CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2025
Cassazione n. 24703/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 901/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12983/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’accoglimento dei motivi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Catania ha rigettato l’istanza proposta dallo Spitaleri nei confronti dell’ordinanza del Giudice CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24703/2025 Roma, lì, 04/07/2025 per le indagini preliminari di Catania, di applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., in virtù della sussistenza di gravi indizi idi colpevolezza rispetto al ruolo di organizzatore del clan mafioso promosso da [OSCURATO:PERSONA] nel territorio di Bronte, Maniace, Maletto e zone limitrofe dal 2021 all’aprile del 2022. 2. Avverso tale provvedimento lo Spitaleri ha proposto, con il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo, con il quale lamenta grave carenza di motivazione dell’ordinanza del Tribunale del Riesame per non aver valutato gli elementi a suo favore. In particolare non sarebbe stato considerato che: come emerge dalla conversazione intercettata con [OSCURATO:PERSONA] egli, alla scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA], aveva detto di non volere “neppure essere guardato in faccia da questi”, circostanza idonea a smentire la prospettazione accusatoria per la quale sarebbe stato longa manus del boss; non era stato indagato per il reato di estorsione in danno dell’imprenditore commesso dal [OSCURATO:PERSONA]; alcuna rilevanza negativa avrebbe potuto attribuirsi alle conversazioni relative a [OSCURATO:PERSONA] essendo le stesse volte, d’accordo con lo zio [OSCURATO:PERSONA], a riportare il ragazzo, litigioso e avvezzo a commettere gravi reati, sulla “retta via”; quanto alla programmazione e all’incontro con soggetti adraniti non era indicato l’oggetto della discussione e il motivo del loro incontro e, peraltro, il medesimo Tribunale del Riesame di Catania aveva annullato l’ordinanza custodiale nei confronti di tali soggetti coinvolti; dalle conversazioni di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] si evinceva, inoltre, che egli cercava di resistere alle richieste di denaro di questi e più in generale, dalle conversazioni tra lo stesso Galati e [OSCURATO:PERSONA], che non voleva essere disturbato e si dedicava soprattutto alla sua attività di allevatore di pecore. Attività risultante anche dai filmati registrati dalle forze dell’ordine che lo ritraevano intento a mungere le pecore. Ha sottolineato, dunque, la mancanza di qualsivoglia elemento indiziario a proprio carico e, anzi, l’allontanamento dal gruppo criminale e l’esclusiva dedizione all’attività di allevatore di pecore. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso, ai limiti dell’inammissibilità perché non si confronta in maniera puntuale con le articolate argomentazioni del provvedimento impugnato, non è fondato. Invero la evidente illogicità di una motivazione non può essere dimostrata attraverso lo scorporo dei singoli elementi indizianti o probatori e il depauperamento della valenza dimostrativa di ciascuno, singolarmente considerato. Quando gli elementi soggetti a valutazione presentano più possibilità di interpretazione è difatti attraverso la complessiva loro ricostruzione, ove coerente e logica, che il giudice può e deve raggiungere il proprio convincimento, essendo non decisiva la dimostrazione della opinabilità della valenza probatoria del singolo particolare. Orbene, ciò posto, la motivazione ha argomentato in maniera congrua in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dello Spitaleri, costituiti da attività proprie del soggetto preposto a dirigere un’attività criminale in una determinata zona, quali la risoluzione delle controversie sulle piazze di spaccio (come nella vicenda di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla quale, alle doglianze riformulate in questa sede dallo Spitaleri, l’ordinanza impugnata ha risposto ponendo congruamente in rilievo che dalle captazioni risulta che il ricorrente era andato a sedare una lite tra questi e l’accolito di un’altra organizzazione sulla gestione di una piazza spaccio), l’assegnazione di somme ai familiari dei detenuti (come risulta dalle intercettazioni dell’aprile del 2022 nell’ambito di conversazioni nelle quali il Galati riportava al Bontempo le richieste di tali familiari per rappresentarle allo Spitaleri), le vicende estorsive, il controllo del mercato delle fragole (ritraibile, ad esempio, dalla conversazione del 22 settembre 2021 progr. 6867 con il Galati). E, peraltro, quanto all’assunto allontanamento dello Spitaleri dalle attività criminose, la valutazione delle risultanze processuali operata dall’ordinanza custodiale e poi dal provvedimento del Tribunale del Riesame è nel diverso senso, accreditato attraverso un logico e ponderato ancoraggio anche alle risultanze delle intercettazioni tra altri soggetti, dell’adozione da parte del ricorrente della cautela di non esporsi personalmente, preferendo dare le proprie direttive attraverso i suoi più fidati collaboratori, quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, quindi, il ricorso si riduce nella richiesta di una diversa lettura delle emergenze processuali, non compatibile con i poteri della Corte di cassazione. Come hanno chiarito, infatti, anche le Sezioni Unite nella sentenza “Audino”, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). D’altra parte, occorre anche ricordare che, in tema di applicazione di misure cautelari personali, gli indizi di colpevolezza non devono essere valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito, essendo sufficiente la sola gravità di essi, evidenziata da qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell'indagato, e non anche la precisione e la concordanza (ex ceteris, Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532; Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262). 3. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistorelli