CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 18402/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MACEDONIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 27/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Ancona in data 16/10/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 commi primo e terzo n. 1 cod. pen. Considerando che i motivi di ricorso, che contestano la mancanza della motivazione in relazione all'omessa disamina di una o più risultanze probatorie acquisite, nonché il vizio di travisamento probatorio per omessa acquisizione di prova decisiva, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con cui il ricorrente oblitera totalmente il confronto: si veda, in particolare, pag. 5 e ss. della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale, in linea con la motivazione del Tribunale, ha dato congruamente conto della valutazione sulle risultanze probatorie, da cui è emersa la penale responsabilità dell'imputato, fondata sulle attendibili dichiarazioni dello p.o., confermate peraltro dalla stessa versione del ricorrente che, depurata dalle palesi inverosimiglianze, ha riscontrato pienamente quella della donna; versione, questa, avvalorata non soltanto dalle parziali ammissioni di addebito del prevenuto, ma anche da riscontri esterni e dai documenti in atti, che hanno smentito le invocate incongruenze paventate dalla difesa riguardo al narrato della parte offesa. In tal senso, la doglianza difensiva circa la supposta inattendibilità della p.o., deve ritenersi inconferente, posto che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della p.o. seguito dai giudici di merito, appare conforme ai criteri dettati da questa Suprema Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); osservato, altresì, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto col ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd. "doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; letta la memoria difensiva del 13/03/2023, priva di rilievo ai fini dell'ammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom