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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 dicembre 2025

Cassazione n. 26091/2026

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competenza sollevato da: Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 9 febbraio 2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'esecuzione, trasmetteva copia degli atti dell'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto di competenza, indicando quale competente a decidere il Tribunale di Genova.

2. Il Tribunale di Genova, invero, con ordinanza del 16 dicembre 2025, aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la applicazione della disciplina del reato continuato e la riduzione della pena ex art. 442 comma 2'bis cod. proc. pen., considerato che, ai sensi dell'art. 664, comma 4, cod. proc. pen. la competenza in fase esecutivaspetta al Giudice dell'esecuzione e che dal certificato del casellario giudiziale l'ultimo provvedimento risulta pronunciato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Motiva il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza di trasmissione alla Corte di cassazione sull'elemento decisivo consistente nello sbarramento costituito dalla data di presentazione dell'istanza, nella fattispecie sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA] in data 24 settembre 2025 presso l'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Foggia e pervenuta in data 25 settembre 2025 al Tribunale di Genova.

2.2. Evidenzia il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, alla data del pervenimento dell'istanza presso il Tribunale di Genova, l'ultima sentenza divenuta irrevocabile era quella pronunciata dallo stesso Tribunale di Genova in data 27 marzo 2025, irrevocabile in data 28 maggio 2025, essendo le successive sentenze di condanna a carico del [OSCURATO:PERSONA] ed emesse dal Tribunale di Isernia e dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] divenute irrevocabili, rispettivamente, in data 26 settembre 2025 e 1 ottobre 2025.

2.3. Precisa, infine, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, per la decisione, non incide la integrazione dell'istanza depositata dal [OSCURATO:PERSONA] in data 5 dicembre 2025 per il principio della perpetuatio jurisditionis.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], concludeva chiedendo che la Corte di cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Genova. [OSCURATO:PERSONA]

1. In rito va dichiarata l'amrnissibilità del conflitto.

1.1. Ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. sussiste conflitto quando più giudici ordinari "prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto" e per Cass., Sez, 1, n. 2787 del 16/04/1997, Rv 207653, in tema di conflitto di competenza, l'espressione "medesimo fatto" è assunta nel suo significato comune per designare l'elemento materiale del reato, nelle sue tre componenti costituite dalla condotta, dall'evento e dal rapporto di causalità, realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona, nel senso che è indispensabile la piena coincidenza degli elementi strutturali e temporali del fatto, sia dal punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo.

1.2. Ciò è avvenuto nel caso di specie giacché sussiste il requisito della coesistenza di volontà contrastanti di due Giudici, ovvero il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed il Tribunale di Genova, di prendere la cognizione del medesimo fatto con conseguente paralisi del procedimento penale.

2. Nel merito, la competenza a decidere è del Tribunale di Genova.

23. L'art. 665 cod. proc. pen. detta il principio generale regolatore della competenza esecutiva.

3.1. L'art. 665, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che il giudice dell'esecuzione di un provvedimento è lo stesso giudice che lo ha deliberato e trova una serie di specificazioni nei commi successivi.

3.2. In particolare, l'art. 665 cod. proc. pen. individua, ai commi 4 e 5, il Giudice dell'esecuzione competente in caso di pluralità di provvedimenti emessi da Giudici diversi nel Giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez. 1 n. 16916 del 13/03/2025, Rv. 288021 — 01; Sez.

1. n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600).

La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze, infatti, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un Giudice unico, da individuarsi sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen. 3.3.

Nel caso in cui siano stati emessi pluralità di provvedimenti da Tribunali diversi, la competenza si radica con riferimento al provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo alla data della presentazione della domanda (Sez.

1. n. 23748 del 15/07/2020, Rv. 279525-01; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 49893 del 09/10/2015, Pitocco, Rv. 265517; Sez. 1, n. 48860 del 07/10/2015, Mokthar, n. m.; Sez. 1, n. 2290 del 4 03/12/2013, dep. 2014, Confl. comp. in proc.

D'Andrea, Rv. 258004).

4. Nel caso in esame, tenuto conto del momento della presentazione dell'istanza di continuazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., la competenza deve essere individuata nel Tribunale di Genova, in linea con il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733 - 01, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «La competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della "perpetuatio jurisdictionis"».

Tenuto conto della sequenza procedimentale richiamata nel provvedimento impugnato, la competenza per la trattazione del procedimento di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere individuata nel Tribunale di Genova, al quale occorre trasmettere gli atti.3 ( P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
competenza sollevato da: Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 9 febbraio 2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'esecuzione, trasmetteva copia degli atti dell'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto di competenza, indicando quale competente a decidere il Tribunale di Genova. 2. Il Tribunale di Genova, invero, con ordinanza del 16 dicembre 2025, aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la applicazione della disciplina del reato continuato e la riduzione della pena ex art. 442 comma 2'bis cod. proc. pen., considerato che, ai sensi dell'art. 664, comma 4, cod. proc. pen. la competenza in fase esecutivaspetta al Giudice dell'esecuzione e che dal certificato del casellario giudiziale l'ultimo provvedimento risulta pronunciato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Motiva il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza di trasmissione alla Corte di cassazione sull'elemento decisivo consistente nello sbarramento costituito dalla data di presentazione dell'istanza, nella fattispecie sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA] in data 24 settembre 2025 presso l'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Foggia e pervenuta in data 25 settembre 2025 al Tribunale di Genova. 2.2. Evidenzia il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, alla data del pervenimento dell'istanza presso il Tribunale di Genova, l'ultima sentenza divenuta irrevocabile era quella pronunciata dallo stesso Tribunale di Genova in data 27 marzo 2025, irrevocabile in data 28 maggio 2025, essendo le successive sentenze di condanna a carico del [OSCURATO:PERSONA] ed emesse dal Tribunale di Isernia e dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] divenute irrevocabili, rispettivamente, in data 26 settembre 2025 e 1 ottobre 2025. 2.3. Precisa, infine, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, per la decisione, non incide la integrazione dell'istanza depositata dal [OSCURATO:PERSONA] in data 5 dicembre 2025 per il principio della perpetuatio jurisditionis. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], concludeva chiedendo che la Corte di cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Genova. [OSCURATO:PERSONA] 1. In rito va dichiarata l'amrnissibilità del conflitto. 1.1. Ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. sussiste conflitto quando più giudici ordinari "prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto" e per Cass., Sez, 1, n. 2787 del 16/04/1997, Rv 207653, in tema di conflitto di competenza, l'espressione "medesimo fatto" è assunta nel suo significato comune per designare l'elemento materiale del reato, nelle sue tre componenti costituite dalla condotta, dall'evento e dal rapporto di causalità, realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona, nel senso che è indispensabile la piena coincidenza degli elementi strutturali e temporali del fatto, sia dal punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo. 1.2. Ciò è avvenuto nel caso di specie giacché sussiste il requisito della coesistenza di volontà contrastanti di due Giudici, ovvero il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed il Tribunale di Genova, di prendere la cognizione del medesimo fatto con conseguente paralisi del procedimento penale. 2. Nel merito, la competenza a decidere è del Tribunale di Genova. 23. L'art. 665 cod. proc. pen. detta il principio generale regolatore della competenza esecutiva. 3.1. L'art. 665, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che il giudice dell'esecuzione di un provvedimento è lo stesso giudice che lo ha deliberato e trova una serie di specificazioni nei commi successivi. 3.2. In particolare, l'art. 665 cod. proc. pen. individua, ai commi 4 e 5, il Giudice dell'esecuzione competente in caso di pluralità di provvedimenti emessi da Giudici diversi nel Giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez. 1 n. 16916 del 13/03/2025, Rv. 288021 — 01; Sez. 1. n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze, infatti, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un Giudice unico, da individuarsi sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen. 3.3. Nel caso in cui siano stati emessi pluralità di provvedimenti da Tribunali diversi, la competenza si radica con riferimento al provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo alla data della presentazione della domanda (Sez. 1. n. 23748 del 15/07/2020, Rv. 279525-01; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 49893 del 09/10/2015, Pitocco, Rv. 265517; Sez. 1, n. 48860 del 07/10/2015, Mokthar, n. m.; Sez. 1, n. 2290 del 4 03/12/2013, dep. 2014, Confl. comp. in proc. D'Andrea, Rv. 258004). 4. Nel caso in esame, tenuto conto del momento della presentazione dell'istanza di continuazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., la competenza deve essere individuata nel Tribunale di Genova, in linea con il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733 - 01, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «La competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della "perpetuatio jurisdictionis"». Tenuto conto della sequenza procedimentale richiamata nel provvedimento impugnato, la competenza per la trattazione del procedimento di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere individuata nel Tribunale di Genova, al quale occorre trasmettere gli atti.3 ( P.Q.M
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