CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 16279/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del 22 aprile 2021, il difensore del cittadino egiziano [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro l'ordinanza della Corte di appello di Roma del 7 aprile 2021 che - in sede di reclamo contro l'ordinanza pronunciata il 10 giugno 2019 da altra sezione della medesima Corte di appello - ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato proposta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 2. La dichiarazione di inammissibilità è stata pronunciata per due ordini di motivi. In primo luogo, perché l'istanza non è stata corredata con la prescritta certificazione dell'autorità consolare relativa allo stato reddituale e all'esistenza di beni detenuti all'estero e tale integrazione non è pervenuta neppure dopo il decorso del termine di trenta giorni che era stato assegnato per l'integrazione. A questo proposito, il provvedimento impugnato osserva che l'interessato «ha prodotto solo uno schema di fax, inidoneo come tale a fornire prova della trasmissione della richiesta al destinatario». In secondo luogo, perché all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata il 31 maggio 2019, era stata allegata autocertificazione relativa ai redditi del 2018. La Corte di appello osserva che, alla data del 31 maggio 2019, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 non era ancora maturato né l'imputato aveva provveduto alla presentazione della dichiarazione dei redditi sulla base di un modello precompilato eventualmente in suo possesso; sostiene dunque che all'istanza avrebbe dovuto essere allegata una autocertificazione relativa ai redditi percepiti nel 2017. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro l'ordinanza del 7 aprile 2021 sostenendo di aver allegato all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la copia di un fax inviato all'autorità consolare al quale non è stata data risposta. Osserva, inoltre, che, alla data dell'istanza, il termine per la presentazione del modello 730 precompilato era decorso e, per questo, l'autocertificazione allegata faceva riferimento ai redditi percepiti nel 2018. 4. Con memoria scritta del 27 febbraio 2022 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. Il provvedimento impugnato è stato emesso dalla Corte di appello di Roma a seguito di ricorso presentato dal difensore dell'imputato contro un'ordinanza di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato pronunciata in data 10 giugno 2019, ai sensi dell'art. 97 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, da altra sezione della medesima Corte di appello. L'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che il ricorso avverso il provvedimento di rigetto di una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba essere proposto, in via gerarchica, di fronte al Presidente del Tribunale ovvero al Presidente della Corte di Appello ai quali appartiene il magistrato che li ha emessi. Nel caso in esame, il ricorso risulta essere stato ritualmente proposto in data 10 luglio 2019. Pertanto, avrebbe dovuto essere deciso dal Presidente della Corte di appello o da un suo delegato e non, come invece è avvenuto, da altra sezione della Corte d'appello in composizione collegiale. V'è stata, dunque, una violazione della competenza funzionale, rilevabile anche d'ufficio (Sez. 4, Sentenza n. 44189 del 28/09/2012, Bagarella, Rv. 253644; Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851). Tale rilievo assorbe le censure esposte nel ricorso. 6. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché emessa da un organo funzionalmente incompetente e gli atti devono essere trasmessi al Presidente della Corte di appello di Roma per consentire la delibazione del ricorso ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n.115/2002 da parte dell'organo monocratico competente. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso il 20 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] ia calli