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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30409/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ne ha disposto la custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui rispettivamente all'art. 73 e all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

2. Avverso l'ordinanza il Bervicato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando i seguenti motivi:

2.1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 292 cod. proc. pen.

Il ricorrente rammenta di aver sollevato eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare per difetto di autonoma valutazione dei materiali di indagine da parte del G.i.p. e che il Tribunale ha ritenuto di non doversi pronunciare su tale eccezione ritenendola generica.

Ad avviso del ricorrente ciò non risponde al vero perché con la memoria depositata si rilevava come il contributo originale dell'ordinanza impugnata si limitasse a poche righe, nel resto risultando il testo dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e quello della richiesta cautelare del P.M.

La motivazione in ordine alle esigenze cautelari, poi, risultava inesistente e quanto al Bervicato, anche inficiata da un errore di fatto, menzionandosi un suo stato detentivo in regime cautelare laddove si trattava di espiazione della pena.

Ciò posto, la difesa non aveva la possibilità di indicare come la valutazione del giudice avrebbe potuto essere diversa, se non contestando la sussistenza dei gravi indizi.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 184, 234 e 266 cod. proc. pen.

Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità della prova ricavata dalla registrazione audiovisiva in ambito domiciliare di comportamenti non comunicativi sull'assunto che si tratta di registrazione eseguita da privati.

L'affermazione è erronea perché non ha rilievo chi abbia eseguito la videoripresa ma in quale luogo essa sia stata fatta.

2.3. Vizio della motivazione in relazione agli artt. 187, 192, 273 cod. proc. pen. e 74 T.U.

Stup. in quanto l'ordinanza impugnata opera una valutazione che investe la famiglia Bervicato e non i singoli indagati, in relazione ai quali - e in particolare in relazione a [OSCURATO:PERSONA] - una corretta contestualizzazione degli elementi indiziari ne evidenzia la portata a loro favore.

In concreto: è emerso che solo in un appartamento si svolgeva l'attività di spaccio; i sequestri sono stati operati a carico di soggetti diversi da [OSCURATO:PERSONA]; i familiari di [OSCURATO:PERSONA] non hanno fatto menzione di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il Tribunale non ha operato il vaglio di attendibilità dei collaboratori dichiaranti, nonostante le critiche al riguardo mosse dalla difesa; ed anzi nel provvedimento si dà esplicitamente atto di tale mancanza.

Manca altresì una motivazione in merito alla sussistenza di un accordo criminoso e non è chiarito quale contributo abbia recato [OSCURATO:PERSONA], dovendosi considerare anche che questi è stato detenuto dal 30.4.2021 e l'associazione avrebbe operato tra il novembre 2020 e l'ottobre 2021.

Gli elementi posti dal G.i.p. a fondamento della misura sono stati contestati dalla difesa con una memoria scritta ma non vi è stata motivazione al riguardo.

2.4. Analogo vizio viene denunciato a riguardo della qualificazione giuridica del fatto, che il ricorrente ritiene debba fare riferimento all'art. 73, co. 5 T.U.

Stup. e all'art. 74, co. 6 T.U.

Stup.

I profili indicati dal Tribunale per escludere le ipotesi in parola sono non pertinenti e altresì prospettati in modo illogico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Con riferimento al primo motivo va rammentato che ove venga dedotta una violazione della legge processuale non ha rilievo la motivazione con la quale venga espresso il giudizio ma unicamente la fondatezza di quest'ultimo.

Così circoscritto l'oggetto della presente analisi, va osservato che il Tribunale ha applicato il principio di diritto per il quale «In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496).

Il ricorrente mostra di non condividere tale interpretazione, asserendo che oltre alla contestazione del giudizio concernente i gravi indizi non vi è altro che la parte possa fare.

Orbene, se da un verso è vero che non vi è espressa previsione di legge che ponga per colui che chiede il riesame dell'ordinanza cautelare i medesimi oneri di specificità previsti per le impugnazioni (al proposito, l'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, che anche in questa sede si intende ribadire, insegna che in tema di riesame di misure cautelari personali, il difetto di specificità dei motivi non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, stante l'inapplicabilità dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e la facoltatività dell'indicazione dei motivi stessi: Sez. 5, Sentenza n. 36917 del 20/06/2017, Rv. 271307), dall'altro l'onere di specificazione non trova ragione della previsione fr? , dell'art. 581 cod. proc. pen. bensì nella ratio dell'art. 292, comma 2 lett. c) cod. proc. pen. che è quella di assicurare al destinatario della misura un effettivo vaglio giudiziale sin dal momento genetico.

Sicché la nullità prevista dal legislatore non è determinata dalle opzioni tecniche utilizzate per la stesura della motivazione dell'ordinanza cautelare bensì per la sostanziale mancanza di autonoma valutazione, che nelle modalità di esposizione trovano nulla più di un indice, non risolutivo.

Per tali ragioni nella giurisprudenza di legittimità il concetto di autonoma valutazione non si identifica con la totale originalità del testo attraverso il quale la valutazione è esposta, ben potendo il Gip riproporre, persino nella loro interezza, i testi della richiesta cautelare o degli atti di indagine.

L'autonoma valutazione sta quindi ad indicare un giudizio proprio del giudice e non un testo del tutto originale.

Ciò porta a marginalizzare la tecnica di stesura del provvedimento e a valorizzare unicamente i segni dell'esistenza (o dell'inesistenza) di quel giudizio.

Ne consegue la infondatezza, per assenza di reale congruità, dei rilievi che si limitano ad evidenziare la riproposizione di testi già contenuti negli atti, dovendosi piuttosto dimostrare l'assenza di un autonomo giudizio.

Il ricorrente ritiene che il principio posto da questa Corte in concreto non conduca ad attività ulteriori rispetto alla contestazione dei gravi indizi.

Si tratta di un assunto che non si condivide.

L'indagato che voglia dimostrare che il giudice della cautela non ha operato una sua propria valutazione dei materiali sottopostigli con la richiesta dal P.M. non può limitarsi a rilievi concernenti la tecnica espositiva - a meno dell'assenza di qualsiasi addenda o contributo originale - ma può evidenziare dati decisivi che sono rimasti privi di incidenza, nella richiesta come nel provvedimento impugnato, quale indice di un mancato vaglio.

Calando tali premesse nel caso che occupa, va rilevato che il ricorrente aveva lamentato il ricorso da parte del G.i.p. del Tribunale di Napoli della tecnica del copia-incolla della richiesta cautelare avanzata dalla DDA di Napoli e dell'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. dal giudice incompetente; tuttavia, nel ricorso si dà atto che quel G.i.p. aveva espresso proprie valutazioni ("con una minima chiosa finale"), recependo i giudizi espressi nella sede incompetente.

Non si fa parola di elementi di convincimento non valutati nonostante la decisività.

Risulta, pertanto, l'infondatezza della doglianza difensiva.

2.2. La censura in merito alla illegittima utilizzazione delle videoriprese eseguite da un giornalista televisivo all'interno dell'appartamento utilizzato per lo spaccio di droga va analizzata a partire dalle seguenti considerazioni. (1/1k In ragione del valore attribuito dalla Carta costituzionale all'inviolabilità del domicilio, non si può non riconoscere il carattere indebito di videoriprese eseguite all'interno di un luogo di privata dimora senza il consenso del suo titolare (impregiudicata la eventuale assenza di antigiuridicità della condotta per la ricorrenza di una qualche causa di giustificazione).

Il concetto di privata dimora è stato precisato alla stregua del valore della riservatezza del domicilio che il legislatore ha inteso salvaguardare.

Questa Corte ha statuito che integra il reato di cui all'art. 615-bis, primo comma, cod. pen., la ripresa fotografica da parte di terzi di comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora, precisando che ciò vale solo se questi sono sottratti alla normale osservazione dall'esterno, ma non anche se i medesimi possono essere liberamente osservati dall'esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti, in quanto la tutela della riservatezza del domicilio è limitata a ciò che si compie in tale luogo in condizioni da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei (Sez. 2, Sentenza n. 25363 del 15/05/2015, Rv. 265044).

Si è anche affermato che costituiscono prova atipica, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., da ritenersi legittima perchè non lesiva dell'art. 14 Cost., le videoregistrazioni effettuate nel box cassa di un'autorimessa - di utilizzo promiscuo a tutti i dipendenti e con turnazione di più lavoratori nelle mansioni di cassa ivi svolte - che non configura, in tal caso, un "domicilio lavorativo", dovendosi intendere in tal senso non qualsiasi luogo in cui si svolge l'attività di lavoro, ma quel luogo in cui a tale svolgimento si affianchi la possibilità di godere di riservatezza nell'esplicazione di atti della vita privata, escludendo ingerenze esterne indipendentemente dalla presenza della persona che ha la titolarità del domicilio (Sez. 5, Sentenza n. 11419 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266372.

Nel caso di specie non risulta dal testo del provvedimento impugnato né dal ricorso che le videoriprese furono eseguite clandestinamente; e tuttavia ciò deve desumersi dal fatto che il giornalista si finse un acquirente di sostanza stupefacente.

Ne consegue che ha errato il Tribunale a ritenere la utilizzabilità del fotogramma tratto dalle videoriprese eseguite nell'appartamento in questione solo perché compiute da privati.

In realtà si tratta di prova vietata e come tale inutilizzabile, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. 2.3.

Tuttavia, il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303).

Sicchè occorre verificare se il giudizio del Tribunale abbia trovato altro sostegno e se questo sia sufficiente a fondare l'affermazione di sussistenza di gravi indizi di reità a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione ad associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e per quello di cui all'art. 73 T.U.

Stup.

Orbene, tale verifica ha agevole esito positivo.

Il Tribunale ha esposto: - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, che ha indicato il Bervicato come gestore di piazza di spaccio posta nell'appartamento sopra rammentato; - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquirenti di sostanze stupefacenti; in particolare l'Amorosi ha indicato nel Bervicato la persona che gli aveva più volte consegnato lo stupefacente; Delle Cave riferisce della presenza del Bervicato all'interno dell'appartamento e del fatto che questi lo aveva invitato a stare attento alle forze dell'ordine.

Pertanto, il dato della presenza del Bervicato all'interno dell'appartamento, il solo che si è tratto dalle menzionate videoriprese, è offerto da una pluralità di fonti, sì che anche la non utilizzazione di quelle non determina il venir meno della circostanza di fatto.

2.4. I restanti motivi non sono consentiti, alla stregua delle previsioni di cui all'art. 606 cod. proc. pen.

Occorre rammentare che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01, tra le molte).

Il ricorrente lamenta che sia stato operato un salto logico laddove fatti riferibili alla famiglia Bervicato sono stati ricondotti anche alla sua persona.

In realtà già quanto si è esposto al superiore punto

2.3. evidenzia che il Tribunale ha individuato circostanze specificamente riferite a [OSCURATO:PERSONA].

La loro conducenza rispetto alla contestata partecipazione al sodalizio criminoso attiene alla valutazione degli indizi (per il Tribunale "la presenza e l'attiva collaborazione del [OSCURATO:PERSONA] alla piazza di spaccio gestita dalla sua famiglia dimostra la sua partecipazione alla associazione alla stessa riconducibile") e non può essere censurata in questa sede, anche perché non ne è stata messa in discussione la logicità.Diversamente da quanto asserito dal ricorrente, il Tribunale ha indicato i riscontri acquisiti alle dichiarazioni del Lami (le dichiarazioni degli acquirenti, i sopralluoghi eseguiti dai CC), concludendo con un giudizio di credibilità del medesimo.

In realtà il Tribunale ha fatto cenno ad una attendibilità "non ancora giudizialmente accertata", ma riferendosi a quella che solo il giudicato può determinare, al contempo ribadendo il proprio giudizio.

Quanto allo stato di detenzione, nella stessa prospettazione del ricorrente esso non ha 'coperto' l'intera durata di vita dell'associazione criminosa, ferma restando che il dato di per sé non è risolutivo.

Infine è infondata la prospettazione di una motivazione carente per la omessa considerazione dei rilievi avanzati con una memoria.

Al di là della genericità della doglianza, perché si sarebbero dovuti indicare i punti non considerati, vi è che i temi posta con la memoria trovano replica nella motivazione impugnata; ed anzi, in accoglimento di una delle prospettazioni il Tribunale ha escluso l'esistenza di gravi indizi in merito alla qualità del Bervicato di organizzatore del sodalizio.

Quanto alla qualificazione giuridica dei singoli episodi di spaccio, con il riflesso sulla qualificazione del reato associativo, il Tribunale ha sì evidenziato il numero dei reati accertati in rapporto al breve lasso di tempo in cui erano state eseguite le attività di osservazione ed inoltre la lunga operatività dell'associazione — circostanze che sono colpite dalla censura del ricorrente - ma la motivazione fa riferimento altresì alla disponibilità da parte del sodalizio di numerosi appartamenti, al sequestro di notevoli somme di denaro, alla esistenza di un canale di approvvigionamento che garantisce una disponibilità illimitata di sostanza stupefacente.

Sicché nell'insieme il Tribunale ha chiaramente manifestato di ritenere i singoli episodi espressivi di elevata offensività, al di là della quantità di stupefacente ceduta al singolo acquirente, con conseguente esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6 T.U.

Stup.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ne ha disposto la custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui rispettivamente all'art. 73 e all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Avverso l'ordinanza il Bervicato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando i seguenti motivi: 2.1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 292 cod. proc. pen. Il ricorrente rammenta di aver sollevato eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare per difetto di autonoma valutazione dei materiali di indagine da parte del G.i.p. e che il Tribunale ha ritenuto di non doversi pronunciare su tale eccezione ritenendola generica. Ad avviso del ricorrente ciò non risponde al vero perché con la memoria depositata si rilevava come il contributo originale dell'ordinanza impugnata si limitasse a poche righe, nel resto risultando il testo dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e quello della richiesta cautelare del P.M. La motivazione in ordine alle esigenze cautelari, poi, risultava inesistente e quanto al Bervicato, anche inficiata da un errore di fatto, menzionandosi un suo stato detentivo in regime cautelare laddove si trattava di espiazione della pena. Ciò posto, la difesa non aveva la possibilità di indicare come la valutazione del giudice avrebbe potuto essere diversa, se non contestando la sussistenza dei gravi indizi. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 184, 234 e 266 cod. proc. pen. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità della prova ricavata dalla registrazione audiovisiva in ambito domiciliare di comportamenti non comunicativi sull'assunto che si tratta di registrazione eseguita da privati. L'affermazione è erronea perché non ha rilievo chi abbia eseguito la videoripresa ma in quale luogo essa sia stata fatta. 2.3. Vizio della motivazione in relazione agli artt. 187, 192, 273 cod. proc. pen. e 74 T.U. Stup. in quanto l'ordinanza impugnata opera una valutazione che investe la famiglia Bervicato e non i singoli indagati, in relazione ai quali - e in particolare in relazione a [OSCURATO:PERSONA] - una corretta contestualizzazione degli elementi indiziari ne evidenzia la portata a loro favore. In concreto: è emerso che solo in un appartamento si svolgeva l'attività di spaccio; i sequestri sono stati operati a carico di soggetti diversi da [OSCURATO:PERSONA]; i familiari di [OSCURATO:PERSONA] non hanno fatto menzione di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il Tribunale non ha operato il vaglio di attendibilità dei collaboratori dichiaranti, nonostante le critiche al riguardo mosse dalla difesa; ed anzi nel provvedimento si dà esplicitamente atto di tale mancanza. Manca altresì una motivazione in merito alla sussistenza di un accordo criminoso e non è chiarito quale contributo abbia recato [OSCURATO:PERSONA], dovendosi considerare anche che questi è stato detenuto dal 30.4.2021 e l'associazione avrebbe operato tra il novembre 2020 e l'ottobre 2021. Gli elementi posti dal G.i.p. a fondamento della misura sono stati contestati dalla difesa con una memoria scritta ma non vi è stata motivazione al riguardo. 2.4. Analogo vizio viene denunciato a riguardo della qualificazione giuridica del fatto, che il ricorrente ritiene debba fare riferimento all'art. 73, co. 5 T.U. Stup. e all'art. 74, co. 6 T.U. Stup. I profili indicati dal Tribunale per escludere le ipotesi in parola sono non pertinenti e altresì prospettati in modo illogico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Con riferimento al primo motivo va rammentato che ove venga dedotta una violazione della legge processuale non ha rilievo la motivazione con la quale venga espresso il giudizio ma unicamente la fondatezza di quest'ultimo. Così circoscritto l'oggetto della presente analisi, va osservato che il Tribunale ha applicato il principio di diritto per il quale «In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496). Il ricorrente mostra di non condividere tale interpretazione, asserendo che oltre alla contestazione del giudizio concernente i gravi indizi non vi è altro che la parte possa fare. Orbene, se da un verso è vero che non vi è espressa previsione di legge che ponga per colui che chiede il riesame dell'ordinanza cautelare i medesimi oneri di specificità previsti per le impugnazioni (al proposito, l'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, che anche in questa sede si intende ribadire, insegna che in tema di riesame di misure cautelari personali, il difetto di specificità dei motivi non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, stante l'inapplicabilità dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e la facoltatività dell'indicazione dei motivi stessi: Sez. 5, Sentenza n. 36917 del 20/06/2017, Rv. 271307), dall'altro l'onere di specificazione non trova ragione della previsione fr? , dell'art. 581 cod. proc. pen. bensì nella ratio dell'art. 292, comma 2 lett. c) cod. proc. pen. che è quella di assicurare al destinatario della misura un effettivo vaglio giudiziale sin dal momento genetico. Sicché la nullità prevista dal legislatore non è determinata dalle opzioni tecniche utilizzate per la stesura della motivazione dell'ordinanza cautelare bensì per la sostanziale mancanza di autonoma valutazione, che nelle modalità di esposizione trovano nulla più di un indice, non risolutivo. Per tali ragioni nella giurisprudenza di legittimità il concetto di autonoma valutazione non si identifica con la totale originalità del testo attraverso il quale la valutazione è esposta, ben potendo il Gip riproporre, persino nella loro interezza, i testi della richiesta cautelare o degli atti di indagine. L'autonoma valutazione sta quindi ad indicare un giudizio proprio del giudice e non un testo del tutto originale. Ciò porta a marginalizzare la tecnica di stesura del provvedimento e a valorizzare unicamente i segni dell'esistenza (o dell'inesistenza) di quel giudizio. Ne consegue la infondatezza, per assenza di reale congruità, dei rilievi che si limitano ad evidenziare la riproposizione di testi già contenuti negli atti, dovendosi piuttosto dimostrare l'assenza di un autonomo giudizio. Il ricorrente ritiene che il principio posto da questa Corte in concreto non conduca ad attività ulteriori rispetto alla contestazione dei gravi indizi. Si tratta di un assunto che non si condivide. L'indagato che voglia dimostrare che il giudice della cautela non ha operato una sua propria valutazione dei materiali sottopostigli con la richiesta dal P.M. non può limitarsi a rilievi concernenti la tecnica espositiva - a meno dell'assenza di qualsiasi addenda o contributo originale - ma può evidenziare dati decisivi che sono rimasti privi di incidenza, nella richiesta come nel provvedimento impugnato, quale indice di un mancato vaglio. Calando tali premesse nel caso che occupa, va rilevato che il ricorrente aveva lamentato il ricorso da parte del G.i.p. del Tribunale di Napoli della tecnica del copia-incolla della richiesta cautelare avanzata dalla DDA di Napoli e dell'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. dal giudice incompetente; tuttavia, nel ricorso si dà atto che quel G.i.p. aveva espresso proprie valutazioni ("con una minima chiosa finale"), recependo i giudizi espressi nella sede incompetente. Non si fa parola di elementi di convincimento non valutati nonostante la decisività. Risulta, pertanto, l'infondatezza della doglianza difensiva. 2.2. La censura in merito alla illegittima utilizzazione delle videoriprese eseguite da un giornalista televisivo all'interno dell'appartamento utilizzato per lo spaccio di droga va analizzata a partire dalle seguenti considerazioni. (1/1k In ragione del valore attribuito dalla Carta costituzionale all'inviolabilità del domicilio, non si può non riconoscere il carattere indebito di videoriprese eseguite all'interno di un luogo di privata dimora senza il consenso del suo titolare (impregiudicata la eventuale assenza di antigiuridicità della condotta per la ricorrenza di una qualche causa di giustificazione). Il concetto di privata dimora è stato precisato alla stregua del valore della riservatezza del domicilio che il legislatore ha inteso salvaguardare. Questa Corte ha statuito che integra il reato di cui all'art. 615-bis, primo comma, cod. pen., la ripresa fotografica da parte di terzi di comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora, precisando che ciò vale solo se questi sono sottratti alla normale osservazione dall'esterno, ma non anche se i medesimi possono essere liberamente osservati dall'esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti, in quanto la tutela della riservatezza del domicilio è limitata a ciò che si compie in tale luogo in condizioni da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei (Sez. 2, Sentenza n. 25363 del 15/05/2015, Rv. 265044). Si è anche affermato che costituiscono prova atipica, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., da ritenersi legittima perchè non lesiva dell'art. 14 Cost., le videoregistrazioni effettuate nel box cassa di un'autorimessa - di utilizzo promiscuo a tutti i dipendenti e con turnazione di più lavoratori nelle mansioni di cassa ivi svolte - che non configura, in tal caso, un "domicilio lavorativo", dovendosi intendere in tal senso non qualsiasi luogo in cui si svolge l'attività di lavoro, ma quel luogo in cui a tale svolgimento si affianchi la possibilità di godere di riservatezza nell'esplicazione di atti della vita privata, escludendo ingerenze esterne indipendentemente dalla presenza della persona che ha la titolarità del domicilio (Sez. 5, Sentenza n. 11419 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266372. Nel caso di specie non risulta dal testo del provvedimento impugnato né dal ricorso che le videoriprese furono eseguite clandestinamente; e tuttavia ciò deve desumersi dal fatto che il giornalista si finse un acquirente di sostanza stupefacente. Ne consegue che ha errato il Tribunale a ritenere la utilizzabilità del fotogramma tratto dalle videoriprese eseguite nell'appartamento in questione solo perché compiute da privati. In realtà si tratta di prova vietata e come tale inutilizzabile, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. 2.3. Tuttavia, il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303). Sicchè occorre verificare se il giudizio del Tribunale abbia trovato altro sostegno e se questo sia sufficiente a fondare l'affermazione di sussistenza di gravi indizi di reità a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione ad associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e per quello di cui all'art. 73 T.U. Stup. Orbene, tale verifica ha agevole esito positivo. Il Tribunale ha esposto: - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, che ha indicato il Bervicato come gestore di piazza di spaccio posta nell'appartamento sopra rammentato; - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquirenti di sostanze stupefacenti; in particolare l'Amorosi ha indicato nel Bervicato la persona che gli aveva più volte consegnato lo stupefacente; Delle Cave riferisce della presenza del Bervicato all'interno dell'appartamento e del fatto che questi lo aveva invitato a stare attento alle forze dell'ordine. Pertanto, il dato della presenza del Bervicato all'interno dell'appartamento, il solo che si è tratto dalle menzionate videoriprese, è offerto da una pluralità di fonti, sì che anche la non utilizzazione di quelle non determina il venir meno della circostanza di fatto. 2.4. I restanti motivi non sono consentiti, alla stregua delle previsioni di cui all'art. 606 cod. proc. pen. Occorre rammentare che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01, tra le molte). Il ricorrente lamenta che sia stato operato un salto logico laddove fatti riferibili alla famiglia Bervicato sono stati ricondotti anche alla sua persona. In realtà già quanto si è esposto al superiore punto 2.3. evidenzia che il Tribunale ha individuato circostanze specificamente riferite a [OSCURATO:PERSONA]. La loro conducenza rispetto alla contestata partecipazione al sodalizio criminoso attiene alla valutazione degli indizi (per il Tribunale "la presenza e l'attiva collaborazione del [OSCURATO:PERSONA] alla piazza di spaccio gestita dalla sua famiglia dimostra la sua partecipazione alla associazione alla stessa riconducibile") e non può essere censurata in questa sede, anche perché non ne è stata messa in discussione la logicità.Diversamente da quanto asserito dal ricorrente, il Tribunale ha indicato i riscontri acquisiti alle dichiarazioni del Lami (le dichiarazioni degli acquirenti, i sopralluoghi eseguiti dai CC), concludendo con un giudizio di credibilità del medesimo. In realtà il Tribunale ha fatto cenno ad una attendibilità "non ancora giudizialmente accertata", ma riferendosi a quella che solo il giudicato può determinare, al contempo ribadendo il proprio giudizio. Quanto allo stato di detenzione, nella stessa prospettazione del ricorrente esso non ha 'coperto' l'intera durata di vita dell'associazione criminosa, ferma restando che il dato di per sé non è risolutivo. Infine è infondata la prospettazione di una motivazione carente per la omessa considerazione dei rilievi avanzati con una memoria. Al di là della genericità della doglianza, perché si sarebbero dovuti indicare i punti non considerati, vi è che i temi posta con la memoria trovano replica nella motivazione impugnata; ed anzi, in accoglimento di una delle prospettazioni il Tribunale ha escluso l'esistenza di gravi indizi in merito alla qualità del Bervicato di organizzatore del sodalizio. Quanto alla qualificazione giuridica dei singoli episodi di spaccio, con il riflesso sulla qualificazione del reato associativo, il Tribunale ha sì evidenziato il numero dei reati accertati in rapporto al breve lasso di tempo in cui erano state eseguite le attività di osservazione ed inoltre la lunga operatività dell'associazione — circostanze che sono colpite dalla censura del ricorrente - ma la motivazione fa riferimento altresì alla disponibilità da parte del sodalizio di numerosi appartamenti, al sequestro di notevoli somme di denaro, alla esistenza di un canale di approvvigionamento che garantisce una disponibilità illimitata di sostanza stupefacente. Sicché nell'insieme il Tribunale ha chiaramente manifestato di ritenere i singoli episodi espressivi di elevata offensività, al di là della quantità di stupefacente ceduta al singolo acquirente, con conseguente esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6 T.U. Stup. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ric
Sentenza Cassazione n. 30409/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris