CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 maggio 2024
Cassazione n. 32772/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 3968/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 10688 / 24 /20 17 , depositata il 15 dicembre 2017. Visto l’atto depositato il 2 maggio 2024con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il P