CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19271/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Ancona ne ha confermato la responsabilità dell'imputato per i reati di furto aggravato, tentato furto in abitazione aggravato e ricettazione. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - con il primo il ricorrente denuncia, in relazione al capo e) seconda parte dell'imputazione, vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della componente soggettiva del reato di tentato furto in abitazione ed alla prova dell'ingresso furtivo nel luogo di privata dimora; mentre, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione al capo c), vizio di motivazione in ordine alla valutazione di consapevolezza della provenienza illecita del bene da parte dell'imputato - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, perché tese ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4-5 della sentenza impugnata). Infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esdusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende