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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04812/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze applicava a [OSCURATO:PERSONA], detto Antonio, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., in relazione ai reati fallimentari in rubrica le pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia.

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al difetto di correlazione tra richiesta di applicazione della pena e sentenza, con particolare riferimento all' applicazione nei suoi confronti delle pene accessorie previste dall'art. 216,

I. fall., per la durata di quattro anni, che non avevano formato oggetto dell'accordo tra le parti.

3. Con requisitoria scritta del 26.8.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato.

4. Il ricorso, pur denunciando un vizio che in linea di principio consente il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., va dichiarato inammissibile per le manifesta infondatezza dei motivi che lo sorreggono.

E invero il ricorrente contesta in radice la possibilità per il giudice procedente di applicare all'imputato le pene accessorie che conseguono obbligatoriamente per legge, ai sensi dell'art. 216, ultimo comma,

I. fall., alla condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta previsti dalla legge fallimentare, sul presupposto che tali pene non hanno formato oggetto dell'accordo sulla pena intervenuto tra le parti.

Si tratta di un evidente errore di prospettiva.

Come affermato, infatti, da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di patteggiamento di una pena che comporta per legge l'applicazione di pene accessorie, come, ad esempio, nel caso di pena detentiva superiore ai due anni di reclusione, devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo sulla pena, trattandosi di una statuizione non negoziabile tra le parti (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 28905 del 11/06/2019, Rv. 276374; Sez. 3, n. 30285 del 19/04/2021, Rv. 281858).

Principi ribaditi in un recente arresto della Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, in cui si è evidenziato come la Corte di cassazione, ove rilevi, su ricorso del pubblico ministero, l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata dalla legge nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett.

I), c.p.p., provvedendo direttamente a disporre l'applicazione della pena accessoria predeterminata mentre non può ricorrere alla rettificazione di cui all'art. 619 comma 2, c.p.p., posto che l'omissione della applicazione della pena accessoria prevista come obbligatoria dalla legge, integra un vizio della sentenza, che rende la decisione carente di una disposizione necessaria (cfr. Sez.

U, n. 47502 del 29/09/2022, Rv. 283754).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze applicava a [OSCURATO:PERSONA], detto Antonio, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., in relazione ai reati fallimentari in rubrica le pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al difetto di correlazione tra richiesta di applicazione della pena e sentenza, con particolare riferimento all' applicazione nei suoi confronti delle pene accessorie previste dall'art. 216, I. fall., per la durata di quattro anni, che non avevano formato oggetto dell'accordo tra le parti. 3. Con requisitoria scritta del 26.8.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato. 4. Il ricorso, pur denunciando un vizio che in linea di principio consente il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., va dichiarato inammissibile per le manifesta infondatezza dei motivi che lo sorreggono. E invero il ricorrente contesta in radice la possibilità per il giudice procedente di applicare all'imputato le pene accessorie che conseguono obbligatoriamente per legge, ai sensi dell'art. 216, ultimo comma, I. fall., alla condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta previsti dalla legge fallimentare, sul presupposto che tali pene non hanno formato oggetto dell'accordo sulla pena intervenuto tra le parti. Si tratta di un evidente errore di prospettiva. Come affermato, infatti, da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di patteggiamento di una pena che comporta per legge l'applicazione di pene accessorie, come, ad esempio, nel caso di pena detentiva superiore ai due anni di reclusione, devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo sulla pena, trattandosi di una statuizione non negoziabile tra le parti (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 28905 del 11/06/2019, Rv. 276374; Sez. 3, n. 30285 del 19/04/2021, Rv. 281858). Principi ribaditi in un recente arresto della Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, in cui si è evidenziato come la Corte di cassazione, ove rilevi, su ricorso del pubblico ministero, l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata dalla legge nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. I), c.p.p., provvedendo direttamente a disporre l'applicazione della pena accessoria predeterminata mentre non può ricorrere alla rettificazione di cui all'art. 619 comma 2, c.p.p., posto che l'omissione della applicazione della pena accessoria prevista come obbligatoria dalla legge, integra un vizio della sentenza, che rende la decisione carente di una disposizione necessaria (cfr. Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Rv. 283754). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am
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