CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 18611/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2020 ORDINANZA sul ricorso 30913/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di BARLETTA-ANDRIA-TRANI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.30, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - e sul ricorso successivo proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; tutti nella qualità di consiglieri eletti nella lista “Insieme per la Bat”, elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.30, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giuste procure in calce al ricorso; -ricorrenti - Sez. I – RG 30913/2020 camera di consiglio 7.4.2022 1 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 30913/2020 Numero sezionale 1287/2022 Numero di raccolta generale 18611/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 entrambi contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 90 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo e dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1748/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, pubblicata il 16/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Con sentenza pubblicata il 9 marzo 2020 il Tribunale di Trani ha respinto la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato, attraverso querela di falso, l’autenticazione della lista, di candidati all’elezione del Consiglio Provinciale della provincia di Trani-Andria - Barletta, «Insieme per la BAT»: secondo quanto precisato dall’attore, nella lista era originariamente compreso il nominativo del candidato [OSCURATO:PERSONA], che era stato cancellato manualmente e sostituito da altro nominativo- quello di [OSCURATO:PERSONA], già presentatrice della lista - solo successivamente all’autenticazione delle firme dei sottoscrittori. 2. ― La sentenza di primo grado, appellata da Bufo, è stata riformata dalla Corte di appello di Bari, che ha dichiarato la falsità materiale della lista in questione nella parte in cui risultavano, rispettivamente: depennato al n. 3 dell’elenco il nominativo di [OSCURATO:PERSONA]; aggiunto a penna, al n. 12 dello stesso elenco, il nominativo di [OSCURATO:PERSONA]; rinumerato a penna l’elenco dei candidati. Il giudice distrettuale ha anzitutto escluso che l’elenco dei candidati, approvato e sottoscritto dai sostenitori, possa subire postume modifiche Sez. I – RG 30913/2020 camera di consiglio 7.4.2022 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 30913/2020 Numero sezionale 1287/2022 Numero di raccolta generale 18611/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 mediante sostituzione del nominativo dei candidati stessi; ha precisato che la ratio dell’art. 32 d.P.R. n. 570/1960 riposa nell’esigenza di assicurare un collegamento certo, attraverso l’autentica delle firme, tra i candidati e un certo numero di presentatori di lista che consapevolmente li sostengano. Ha spiegato la corte di merito che la lista dei candidati, una volta perfezionatasi con l’acquisizione delle sottoscrizioni dei presentatori autenticate dal pubblico ufficiale a ciò abilitato, risulta essere immodificabile nel suo testo, onde la sua correzione, attuata mediante cancellazione o sostituzione, costituisce falso materiale. Il giudice d’appello ha quindi accertato che la lista dei candidati «Insieme per la BAT» recava la cancellazione del nominativo [OSCURATO:PERSONA] e l’inserimento di quello di [OSCURATO:PERSONA], oltre che una diversa numerazione, redatta a penna, dell’elenco in questione ed ha ritenuto provato che tale modifica fosse intervenuta solo successivamente all’apposizione della firma da parte dei presentatori innanzi al pubblico ufficiale, secondo quanto dichiarato sia da tre dei sottoscrittori della lista, sia dal pubblico ufficiale che aveva proceduto all’autenticazione delle loro firme. Ha infine rilevato che l’alterazione documentale non era stata «neanche oggetto di contestazione da parte della difesa della Provincia, che aveva espressamente dato atto della oggettiva sussistenza delle circostanze dedotte ex adverso, sebbene offrendo una difforme interpretazione dei fatti o delle norme applicabili». 3. ― Avverso detta sentenza ricorrono, con due distinti atti di impugnazione, gli eletti nella lista «Insieme per la BAT» [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la Provincia di Barletta-Andria-Trani. Ad entrambe le impugnazioni (su due motivi quella dei candidati, su tre quella della Provincia) resiste con Sez. I – RG 30913/2020 camera di consiglio 7.4.2022 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 30913/2020 Numero sezionale 1287/2022 Numero di raccolta generale 18611/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo motivo del ricorso dei candidati eletti con la lista «Insieme per la BAT» denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c ., degli artt. 2699 e 2700 c.c. e dell’art. 32, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960, nonché la violazione del principio di non contestazione. Viene osservato che fra gli atti del giudizio era compresa la determina dirigenziale n. 974 del 16 ottobre 2018, che recava la firma della vicesegretaria, dottoressa Lacasella, quale responsabile dell’ufficio elettorale; si spiega che con tale provvedimento la predetta funzionaria aveva attestato la regolarità delle procedure di verifica e che tale contenuto dell’atto pubblico risultava inconciliabile con la dichiarazione resa dalla stessa, lo stesso giorno, con la nota valorizzata dalla corte d’ appello. Si assume che la determina dirigenziale, il cui contenuto non era stato mai posto in discussione, costituirebbe una prova legale insuperabile, sia in quanto atto pubblico fidefacente, sia in ossequio al principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.. I ricorrenti osservano, inoltre, che il potere certificativo della dottoressa Lacasella si era esaurito con l’attestazione di presentazione della lista e che la dichiarazione scritta da lei rilasciata è atto personale, estraneo e postumo rispetto al sub- procedimento elettorale, privo di valore legale. Il secondo mezzo dei detti ricorrenti oppone l’omessa valutazione di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Secondo gli istanti, la corte di appello avrebbe tralasciato di considerare una circostanza fattuale risolutiva ai fini del giudizio, e cioè che la lista era stata già corretta nel momento in cui il funzionario responsabile, nella persona della dottoressa Lacasella, ne aveva preso visione e proceduto all’autenticazione delle firme. Detta evenienza emergerebbe da tre circostanze: l’autenticazione della firma di [OSCURATO:PERSONA] da parte della stessa Lacasella; l’autenticazione della Sez. I – RG 30913/2020 camera di consiglio 7.4.2022 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 30913/2020 Numero sezionale 1287/2022 Numero di raccolta generale 18611/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 firma di soli tre sottoscrittori, non anche quella della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; il mancato reperimento del modulo di accettazione del candidato [OSCURATO:PERSONA]. Anche il primo motivo di ricorso della Provincia censura la sentenza impugnata per l’omessa valutazione di un fatto decisivo, sempre consistente nella circostanza per cui la modifica della lista risulterebbe essere antecedente all’apposizione delle firme da parte dei sottoscrittori e all’autenticazione da parte del funzionario. Il secondo motivo di ricorso della Provincia ricalca il primo motivo di quello dei candidati della lista “Insieme per la BAT”, denunciando la violazione delle medesime norme e la violazione del principio di non contestazione, Dopo aver rilevato che nel corso del giudizio erano stati prodotti sia il modulo contenente la candidatura di [OSCURATO:PERSONA], sia quello riservato ai sottoscrittori, da cui era stato depennato il nominativo della originaria presentatrice della lista, la ricorrente osserva che detti atti pubblici, non attinti dalla querela, dovevano ritenersi fidefacenti anche nel giudizio di cui all’art. 221 c.p.c., oltre che pacifici in causa, in assenza di contestazioni quanto al loro contenuto, giusta l’art. 115 c.p.c.. La sentenza impugnata è quindi censurata per aver attribuito valore prevalente a dichiarazioni rese, oltretutto, da terzi estranei al giudizio. Il terzo mezzo del ricorso della Provincia di Bari-Andria-Trani denuncia infine la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 2729 c.c.. Si deduce che le dichiarazioni scritte poste a fondamento della decisione avrebbero dovuto essere considerate alla stregua di meri indizi, essendo inidonee ad assurgere al rango di prove tipiche. 2. ― Il ricorso della Provincia è inammissibile. La ricorrente, infatti, non ha specificamente censurato l’accertamento contenuto in sentenza (pag. 10) secondo cui essa non aveva neanche contestato l’alterazione dei documenti impugnati per Sez. I – RG 30913/2020 camera di consiglio 7.4.2022 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 30913/2020 Numero sezionale 1287/2022 Numero di raccolta generale 18611/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 falso: statuizione, questa, che assurgendo ad autonoma ratio decidendi, vale, di per sé, a rendere inammissibile le censure che investono l’ulteriore ratio (per tutte: Cass. Sez. U. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass.18 giugno 2019, n. 16314). 3. ― Il ricorso dei candidati va respinto. Il primo motivo muove da un assunto privo di rilievo: non si comprende, invero, la ragione per cui la determina dirigenziale che attesta la regolarità della procedura di verifica debba avere un valore attestativo anche con riguardo alla procedura di autentica delle sottoscrizioni: in termini generali, deve infatti escludersi che all’atto in questione possa correlarsi l’autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori di lista che, secondo quanto prescritto dall’art. 32, comma 3, d.P.R. n. 570/1960, è affidata ai soggetti di cui all’art. 14 l. n. 53/1990 e che, in base al penultimo comma dello stesso art. 32, deve precedere la stessa presentazione della lista presso l’ufficio competente (in un momento, cioè, chiaramente anteriore alla pronuncia della determina, che infatti si limita a dare atto della regolarità ― evidentemente formale ― delle procedure di verifica). Ciò è oltretutto coerente con quanto dedotto dagli stessi ricorrenti con riguardo all’esaurimento del potere certificativo del funzionario (nella specie la dottoressa Lacasella): potere che ― si sostiene (pag. 13 s. del primo ricorso) ― verrebbe meno con la presentazione della lista e la redazione del verbale delle operazioni. La spendita del richiamato potere non ha, invece, nulla a che vedere col rilievo che possono assumere, ai fini dell’accertamento della falsità, le successive dichiarazioni del pubblico ufficiale certificatore: dichiarazioni che nel giudizio di cui agli artt. 221 ss. c.p.c. ben possono essere liberamente apprezzate dal giudice del merito, come nella specie è avvenuto. La censura svolta in proposito dagli istanti è, quindi, palesemente infondata. Il motivo risulta poi carente di specificità con riguardo Sez. I – RG 30913/2020 camera di consiglio 7.4.2022 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 30913/2020 Numero sezionale 1287/2022 Numero di raccolta generale 18611/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 all’affermata violazione del principio di non contestazione. Infatti l'onere del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione sussiste anche quando si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum, in quanto non contestata (Cass. 23 luglio 2009, n. 17253); con la conseguenza che il ricorrente che deduca, sotto questo profilo, la violazione del disposto dell’art. 115, 1° comma, c.p.c., ha l’onere di indicare, in osservanza di detto principio, con quale atto e in quale sede sia stato dedotto il fatto non oggetto di contestazione e perché esso debba reputarsi provato o pacifico (Cass. 12 ottobre 2017, n. 24062, Cass. 4 aprile 2022 n. 10761). Il secondo motivo di ricorso dei candidati è inammissibile. Come rilevato in precedenza, la corte di merito ha desunto la falsificazione della lista oggetto di precedente autenticazione da alcune dichiarazioni scritte: quelle rilasciate dai tre sottoscrittori della lista medesima e quella proveniente dalla funzionaria che aveva proceduto all’autenticazione delle firme dei medesimi. Tali dichiarazioni davano conto del fatto che al momento della sottoscrizione della lista e della successiva autenticazione l’elenco dei candidati conteneva il nominativo di [OSCURATO:PERSONA], risultato poi depennato e sostituito con altro nominativo. Gli scritti provenienti da terzi estranei alla lite, pur non avendo efficacia di prova piena, ben possono essere liberamente apprezzati nel loro valore indiziario dal giudice del merito (tra le tante: Cass. 18 maggio 2018, n. 12179; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24976; Cass. 1 settembre 2015, n. 17392; Cass. 8 gennaio 2010, n. 76). Le convergenti indicazioni tratte dai detti documenti erano dunque idonee a suffragare la proposta querela: e del resto, il soggetto che proponga querela di falso può valersi di ogni mezzo ordinario di prova, comprese le presunzioni (Cass. 22 giugno 2020, n. 12118; Cass. 26 gennaio Sez. I – RG 30913/2020 camera di consiglio 7.4.2022 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 30913/2020 Numero sezionale 1287/2022 Numero di raccolta generale 18611/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 2006, n. 1691; Cass. 17 giugno 1998, n. 6050). La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. svolta dagli istanti ha precisamente ad oggetto l’anteriorità delle correzioni apportate alla lista dei candidati rispetto all’autenticazione delle firme dei presentatori (cfr., al riguardo, quanto trascritto nella parte iniziale della pag. 16 e all’ultimo capoverso di pag. 17 del ricorso). Nondimeno, la detta sequenza temporale non rappresenta un dato fattuale di cui sia mancato l’esame, quanto, piuttosto, un elemento che la corte di appello, sulla scorta delle richiamate risultanze, ha motivatamente escluso. Gli istanti, come si è detto, reputano che l’anteriorità delle modifiche della lista all’autenticazione, delle firme dei sottoscrittori sarebbe desumibile da tre circostanze (richiamate in precedenza, allorché si è riassunto il motivo di ricorso in esame). Ma il tema sollevato sfugge al sindacato di legittimità: nell’assumere che la successione temporale dei fatti rilevanti ai presenti fini possa ricavarsi da taluni elementi di giudizio (le tre circostanze di cui si è detto), piuttosto che da altri (le convergenti dichiarazioni dei sottoscrittori di lista e del funzionario che aveva proceduto all’autenticazione delle firme) si finisce per orientare la censura verso un ambito che è riservato al giudice di merito: infatti, l'esame e la valutazione dei documenti di causa, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (per tutte: Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass.2 agosto 2016, n. 16056); ed è per certo inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987). D’altro canto, la Corte di appello ha reputato decisive e assorbenti alcune prove immediatamente rappresentative della situazione esistente al momento Sez. I – RG 30913/2020 camera di consiglio 7.4.2022 8 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 30913/2020 Numero sezionale 1287/2022 Numero di raccolta generale 18611/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 dell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori: il fatto che esistessero evidenze indirette, che avrebbero potuto fornire, in ipotesi, indicazioni contrastanti con quelle ricavate dalle richiamate dichiarazioni, non imponeva alcun preciso obbligo motivazionale, giacché il giudice del merito che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili non è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 74 luglio 2017, n. 16467; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662). 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso della Provincia di [OSCURATO:PERSONA]- e rigetta il ricorso degli eletti nella lista “Insieme per la BAT”; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 7 aprile 2022. La Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Sez. I – RG 30913/2020 camera di consiglio 7.4.2022 9 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E