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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15195/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroBanca [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocatoMassimo Luconi;controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Curti;intervenienteavverso la sentenza n. 648/2020 depositata il 16 marzo 2020 dellaCorte di appello di Firenze.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 2026 dalSez.

I – RG 25506/2020camera di consiglio 1.4.2026 1Numero registro generale 25506/2020Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 15195/2026Data pubblicazione 20/05/2026consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta Ediltutto, ha evocatoin giudizio [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. per sentirecondannata quest’ultima alla restituzione di somme che ha asseritoessergli state illegittimamente addebitate su alcuni conti correntiintrattenuti col detto istituto di credito.Nella resistenza della banca, il Tribunale di Firenze, a seguitodell’esperimento di consulenza tecnica d’ufficio, ha respinto la domanda2. ─ Il successivo giudizio di gravame è stato definito consentenza del 16 marzo 2020, con cui la Corte di appello di Firenze harespinto la proposta impugnazione.3. ― Meacci ricorre per cassazione, facendo valere sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.Nel corso del giudizio di legittimità è intervenuta [OSCURATO:PERSONA].p.a., quale asserita avente causa di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].L’intervento è stato successivamente rinunciato con atto del 20 febbraio2024: nell’occasione la società ha precisato di non essere in realtàsubentrata nella posizione della controricorrente.Sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 112, 115, 116, 196 c.p.c. e 2697 c.c..

Secondol’istante, la Corte di appello avrebbe «confuso l'onere probatorio acarico del correntista di produrre la documentazione per il ricalcolo deiconti correnti con l'inesistente onere probatorio a carico del correntistadi produrre tutti gli estratti di conto corrente dall'apertura dello stessofino alla sua chiusura».

Si sostiene, in proposito, che il correntista benpossa aspirare a un ricalcolo del saldo a partire da una data successivaSez.

I – RG 25506/2020camera di consiglio 1.4.2026 2Numero registro generale 25506/2020Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 15195/2026Data pubblicazione 20/05/2026all'inizio del rapporto.

Si rileva, inoltre, che la Corte di appello nonavrebbe dovuto respingere la domanda, ma disporre, piuttosto, ilrinnovo della consulenza tecnica «con quesiti e criteri ritenuti corretti».Il motivo ― che è incentrato sul tema dell’onere della provagravante sull’attore in ripetizione ― è nel complesso infondato.Le doglianze investono la sentenza impugnata nella parte in cuila Corte di appello, preso atto dell’incompletezza degli estratti conto,ha, da un lato, ritenuto che l’onere probatorio incombente su Meaccinon potesse dirsi assolto e, dall’altro, reputato infondata la richiesta dirinnovo della consulenza tecnica, posto che la stessa non potevaconsiderarsi un mezzo di prova, essendo finalizzata a coadiuvare ilgiudice nella valutazione di elementi di prova già acquisiti.Nella fattispecie in esame la documentazione dellemovimentazioni del rapporto era sicuramente incompleta.

Come ricordalo stesso ricorrente (pag. 22 del ricorso), risultavano mancanti gliestratti conto dal 31 dicembre 1984 al 30 settembre 1992, periodo conriferimento al quale erano state prodotte le pagine del libro giornale cheindicava l’addebito degli interessi passivi (documentazione, questa, chenon può di certo equipararsi alla precisa rendicontazione delle occorsemovimentazioni); l’istante deduce, poi, di aver prodotto gli estratticonto dal 31 dicembre 1992 al 31 gennaio 1999: ma i rapporti risultanoessersi estinti nel settembre del 1999 (cfr. sentenza impugnata, pag.4, e ricorso, pag. 2): di talché il deficit probatorio appare riferibile ancheall’ultimo periodo in cui i conti correnti sono stati in vita.La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principioper cui chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte,e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo perla somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza diuna causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume nondovuta (Cass. 23 novembre 2022, n. 34427; Cass. 12 giugno 2020, n.11294): ciò significa che compete al correntista attore in ripetizioneSez.

I – RG 25506/2020camera di consiglio 1.4.2026 3Numero registro generale 25506/2020Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 15195/2026Data pubblicazione 20/05/2026fornire la prova dei movimenti del conto (Cass. 3 dicembre 2018, n.31187).

Che il correntista possa domandare la rideterminazione delsaldo a partire da una certa data è d’altro canto escluso: quello di contocorrente è infatti un contratto unitario che dà luogo ad un unicorapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi(si veda, anche se nella prospettiva della decorrenza del termineprescrizionale, Cass. 9 aprile 1984, n. 2262), posto che le operazioni diversamento e di prelievo non integrano distinti ed autonomi rapporti didebito e credito reciproci tra banca e cliente (Cass. 26 maggio 2016, n.10941).

Non può credersi, allora, che il correntista abbia facoltà dimodulare la propria iniziativa giudiziaria escludendo da essa alcune fasidella durata del rapporto e chiedere che la verifica degli accrediti e degliaddebiti si concentri nei residui periodi, onde ottenere il pagamento delsaldo rielaborato con riguardo a questi ultimi segmenti temporali: unatale soluzione risulterebbe in contraddizione con la richiamata unitarietàdel rapporto di conto corrente; essa, poi, veicolerebbe risultatipotenzialmente incongrui, in quanto consentirebbe al correntista diottenere il pagamento di somme nonostante l’andamento complessivodel conto abbia generato un saldo che è per lui negativo.La censura relativa al rinnovo della consulenza tecnica non coglie,poi, nel segno.

L’attività in questione è stata negata avendo riguardoalla carenza del quadro probatorio.

Ebbene, per un verso, in terminigenerali, la consulenza tecnica è legittimamente negata qualora la partetenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni oofferte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa allaricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 31 marzo2025, n. 8498; Cass. 12 aprile 2019, n. 10373); per altro verso, rientranei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazionedell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, disentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovverodi rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare delSez.

I – RG 25506/2020camera di consiglio 1.4.2026 4Numero registro generale 25506/2020Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 15195/2026Data pubblicazione 20/05/2026giudice e l'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede dilegittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logicie giuridici (Cass. 24 gennaio 2019, n. 2103; Cass. 30 marzo 2010, n.7622).Da ultimo, l’evocazione, da parte del ricorrente, degli artt. 115 e116 c.p.c., non ha fondamento: infatti, per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― in assenzadi diversa indicazione normativa ― secondo il suo «prudenteapprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento(Cass. Sez.

U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n.16016; cfr. pure Cass. 14 aprile 2025, n. 9731).2. ― Col secondo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 196 c.p.c. e 2697 c.c..

Sicensura la sentenza impugnata per aver affermato che la mancatariproposizione di una specifica conclusione e di eventuali richiesteistruttorie si considerano abbandonate se non reiterate all’udienza diprecisazione delle conclusioni; si espongono le ragioni per le quali taleenunciazione, riferita alla richiesta di supplemento di consulenzatecnica, non possa dirsi appropriata.

Viene inoltre rilevato che nel corsodel giudizio di primo grado erano state espletate due consulenzeSez.

I – RG 25506/2020camera di consiglio 1.4.2026 5Numero registro generale 25506/2020Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 15195/2026Data pubblicazione 20/05/2026tecnico-contabili redatte «sulla base dell'ampio materiale documentaleprobatorio prodotto da parte attrice, acquisito agli atti, valutato dalc.t.u., e mai contestato dalla banca convenuta»; secondo il ricorrentetale produzione documentale era stata indebitamente ignorata e ciòcontrasterebbe col principio di acquisizione della prova che impone algiudice di tener conto, per la decisione, di tutto il materiale probatoriorefluito nel processo.Il motivo è inammissibile.La censura vertente sulla mancata reiterazione della richiesta delsupplemento di consulenza non è concludente: la Corte di appello haaccertato, infatti, che il correntista non aveva prodotto ladocumentazione necessaria a supportare la propria domanda e, comesi è detto, il c.t.u. non avrebbe potuto rimediare a tale carenzaprobatoria (come puntualmente evidenziato dalla Corte di merito: pag.7 della sentenza impugnata).

In tale quadro processuale, pertanto, ilsupplemento dell’indagine peritale non andava comunque disposto.In ragione della richiamata assenza di elementi probatori atti arendere possibile la completa ricostruzione dell’andamento del conto(con conseguente rielaborazione del saldo di chiusura dello stesso) nonsi vede, poi, come possa imputarsi al Giudice di appello la violazione delprincipio di acquisizione probatoria.

Già si è detto della denunciataviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Nulla hanno a che vedere conl’apprezzamento della prova, poi, le norme di cui agli artt. 112, 113,196 c.p.c. e 2697 c.c., che sono evocate, insieme agli artt. 115 e 116c.p.c., nella rubrica del motivo.3. ― Col terzo mezzo si oppone la violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 115, 116, 210 c.p.c. e 2697 c.c..

Il ricorrente assumeche la sua domanda andava accolta, avendo riguardo alla mole degliestratti conto prodotti, e torna ad affermare che il correntista avrebbe«la possibilità di ricalcolare i conti correnti anche per un periodosuccessivo alla loro apertura».

Critica, inoltre, la sentenza impugnataSez.

I – RG 25506/2020camera di consiglio 1.4.2026 6Numero registro generale 25506/2020Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 15195/2026Data pubblicazione 20/05/2026in un suo preciso passaggio: quello in cui è stato rilevato che egli nonaveva documentato di aver richiesto all'istituto di credito ladocumentazione inerente i rapporti intrattenuti con la banca; ilricorrente odierno osserva, in proposito, che con due distinte lettereraccomandate dell'8 luglio 2005 aveva richiesto alla controparte odierna«la documentazione per il ricalcolo dei conti correnti».Per la prima doglienza vale quanto osservato trattando il primomotivo di ricorso.La questione posta con la seconda censura attiene all’istanza diesibizione che la Corte di appello ha disatteso per più ordini di motivi:prima di tutto perché la stessa, implicitamente respinta, non era statariproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni (pag. 9 dellasentenza impugnata).

Tale ratio decidendi non è stata specificamenteimpugnata, e tanto rende inammissibile la deduzione svolta (Cass. 18giugno 2019, n. 16314; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293).Anche questo motivo deve essere dunque disatteso.4. ― Il quarto e il quinto motivo di ricorso sono svolticongiuntamente; a quanto pare, l’impugnazione si dirige, qui, contro ladecisione assunta dalla Corte distrettuale con riferimento a due distintimotivi di appello: il quarto e il quinto.

L’istante lamenta la mancatapronuncia su questi ultimi due motivi di gravame, vertenti sul lamentatosuperamento del tasso soglia e sul termine di prescrizione.La Corte di appello ha osservato, sul punto, che i due motivirestavano «assorbiti essendo inerenti al quantum debeatur».I due motivi di ricorso sono inammissibili.In primo luogo, se ne rileva la carenza di specificità, in quanto nelgiudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, aisensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di meritosia stato investito di una domanda o eccezione autonomamenteapprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altroverso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso perSez.

I – RG 25506/2020camera di consiglio 1.4.2026 7Numero registro generale 25506/2020Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 15195/2026Data pubblicazione 20/05/2026cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassuntodel relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'attodifensivo o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano stateproposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi: pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, laCorte di cassazione, quale giudice del «fatto processuale», intanto puòesaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanzaal principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena diinammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, nonessendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma soloalla verifica degli stessi (Cass. 14 ottobre 2021, n. 28072; Cass. 4 luglio2014, n. 15367).In secondo luogo, il ricorrente mostra comunque di non cogliereil senso della decisione assunta dalla Corte di appello: questa ha infattiinteso affermare che, non potendo la domanda di ripetizione essereaccolta, stante la riscontrata mancanza di una esaurientedocumentazione delle movimentazioni del conto, le questioni relative alsuperamento del tasso soglia e alla prescrizione non andavanoaffrontate; come è del tutto evidente, infatti, una volta esclusa, per laragione detta, la possibilità di rielaborare i saldi, non aveva alcun sensochiedersi quali fossero gli interessi usurari e da quale momentooperasse la prescrizione del diritto di ripetizione del correntista.5. ― Il sesto e ultimo motivo denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, 116, 196 c.p.c. e 2697 c.c..

Si torna acriticare la decisione della Corte territoriale siccome basatasull’incompletezza della documentazione relativa all’andamento deirapporti di conto corrente e si deduce che esso ricorrente non aveva«contestato i quesiti e le risultanze della seconda consulenza tecnicad'ufficio perché effettuata dal primo estratto conto disponibile partendodal saldo pari a zero».Sez.

I – RG 25506/2020camera di consiglio 1.4.2026 8Numero registro generale 25506/2020Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 15195/2026Data pubblicazione 20/05/2026Il motivo è inammissibile.La Corte di merito ha evidenziato che la seconda relazioneperitale era stata «dichiarata di nessun valore ai fini della decisione delgiudizio» non in ragione dei quesiti posti al consulente tecnico, basatisul principio del saldo zero, inapplicabile nel caso di specie, ma in forzadella incompletezza della documentazione prodotta inerente ai rapportioggetto di causa.Rispetto a tale argomentare, che dà puntualmente ragione dellascelta, da parte della Corte merito, di ritenere inutilizzabili le risultanzedel secondo elaborato peritale, non vale opporre che il ricorrente avevaprestato adesione ai quesiti e all’accertamento dell’ausiliario, in quantotali evenienze non privavano di certo la Corte di appello del potere-dovere di apprezzare la rilevanza dell’operato del c.t.u. collocandolo nelpiù ampio quadro delle risultanze di causa.

In termini generali, infatti,le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hannoefficacia vincolante per il giudice, potendo egli legittimamentedisattenderle attraverso una valutazione critica; e sebbene sia vero chetale valutazione deve essere ancorata alle risultanze processuali erisultare congruamente e logicamente motivata, indicando gli elementidi cui il giudice si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui qualiil consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri divalutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisionecontrastante con il parere del c.t.u. (Cass. 3 marzo 2011, n. 5148), èaltrettanto vero che, da un lato, parte ricorrente non ha sollevato, colmezzo di censura in esame, una doglianza motivazionale e che,dall’altro, la Corte territoriale ha comunque spiegato perché nonpotesse tenersi conto dell’operato dell’ausiliario.

Mette conto diaggiungere che la decisione adottata si rivela pure corretta in diritto, inquanto il criterio del c.d. saldo zero opera nelle cause promosse dallabanca, e non dal correntista (cfr. per tutte, Cass. 2 maggio 2019, n.11543).Sez.

I – RG 25506/2020camera di consiglio 1.4.2026 9Numero registro generale 25506/2020Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 15195/2026Data pubblicazione 20/05/20266. ― Il ricorso è respinto.7. ― Le spese processuali seguono la soccombenza tra ricorrentee controricorrente, mentre nei rapporti tra Meacci e l’intervenientepossono senz’altro compensarsi.

P.Q.MLa Corterigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; compensa le spese tra il ricorrente el’interveniente; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 1 aprile 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez.

I – RG 25506/2020camera di consiglio 1.4.2026 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroBanca [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocatoMassimo Luconi;controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Curti;intervenienteavverso la sentenza n. 648/2020 depositata il 16 marzo 2020 dellaCorte di appello di Firenze.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 2026 dalSez. I – RG 25506/2020camera di consiglio 1.4.2026 1Numero registro generale 25506/2020Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 15195/2026Data pubblicazione 20/05/2026consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta Ediltutto, ha evocatoin giudizio [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. per sentirecondannata quest’ultima alla restituzione di somme che ha asseritoessergli state illegittimamente addebitate su alcuni conti correntiintrattenuti col detto istituto di credito.Nella resistenza della banca, il Tribunale di Firenze, a seguitodell’esperimento di consulenza tecnica d’ufficio, ha respinto la domanda2. ─ Il successivo giudizio di gravame è stato definito consentenza del 16 marzo 2020, con cui la Corte di appello di Firenze harespinto la proposta impugnazione.3. ― Meacci ricorre per cassazione, facendo valere sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.Nel corso del giudizio di legittimità è intervenuta [OSCURATO:PERSONA].p.a., quale asserita avente causa di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].L’intervento è stato successivamente rinunciato con atto del 20 febbraio2024: nell’occasione la società ha precisato di non essere in realtàsubentrata nella posizione della controricorrente.Sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 112, 115, 116, 196 c.p.c. e 2697 c.c.. Secondol’istante, la Corte di appello avrebbe «confuso l'onere probatorio acarico del correntista di produrre la documentazione per il ricalcolo deiconti correnti con l'inesistente onere probatorio a carico del correntistadi produrre tutti gli estratti di conto corrente dall'apertura dello stessofino alla sua chiusura». Si sostiene, in proposito, che il correntista benpossa aspirare a un ricalcolo del saldo a partire da una data successivaSez. I – RG 25506/2020camera di consiglio 1.4.2026 2Numero registro generale 25506/2020Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 15195/2026Data pubblicazione 20/05/2026all'inizio del rapporto. Si rileva, inoltre, che la Corte di appello nonavrebbe dovuto respingere la domanda, ma disporre, piuttosto, ilrinnovo della consulenza tecnica «con quesiti e criteri ritenuti corretti».Il motivo ― che è incentrato sul tema dell’onere della provagravante sull’attore in ripetizione ― è nel complesso infondato.Le doglianze investono la sentenza impugnata nella parte in cuila Corte di appello, preso atto dell’incompletezza degli estratti conto,ha, da un lato, ritenuto che l’onere probatorio incombente su Meaccinon potesse dirsi assolto e, dall’altro, reputato infondata la richiesta dirinnovo della consulenza tecnica, posto che la stessa non potevaconsiderarsi un mezzo di prova, essendo finalizzata a coadiuvare ilgiudice nella valutazione di elementi di prova già acquisiti.Nella fattispecie in esame la documentazione dellemovimentazioni del rapporto era sicuramente incompleta. Come ricordalo stesso ricorrente (pag. 22 del ricorso), risultavano mancanti gliestratti conto dal 31 dicembre 1984 al 30 settembre 1992, periodo conriferimento al quale erano state prodotte le pagine del libro giornale cheindicava l’addebito degli interessi passivi (documentazione, questa, chenon può di certo equipararsi alla precisa rendicontazione delle occorsemovimentazioni); l’istante deduce, poi, di aver prodotto gli estratticonto dal 31 dicembre 1992 al 31 gennaio 1999: ma i rapporti risultanoessersi estinti nel settembre del 1999 (cfr. sentenza impugnata, pag.4, e ricorso, pag. 2): di talché il deficit probatorio appare riferibile ancheall’ultimo periodo in cui i conti correnti sono stati in vita.La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principioper cui chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte,e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo perla somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza diuna causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume nondovuta (Cass. 23 novembre 2022, n. 34427; Cass. 12 giugno 2020, n.11294): ciò significa che compete al correntista attore in ripetizioneSez. I – RG 25506/2020camera di consiglio 1.4.2026 3Numero registro generale 25506/2020Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 15195/2026Data pubblicazione 20/05/2026fornire la prova dei movimenti del conto (Cass. 3 dicembre 2018, n.31187). Che il correntista possa domandare la rideterminazione delsaldo a partire da una certa data è d’altro canto escluso: quello di contocorrente è infatti un contratto unitario che dà luogo ad un unicorapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi(si veda, anche se nella prospettiva della decorrenza del termineprescrizionale, Cass. 9 aprile 1984, n. 2262), posto che le operazioni diversamento e di prelievo non integrano distinti ed autonomi rapporti didebito e credito reciproci tra banca e cliente (Cass. 26 maggio 2016, n.10941). Non può credersi, allora, che il correntista abbia facoltà dimodulare la propria iniziativa giudiziaria escludendo da essa alcune fasidella durata del rapporto e chiedere che la verifica degli accrediti e degliaddebiti si concentri nei residui periodi, onde ottenere il pagamento delsaldo rielaborato con riguardo a questi ultimi segmenti temporali: unatale soluzione risulterebbe in contraddizione con la richiamata unitarietàdel rapporto di conto corrente; essa, poi, veicolerebbe risultatipotenzialmente incongrui, in quanto consentirebbe al correntista diottenere il pagamento di somme nonostante l’andamento complessivodel conto abbia generato un saldo che è per lui negativo.La censura relativa al rinnovo della consulenza tecnica non coglie,poi, nel segno. L’attività in questione è stata negata avendo riguardoalla carenza del quadro probatorio. Ebbene, per un verso, in terminigenerali, la consulenza tecnica è legittimamente negata qualora la partetenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni oofferte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa allaricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 31 marzo2025, n. 8498; Cass. 12 aprile 2019, n. 10373); per altro verso, rientranei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazionedell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, disentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovverodi rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare delSez. I – RG 25506/2020camera di consiglio 1.4.2026 4Numero registro generale 25506/2020Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 15195/2026Data pubblicazione 20/05/2026giudice e l'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede dilegittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logicie giuridici (Cass. 24 gennaio 2019, n. 2103; Cass. 30 marzo 2010, n.7622).Da ultimo, l’evocazione, da parte del ricorrente, degli artt. 115 e116 c.p.c., non ha fondamento: infatti, per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― in assenzadi diversa indicazione normativa ― secondo il suo «prudenteapprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento(Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n.16016; cfr. pure Cass. 14 aprile 2025, n. 9731).2. ― Col secondo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 196 c.p.c. e 2697 c.c.. Sicensura la sentenza impugnata per aver affermato che la mancatariproposizione di una specifica conclusione e di eventuali richiesteistruttorie si considerano abbandonate se non reiterate all’udienza diprecisazione delle conclusioni; si espongono le ragioni per le quali taleenunciazione, riferita alla richiesta di supplemento di consulenzatecnica, non possa dirsi appropriata. Viene inoltre rilevato che nel corsodel giudizio di primo grado erano state espletate due consulenzeSez. I – RG 25506/2020camera di consiglio 1.4.2026 5Numero registro generale 25506/2020Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 15195/2026Data pubblicazione 20/05/2026tecnico-contabili redatte «sulla base dell'ampio materiale documentaleprobatorio prodotto da parte attrice, acquisito agli atti, valutato dalc.t.u., e mai contestato dalla banca convenuta»; secondo il ricorrentetale produzione documentale era stata indebitamente ignorata e ciòcontrasterebbe col principio di acquisizione della prova che impone algiudice di tener conto, per la decisione, di tutto il materiale probatoriorefluito nel processo.Il motivo è inammissibile.La censura vertente sulla mancata reiterazione della richiesta delsupplemento di consulenza non è concludente: la Corte di appello haaccertato, infatti, che il correntista non aveva prodotto ladocumentazione necessaria a supportare la propria domanda e, comesi è detto, il c.t.u. non avrebbe potuto rimediare a tale carenzaprobatoria (come puntualmente evidenziato dalla Corte di merito: pag.7 della sentenza impugnata). In tale quadro processuale, pertanto, ilsupplemento dell’indagine peritale non andava comunque disposto.In ragione della richiamata assenza di elementi probatori atti arendere possibile la completa ricostruzione dell’andamento del conto(con conseguente rielaborazione del saldo di chiusura dello stesso) nonsi vede, poi, come possa imputarsi al Giudice di appello la violazione delprincipio di acquisizione probatoria. Già si è detto della denunciataviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Nulla hanno a che vedere conl’apprezzamento della prova, poi, le norme di cui agli artt. 112, 113,196 c.p.c. e 2697 c.c., che sono evocate, insieme agli artt. 115 e 116c.p.c., nella rubrica del motivo.3. ― Col terzo mezzo si oppone la violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 115, 116, 210 c.p.c. e 2697 c.c.. Il ricorrente assumeche la sua domanda andava accolta, avendo riguardo alla mole degliestratti conto prodotti, e torna ad affermare che il correntista avrebbe«la possibilità di ricalcolare i conti correnti anche per un periodosuccessivo alla loro apertura». Critica, inoltre, la sentenza impugnataSez. I – RG 25506/2020camera di consiglio 1.4.2026 6Numero registro generale 25506/2020Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 15195/2026Data pubblicazione 20/05/2026in un suo preciso passaggio: quello in cui è stato rilevato che egli nonaveva documentato di aver richiesto all'istituto di credito ladocumentazione inerente i rapporti intrattenuti con la banca; ilricorrente odierno osserva, in proposito, che con due distinte lettereraccomandate dell'8 luglio 2005 aveva richiesto alla controparte odierna«la documentazione per il ricalcolo dei conti correnti».Per la prima doglienza vale quanto osservato trattando il primomotivo di ricorso.La questione posta con la seconda censura attiene all’istanza diesibizione che la Corte di appello ha disatteso per più ordini di motivi:prima di tutto perché la stessa, implicitamente respinta, non era statariproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni (pag. 9 dellasentenza impugnata). Tale ratio decidendi non è stata specificamenteimpugnata, e tanto rende inammissibile la deduzione svolta (Cass. 18giugno 2019, n. 16314; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293).Anche questo motivo deve essere dunque disatteso.4. ― Il quarto e il quinto motivo di ricorso sono svolticongiuntamente; a quanto pare, l’impugnazione si dirige, qui, contro ladecisione assunta dalla Corte distrettuale con riferimento a due distintimotivi di appello: il quarto e il quinto. L’istante lamenta la mancatapronuncia su questi ultimi due motivi di gravame, vertenti sul lamentatosuperamento del tasso soglia e sul termine di prescrizione.La Corte di appello ha osservato, sul punto, che i due motivirestavano «assorbiti essendo inerenti al quantum debeatur».I due motivi di ricorso sono inammissibili.In primo luogo, se ne rileva la carenza di specificità, in quanto nelgiudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, aisensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di meritosia stato investito di una domanda o eccezione autonomamenteapprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altroverso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso perSez. I – RG 25506/2020camera di consiglio 1.4.2026 7Numero registro generale 25506/2020Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 15195/2026Data pubblicazione 20/05/2026cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassuntodel relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'attodifensivo o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano stateproposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi: pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, laCorte di cassazione, quale giudice del «fatto processuale», intanto puòesaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanzaal principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena diinammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, nonessendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma soloalla verifica degli stessi (Cass. 14 ottobre 2021, n. 28072; Cass. 4 luglio2014, n. 15367).In secondo luogo, il ricorrente mostra comunque di non cogliereil senso della decisione assunta dalla Corte di appello: questa ha infattiinteso affermare che, non potendo la domanda di ripetizione essereaccolta, stante la riscontrata mancanza di una esaurientedocumentazione delle movimentazioni del conto, le questioni relative alsuperamento del tasso soglia e alla prescrizione non andavanoaffrontate; come è del tutto evidente, infatti, una volta esclusa, per laragione detta, la possibilità di rielaborare i saldi, non aveva alcun sensochiedersi quali fossero gli interessi usurari e da quale momentooperasse la prescrizione del diritto di ripetizione del correntista.5. ― Il sesto e ultimo motivo denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, 116, 196 c.p.c. e 2697 c.c.. Si torna acriticare la decisione della Corte territoriale siccome basatasull’incompletezza della documentazione relativa all’andamento deirapporti di conto corrente e si deduce che esso ricorrente non aveva«contestato i quesiti e le risultanze della seconda consulenza tecnicad'ufficio perché effettuata dal primo estratto conto disponibile partendodal saldo pari a zero».Sez. I – RG 25506/2020camera di consiglio 1.4.2026 8Numero registro generale 25506/2020Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 15195/2026Data pubblicazione 20/05/2026Il motivo è inammissibile.La Corte di merito ha evidenziato che la seconda relazioneperitale era stata «dichiarata di nessun valore ai fini della decisione delgiudizio» non in ragione dei quesiti posti al consulente tecnico, basatisul principio del saldo zero, inapplicabile nel caso di specie, ma in forzadella incompletezza della documentazione prodotta inerente ai rapportioggetto di causa.Rispetto a tale argomentare, che dà puntualmente ragione dellascelta, da parte della Corte merito, di ritenere inutilizzabili le risultanzedel secondo elaborato peritale, non vale opporre che il ricorrente avevaprestato adesione ai quesiti e all’accertamento dell’ausiliario, in quantotali evenienze non privavano di certo la Corte di appello del potere-dovere di apprezzare la rilevanza dell’operato del c.t.u. collocandolo nelpiù ampio quadro delle risultanze di causa. In termini generali, infatti,le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hannoefficacia vincolante per il giudice, potendo egli legittimamentedisattenderle attraverso una valutazione critica; e sebbene sia vero chetale valutazione deve essere ancorata alle risultanze processuali erisultare congruamente e logicamente motivata, indicando gli elementidi cui il giudice si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui qualiil consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri divalutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisionecontrastante con il parere del c.t.u. (Cass. 3 marzo 2011, n. 5148), èaltrettanto vero che, da un lato, parte ricorrente non ha sollevato, colmezzo di censura in esame, una doglianza motivazionale e che,dall’altro, la Corte territoriale ha comunque spiegato perché nonpotesse tenersi conto dell’operato dell’ausiliario. Mette conto diaggiungere che la decisione adottata si rivela pure corretta in diritto, inquanto il criterio del c.d. saldo zero opera nelle cause promosse dallabanca, e non dal correntista (cfr. per tutte, Cass. 2 maggio 2019, n.11543).Sez. I – RG 25506/2020camera di consiglio 1.4.2026 9Numero registro generale 25506/2020Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 15195/2026Data pubblicazione 20/05/20266. ― Il ricorso è respinto.7. ― Le spese processuali seguono la soccombenza tra ricorrentee controricorrente, mentre nei rapporti tra Meacci e l’intervenientepossono senz’altro compensarsi. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; compensa le spese tra il ricorrente el’interveniente; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 1 aprile 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 25506/2020camera di consiglio 1.4.2026 10
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