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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21863/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione degli artt. 337 e 393 bis cod. pen. e il vizio della motivazione della sentenza impugnata sul punto; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta argomentatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta sorretto da una sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive, e, comunque, si risolve in un inammissibile sollecitazione ad un rinnovato esame del merito della regiudicanda nel giudizio di legittimità; Considerato che il secondo motivo, relativo al vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di una censura proposta nell'atto di appello e già adeguatamente vagliata e disattesa con congrui e corretti argomenti giuridici da parte della Corte di appello, anche in ragione della gravitò delle lesioni cagionate dalla condotta dell'imputato; Rilevato che il ricorrente ha ribadito le proprie censure nella memoria depositata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione degli artt. 337 e 393 bis cod. pen. e il vizio della motivazione della sentenza impugnata sul punto; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta argomentatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta sorretto da una sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive, e, comunque, si risolve in un inammissibile sollecitazione ad un rinnovato esame del merito della regiudicanda nel giudizio di legittimità; Considerato che il secondo motivo, relativo al vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di una censura proposta nell'atto di appello e già adeguatamente vagliata e disattesa con congrui e corretti argomenti giuridici da parte della Corte di appello, anche in ragione della gravitò delle lesioni cagionate dalla condotta dell'imputato; Rilevato che il ricorrente ha ribadito le proprie censure nella memoria depositata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3
Sentenza Cassazione n. 21863/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris