CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 05662/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di Novara dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in quanto non prende posizione sull’argomento speso nel provvedimento impugnato, secondo cui il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Novara del 28 marzo 2013, e quello successivo del 23 maggio 2016, sono stati ormai ottemperati spontaneamente dalla direzione della casa circondariale di Novara, che ha modificato il regolamento interno per conformarsi alla decisione del magistrato, talchè nulla residua da ottemperare; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 [OSCURATO:PERSONA]