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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 luglio 2026

Cassazione n. 23992/2026

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ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];2788 - controricorrente -avverso la sentenza n. 3578/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 06/11/2023 R.G.N. 2926/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società [OSCURATO:SOCIETA],adiva il tribunale di Napoli per rivendicare il ticket corrisposto aNumero registro generale 3338/2024far data dal 2018, sospeso dalla società a seguito di recessoN umero sezionale 2788/2026Numero di raccolta generale 23992/2026unilaterale dall'accordo aziendale in precedenza siglato.

IlData pubblicazione 23/07/2026tribunale di Napoli rigettava il ricorso.

Avverso la sentenza deltribunale di Napoli proponeva impugnazione il lavoratore e, laCorte d'appello di Napoli, riformando integralmente la sentenzadi primo grado, accoglieva la domanda condannando la societàal pagamento delle somme di denaro a titolo di ticket “per idisagi riscontrati sul cantiere”.2.

La Corte d'appello, partendo dal duplice orientamento intema di recesso unilaterale datoriale dall'accordo aziendale atempo indeterminato, evidenziava che la disdetta unilaterale diun accordo aziendale a tempo indeterminato che, in astratto, èlegittima, non può ritenersi tale in concreto se, contemplandoun’indennità corrisposta per particolari ragioni, finisca conl’integrare la stessa retribuzione e sia, pertanto, irriducibile (cosìcome avvenuto nel caso di specie).

Secondo le argomentazionisviluppate dai giudici del gravame, adesive della prospettazionedel ricorrente, il ticket, come evincibile anche dalla determinadel Comune di Monte di Procida n. 117 del 22.08.2016, era voltoa compensare i disagi, nell’esecuzione della prestazionelavorativa, derivanti dalla peculiare conformazione geograficadel territorio comunale.3.

Avverso la sentenza n. 3578/23, ha proposto ricorso perCassazione [OSCURATO:SOCIETA] affidandolo a due motivi.

Resiste CastaldoVincenzo con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositatole memorie.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisioneNumero registro generale 3338/2024Numero sezionale 2788/20261.

Con il primo motivo la società deduce la vioNluamzeiroo ndi era ccolta generale 23992/2026Data pubblicazione 23/07/2026dell’art. 1373 c.c. in combinato disposto con l'art. 1375 c.c.,integrante il vizio ex art. 360 c.p.c. n. 3.Secondo tale prospettazione la Corte di appello avrebbeerrato nel ritenere che il recesso unilaterale dagli accordiaziendali non fosse legittimo.

In particolare, la società evidenziache la valorizzazione delle disposizioni sull’interpretazione di cuiagli artt. 1369 c.c. e 1366 c.c., integrerebbe una violazione dilegge in quanto determinante l’inoperatività delle previsioni dicui agli artt. 1373 c.c. e 1375 c.c., legittimanti il recessounilaterale da un accordo a tempo indeterminato, giusta ilprincipio di non perpetuità del vincolo obbligatorio.1.1.

Secondo l’assunto della parte, l’incentivo, legato aldisagio per mancata fornitura di strutture necessarie al cambioabiti e servizi igienici, come dimostrato già nei precedenti gradi(cfr. doc. n. 5 fascicolo di primo grado), eliminata la situazionedi disagio, giustificava il recesso dall’accordo.1.2.

Osserva il Collegio che il motivo come articolato èinfondato e deve essere respinto.Attraverso la censura in esame la parte ripropone leargomentazioni già formulate innanzi al giudice del gravame chesono state oggetto di analisi e vaglio critico incensurabile in sededi legittimità perché prive di qualsivoglia indicazione in ordinead eventuali profili omissivi dell’interpretazione offerta ma soloindicativi di una ricostruzione alternativa già vagliata ecensurata e, pertanto, non nuovamente proponibile.E’ pacifico il consolidato orientamento di questa Corte inordine alla recedibilità dall’accordo unilaterale, nei contratti didurata, secondo cui qualora il contratto collettivo non abbia unpredeterminato termine di efficacia, non può vincolare persempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso perNumero registro generale 3338/2024Numero sezionale 2788/2026vanificarsi la causa e la funzione sociale della contratNtuamzeiroo ndi era ccolta generale 23992/2026Data pubblicazione 23/07/2026collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su terminitemporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi suuna realtà socio-economica in continua evoluzione, sicché a talecontrattazione va estesa la regola, di generale applicazione neinegozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresentauna causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata atempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nelrispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzionedel contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio.

Neconsegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti deilavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole,sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimoniodel lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa odi una fase del rapporto già esaurita, e non anche quandovengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua dellaprecedente più favorevole regolamentazione (cfr. Cass.23105/2019).La Corte di appello, partendo proprio da tali principi conun’argomentazione ampia (cfr. pag. 4-5 sentenza) dellaclausola dell’accordo sindacale che giustificava l’erogazione delticket relativa ai “disagi riscontrati sul cantiere”, ha ritenuto conuna valutazione che attiene al merito del contenuto dellaclausola stessa, che essa fosse riferibile alla peculiareconformazione del territorio del comune di Monte di Procida,unica interpretazione validamente possibile, giusta la previsionedell’art. 1367 c.c.Del resto, il motivo di gravame non “dialoga” con il punto dimotivazione che esclude la possibile riconduzione della stessaalla monetizzazione dei DPI, in quanto, altrimenti, nulla ma silimita ad invocare la violazione dei principi non riscontrabileNumero registro generale 3338/2024Numero sezionale 2788/2026nella specie, proprio perché costituenti la premessa mNaugmgerioo dri era ccolta generale 23992/2026Data pubblicazione 23/07/2026del ragionamento condotto.2.

Con il secondo motivo si invoca la violazione dell’art. 2103c.c. integrante, quale error in iudicando, il vizio ex art. 360c.p.c. n. 3.

Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbeerrato nel ritenere che l’erogazione del ticket fosse qualificabilecome retribuzione intangibile e non modificabile in peius.Sostiene l’istante che l’erogazione dell’indennità non è certa nell'an ma è collegata a particolari condizioni di lavoro ed alpermanere di tali condizioni e, pertanto, sottratta al principio diirriducibilità.2.1.Il motivo è infondato e deve essere respinto.Le argomentazioni svolte a fondamento dello stesso nonassurgono a censure avverso la motivazione impugnata ma sibasano su un presupposto fattuale diverso da quello contenutonella motivazione e con il quale la società non si confronta.Secondo la [OSCURATO:SOCIETA]. il ticket sarebbe stato corrispostoper i disagi derivanti dalla non conformità degli spogliatoi, deiservizi igienici e degli impianti (cfr. pag. 8 del ricorso) la cuirimozione, essendo voce della retribuzione collegata allemodalità della stessa, è suscettibile di decurtazione perchériducibile.Nella motivazione, invece, la Corte, pur consapevole dellaricostruzione compiuta da parte ricorrente, ha fornito unadiversa interpretazione partendo da un presupposto fattualediverso: l’eziologia dell’emolumento aggiuntivo è collegata allaconformazione geografica del territorio, per quanto si evinceanche dal dato documentale richiamato (cfr. pag. 5 dellamotivazione) dato morfologico immodificabile e, quindi,condizione per l’irriducibilità del trattamento economico.Numero registro generale 3338/2024E’ evidente che le critiche del ricorrente, dietro l’invocazioneN umero sezionale 2788/2026Numero di raccolta generale 23992/2026formale di violazioni o false applicazioni di norme, nella sostanzaData pubblicazione 23/07/2026investono direttamente le valutazioni in fatto operate dallaCorte territoriale, sollecitando un accertamento di fatto diversoda quello compiuto dalla Corte territoriale che non è possibilerichiedere al Giudice di legittimità e, nel loro sviluppoargomentativo, operano un’inammissibile commistione fraquestioni di diritto e accertamenti di fatto che non èdenunciabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Peraltro, la doglianza non “dialoga” con la motivazioneproprio perché non illustra omissioni o errori nel percorsoargomentativo ma si limita ad offrire, reiterandola, una diversaricostruzione senza richiamare un mutamento della situazionefattuale come accertata e motivata dal giudice del gravame.

Nonvi è un’adeguata illustrazione di come si concreti l’error iniudicando rispetto a ciascuna di esse, con specifico confronto tral’interpretazione dell’enunciato normativo e le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata che si assumonoerrate, di modo che non è resa possibile l’operazione di correttasussunzione delle singole censure.3.Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deveessere respinto.4.La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segueil criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.5.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020).

P.Q.MNumero registro generale 3338/2024La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente aNl umero sezionale 2788/2026Numero di raccolta generale 23992/2026pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inData pubblicazione 23/07/2026€ 200,00 per esborsi ed € 2000,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 4 giugno 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];2788 - controricorrente -avverso la sentenza n. 3578/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 06/11/2023 R.G.N. 2926/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società [OSCURATO:SOCIETA],adiva il tribunale di Napoli per rivendicare il ticket corrisposto aNumero registro generale 3338/2024far data dal 2018, sospeso dalla società a seguito di recessoN umero sezionale 2788/2026Numero di raccolta generale 23992/2026unilaterale dall'accordo aziendale in precedenza siglato. IlData pubblicazione 23/07/2026tribunale di Napoli rigettava il ricorso. Avverso la sentenza deltribunale di Napoli proponeva impugnazione il lavoratore e, laCorte d'appello di Napoli, riformando integralmente la sentenzadi primo grado, accoglieva la domanda condannando la societàal pagamento delle somme di denaro a titolo di ticket “per idisagi riscontrati sul cantiere”.2. La Corte d'appello, partendo dal duplice orientamento intema di recesso unilaterale datoriale dall'accordo aziendale atempo indeterminato, evidenziava che la disdetta unilaterale diun accordo aziendale a tempo indeterminato che, in astratto, èlegittima, non può ritenersi tale in concreto se, contemplandoun’indennità corrisposta per particolari ragioni, finisca conl’integrare la stessa retribuzione e sia, pertanto, irriducibile (cosìcome avvenuto nel caso di specie). Secondo le argomentazionisviluppate dai giudici del gravame, adesive della prospettazionedel ricorrente, il ticket, come evincibile anche dalla determinadel Comune di Monte di Procida n. 117 del 22.08.2016, era voltoa compensare i disagi, nell’esecuzione della prestazionelavorativa, derivanti dalla peculiare conformazione geograficadel territorio comunale.3. Avverso la sentenza n. 3578/23, ha proposto ricorso perCassazione [OSCURATO:SOCIETA] affidandolo a due motivi. Resiste CastaldoVincenzo con controricorso. Entrambe le parti hanno depositatole memorie.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisioneNumero registro generale 3338/2024Numero sezionale 2788/20261. Con il primo motivo la società deduce la vioNluamzeiroo ndi era ccolta generale 23992/2026Data pubblicazione 23/07/2026dell’art. 1373 c.c. in combinato disposto con l'art. 1375 c.c.,integrante il vizio ex art. 360 c.p.c. n. 3.Secondo tale prospettazione la Corte di appello avrebbeerrato nel ritenere che il recesso unilaterale dagli accordiaziendali non fosse legittimo. In particolare, la società evidenziache la valorizzazione delle disposizioni sull’interpretazione di cuiagli artt. 1369 c.c. e 1366 c.c., integrerebbe una violazione dilegge in quanto determinante l’inoperatività delle previsioni dicui agli artt. 1373 c.c. e 1375 c.c., legittimanti il recessounilaterale da un accordo a tempo indeterminato, giusta ilprincipio di non perpetuità del vincolo obbligatorio.1.1. Secondo l’assunto della parte, l’incentivo, legato aldisagio per mancata fornitura di strutture necessarie al cambioabiti e servizi igienici, come dimostrato già nei precedenti gradi(cfr. doc. n. 5 fascicolo di primo grado), eliminata la situazionedi disagio, giustificava il recesso dall’accordo.1.2. Osserva il Collegio che il motivo come articolato èinfondato e deve essere respinto.Attraverso la censura in esame la parte ripropone leargomentazioni già formulate innanzi al giudice del gravame chesono state oggetto di analisi e vaglio critico incensurabile in sededi legittimità perché prive di qualsivoglia indicazione in ordinead eventuali profili omissivi dell’interpretazione offerta ma soloindicativi di una ricostruzione alternativa già vagliata ecensurata e, pertanto, non nuovamente proponibile.E’ pacifico il consolidato orientamento di questa Corte inordine alla recedibilità dall’accordo unilaterale, nei contratti didurata, secondo cui qualora il contratto collettivo non abbia unpredeterminato termine di efficacia, non può vincolare persempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso perNumero registro generale 3338/2024Numero sezionale 2788/2026vanificarsi la causa e la funzione sociale della contratNtuamzeiroo ndi era ccolta generale 23992/2026Data pubblicazione 23/07/2026collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su terminitemporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi suuna realtà socio-economica in continua evoluzione, sicché a talecontrattazione va estesa la regola, di generale applicazione neinegozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresentauna causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata atempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nelrispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzionedel contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. Neconsegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti deilavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole,sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimoniodel lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa odi una fase del rapporto già esaurita, e non anche quandovengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua dellaprecedente più favorevole regolamentazione (cfr. Cass.23105/2019).La Corte di appello, partendo proprio da tali principi conun’argomentazione ampia (cfr. pag. 4-5 sentenza) dellaclausola dell’accordo sindacale che giustificava l’erogazione delticket relativa ai “disagi riscontrati sul cantiere”, ha ritenuto conuna valutazione che attiene al merito del contenuto dellaclausola stessa, che essa fosse riferibile alla peculiareconformazione del territorio del comune di Monte di Procida,unica interpretazione validamente possibile, giusta la previsionedell’art. 1367 c.c.Del resto, il motivo di gravame non “dialoga” con il punto dimotivazione che esclude la possibile riconduzione della stessaalla monetizzazione dei DPI, in quanto, altrimenti, nulla ma silimita ad invocare la violazione dei principi non riscontrabileNumero registro generale 3338/2024Numero sezionale 2788/2026nella specie, proprio perché costituenti la premessa mNaugmgerioo dri era ccolta generale 23992/2026Data pubblicazione 23/07/2026del ragionamento condotto.2. Con il secondo motivo si invoca la violazione dell’art. 2103c.c. integrante, quale error in iudicando, il vizio ex art. 360c.p.c. n. 3. Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbeerrato nel ritenere che l’erogazione del ticket fosse qualificabilecome retribuzione intangibile e non modificabile in peius.Sostiene l’istante che l’erogazione dell’indennità non è certa nell'an ma è collegata a particolari condizioni di lavoro ed alpermanere di tali condizioni e, pertanto, sottratta al principio diirriducibilità.2.1.Il motivo è infondato e deve essere respinto.Le argomentazioni svolte a fondamento dello stesso nonassurgono a censure avverso la motivazione impugnata ma sibasano su un presupposto fattuale diverso da quello contenutonella motivazione e con il quale la società non si confronta.Secondo la [OSCURATO:SOCIETA]. il ticket sarebbe stato corrispostoper i disagi derivanti dalla non conformità degli spogliatoi, deiservizi igienici e degli impianti (cfr. pag. 8 del ricorso) la cuirimozione, essendo voce della retribuzione collegata allemodalità della stessa, è suscettibile di decurtazione perchériducibile.Nella motivazione, invece, la Corte, pur consapevole dellaricostruzione compiuta da parte ricorrente, ha fornito unadiversa interpretazione partendo da un presupposto fattualediverso: l’eziologia dell’emolumento aggiuntivo è collegata allaconformazione geografica del territorio, per quanto si evinceanche dal dato documentale richiamato (cfr. pag. 5 dellamotivazione) dato morfologico immodificabile e, quindi,condizione per l’irriducibilità del trattamento economico.Numero registro generale 3338/2024E’ evidente che le critiche del ricorrente, dietro l’invocazioneN umero sezionale 2788/2026Numero di raccolta generale 23992/2026formale di violazioni o false applicazioni di norme, nella sostanzaData pubblicazione 23/07/2026investono direttamente le valutazioni in fatto operate dallaCorte territoriale, sollecitando un accertamento di fatto diversoda quello compiuto dalla Corte territoriale che non è possibilerichiedere al Giudice di legittimità e, nel loro sviluppoargomentativo, operano un’inammissibile commistione fraquestioni di diritto e accertamenti di fatto che non èdenunciabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Peraltro, la doglianza non “dialoga” con la motivazioneproprio perché non illustra omissioni o errori nel percorsoargomentativo ma si limita ad offrire, reiterandola, una diversaricostruzione senza richiamare un mutamento della situazionefattuale come accertata e motivata dal giudice del gravame. Nonvi è un’adeguata illustrazione di come si concreti l’error iniudicando rispetto a ciascuna di esse, con specifico confronto tral’interpretazione dell’enunciato normativo e le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata che si assumonoerrate, di modo che non è resa possibile l’operazione di correttasussunzione delle singole censure.3.Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deveessere respinto.4.La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segueil criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.5.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020). P.Q.MNumero registro generale 3338/2024La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente aNl umero sezionale 2788/2026Numero di raccolta generale 23992/2026pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inData pubblicazione 23/07/2026€ 200,00 per esborsi ed € 2000,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 4 giugno 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23992/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris