CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024
Cassazione n. 44862/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110-629 cod. pen. per quanto attiene alla sussistenza di un rilevante apporto causale, non è consentito in sede di legittimità, in quanto diretto ad ottenere una nuova ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ritenendo che: a) la persona offesa ha effettuato un riconoscimento fotografico, individuando l'imputata e il Belaabdouni come i responsabili del reato; b) l'imputata ha partecipato attivamente alla rapina, avendo prelevato i generi alimentari sottratti alla vittima, senza che il suo tentativo di "tenere buono" il còrreo possa qualificarsi come desistenza e senza che emerga costrizione nei suoi confronti (pp. 6-7); che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., è parimenti meramente fattuale e manifestamente infondato, alla luce del logico apparato argomentativo della doppia conforme pronuncia di condanna (la sentenza di appello sottolinea che, poco prima, i due coimputati erano già entrati nello stesso negozio e Belaabdouni aveva già brandito verso la persona offesa un'altra arma e quella di primo grado riporta l'osservazione della polizia giudiziaria secondo cui l'imputato avrebbe prelevato la pistola dal vano dello scooter davanti alla ricorrente); che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza della recidiva qualificata, non è consentito ed è manifestamente infondato, poiché i giudici di merito ricostruiscono concordemente, con adeguata argomentazione, la sequenza recidivante che lega - quale fattore criminogeno - i plurimi precedenti, per reati contro il patrimonio, contro la persona, contro l'amministrazione della giustizia, in violazione del T.U. in materia di stupefacenti, al delitto per cui si procede, evidenziando la maggiore pericolosità per la collettività, in assenza del minimo segno di resipiscenza (p. 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 29 ottobre 2024 Il Consigliere estensore I