CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48965/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha parzialmente riformato la condanna del ricorrente riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 217 L. fall., irrogando la pena di mesi sei di reclusione nonché applicando le pene accessorie di cui all'ultimo comma dello stesso articolo per la durata di mesi sei; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 43, comma 3, cod. pen. e il correlato vizio motivazionale della sentenza impugnata in punto di attribuzione all'imputato della resporsabilità a titolo di colpa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale non si sarebbe limitata a dare una diversa qualificazione giuridica al fatto di reato ascritto al ricorrente ma avrebbe fondato la sua motivazione su un fatto naturalistico non coincidente con quello contestato, è affetto da manifesta infondatezza: la riqualificazione in esame - come compiutamente argomentato dalla sentenza impugnata (vedi pag. 6 e 7 della sentenza impugnata) - non risulta lesiva del diritto alla difesa in quanto operante nei limiti di quanto già storicamente accertato dalla sentenza di primo grado e, peraltro, conseguente all'accoglimento del secondo motivo di appello proposto dall'imputato; Considerato che il terzo motivo di ricorso, affereni:e al trattamento sanzionatorio e all'erronea applicazione dei criteri enucleati all'art. 133 cod. pen., è generico perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Considerato che il quarto ed ultimo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è inedito in quanto non prev amente oggetto di motivo di doglianza in sede di appello e, pertanto, non proponibile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammen