione dell’art. 178, comma 8, cod. proc. pen. avendoassunto quale riferimento un atto – la notificazione dell’estratto contumacialedella sentenza di primo grado – che era da considerarsi nullo, non per difettodelle formalità di notificazione ma per derivazione da un precedente atto nullo,costituito dalla dichiarazione di contumacia intervenuta il 2 ottobre 2007 nelcorso del giudizio di primo grado; precisava che tale nullità aveva travoltoanche la sentenza di condanna di primo grado.Concludeva affermando che i reati per i quali l’imputato era statocondannato dovevano ritenersi prescritti in data 23 febbraio 2020, considerandoil termine di quindici anni dalla loro commissione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo manifestamente infondato.È opportuno prendere le mosse dalla sentenza emessa il 15 luglio 2015, conla quale la Corte d’Appello di Torino ha dichiarato la nullità della sentenza diprimo grado impugnata e ha disposto il rinvio degli atti al Tribunale di Torino,che procedeva nel momento in cui si era verificata la nullità del decreto con ilquale era stata dichiarata la contumacia dell’imputato.È seguito il nuovo giudizio di primo grado, che si è concluso con la sentenzaemessa il 17 maggio 2023, successivamente fatta oggetto di parziale riformacon la sentenza di appello qui impugnata.Ciò premesso, ritiene il Collegio che la Corte d’Appello abbia correttamentetenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione prevista dall’art. 175,comma 8, cod. proc. pen., dovendosi considerare che nel caso di specie non si ètrattato di un vizio della notificazione dell’estratto contumaciale (notificazioneavvenuta in data 20 marzo 2008 nei confronti del difensore d’ufficio, ai sensidell’art. 165 cod. proc. pen.), così che, nel calcolo del periodo di sospensionedella prescrizione ex art. 175, comma 8, citato, correttamente la Corteterritoriale ha considerato quale momento iniziale, a partire dal quale calcolarela sospensione, il momento in cui è stata posta in essere un’attività - la notificadell’estratto contumaciale - che, per stessa ammissione del ricorrente, è stataeseguita nel rispetto delle forme previste, dovendosi ritenere tale notificavalida.Questa Sezione ha avuto modo di pronunciarsi di recente sul tema,affermando che, ai fini della restituzione nel termine concessa a norma dell'art.175, commi 2 e 8, cod. proc. pen., nella versione antecedente le modificheapportate dall'art. 11, comma 6, legge 28 aprile 2014, n. 67, secondo cui, nelcomputo del termine di prescrizione del reato, non si tiene conto del tempointercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto dicondanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza checoncede la restituzione nel termine per impugnare, devono ricorrere i seguentitre elementi: la corretta notifica della sentenza contumaciale; l'impossibilità perl'imputato, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, di rispettare il termine perimpugnare; l'emissione di un'ordinanza di rimessione nel termine, il cui avvisosia poi stato correttamente notificato alla parte(Sez. 2, n. 40791 del 08/10/2024, Serafini, Rv. 287216 – 01).In motivazione la Corte ha precisato che “non solo occorrono due momenticerti di inizio e di fine della sospensione del termine per la prescrizione ma ilcaso fortuito o la forza maggiore non possono di certo identificarsi conl'irregolare notifica della sentenza contumaciale perché ciò fa venir meno lacertezza momento iniziale dal quale computare la sospensione del termine diprescrizione, momento che, come detto, la legge fa decorrere dalla notifica(ovviamente regolare in quanto compiuta secondo il rispetto delle modalità dilegge) della sentenza contumaciale e non certo, come nel caso in esame, da untentativo di notifica effettuato in un luogo non idoneo. Argomentando acontrario si finirebbe per adottare una soluzione pregiudizievole per l'imputato -quale è la sospensione del termine di prescrizione e che può anche avere unadurata amplissima (nel caso in esame circa 14 anni) -per un fatto legato ad unerrore o ad un inadempimento compiuto dalla stessa Autorità procedente”.Nel caso di specie, come già osservato, la notifica dell’estratto contumacialerisulta regolare, così che risulta certo il momento iniziale dal quale computare lasospensione del termine di prescrizione.Deve essere esclusa la denunciata violazione di legge.Ciò posto, considerando che i reati sono stati commessi entrambi in data 23febbraio 2005, applicando la sospensione del termine di prescrizione per unperiodo pari ad anni cinque, mesi quattro e giorni tre (precisamente dal 20marzo 2008, data della notifica dell’estratto contumaciale, al 23 luglio 2013,data della notifica dell’ordinanza di rimessione i termini ai sensi dell’art. 175cod. proc. pen.), periodo che deve aggiungersi a quello di anni quindici (annidieci più la metà, secondo quanto previsto dall’art. 160 cod. pen. vigenteall’epoca della commissione dei reati), il termine di prescrizione dei reati èscaduto in data 26 giugno 2025, dunque successivamente al 28 gennaio 2025,data della sentenza di appello impugnata.Trova qui applicazione il consolidato principio espresso dalla Suprema Cortee condiviso da questo Collegio secondo il quale non può essere rilevata in sededi legittimità la prescrizione maturata dopo la pronuncia di secondo grado nelcaso in cui siano inammissibili (è il caso di specie) i motivi di ricorso (v., exmultis, Sez. 3, n. 15868 del 29/01/2025, Fraschina, Rv. 288002 – 01).2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]