CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 18714/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso di cui al procedimento nr 21713/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 41 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende; ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] spa, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] della Gancia 5, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; controricorrente avverso il decreto di cui al procedimento nr. 2584/2018 pronunciato in data3/7/2020 dal Tribunale di Frosinone; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con decreto, ex art. 99 l. fall. del 3/7/2017 , il Tribunale di Frosinone rigettava l’opposizione avverso lo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] spa dichiarato esecutivo dal G.D. che aveva ammesso il credito professionale, fatto valere dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per € 31.720, in prededuzione, per € 132.927, in collocazione privilegiata, ex art. 2751 bis nr. 1 c.c., e per € 31.720 al chirografo a titolo di IVA e C.A . , a fronte della domanda del Milani di ammissione per € 106.654,11 in prededuzione e di € 90.684 in privilegio, e dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] in collocazione privilegiata, ex art. 2751 bis nr. 1 c.c., per € 6.000 e al chirografo per € 1.1612 a titolo di IVA e C.A., a fronte della domanda del Rotondo di ammissione per € 7.612,80 in prededuzione. 1.1 I giudici laziali rilevavano che non poteva essere riconosciuta, per le attività professionali profuse dai ricorrenti finalizzate all’accesso alla procedura concordataria, la prededuzione, in primo luogo perché la procedura di concordato preventivo non era stata mai aperta e, in secondo luogo, perchénon era stato né provato né allegato alcun rapporto di consecutività tra la fase iniziale della procedura di concordato preventivo, conclusasi con la declaratoria di inammissibilità del 21/6/2017 e il successivo fallimento, dichiarato in data 23/3/2018. Ribadiva, inoltre, il Tribunale, che il credito per Iva e C.A., non poteva essere ammesso in privilegio ex art.2751 bis c.c. 2 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria ex art.380 bis c.p.c.,il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo mezzo denuncia violazione degli artt. 101, 2° comma, 112 e 115 c.p.c., ove si sostiene che il Tribunale si sia pronunciato su una questione – la mancata consecuzione tra la procedura minore di concordato preventivo e quella maggiore di fallimento- non oggetto di alcuna specifica eccezione da parte del curatore, tanto nel corso della fase di accertamento dello stato passivo quanto in sede di giudizio di opposizione. Così operando, l’impugnato decreto avrebbe inoltre, a dire dei ricorrenti, statuito su una eccezione rilevabile d’ufficio senza aver sollecitato il contraddittorio prescritto dal secondo comma dell’art . 101 c.p.c. ed avrebbe ritenuto non provata la consecuzione delle procedure che invece emergeva dalla sentenza di pronuncia di fallimento. 2 Il motivo èinammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. 2.1 E’ noto che il giudice abbia il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Cass. 13/945 2012 e 5153/2019); il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è infatti condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, desumendolo non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate e dalle precisazioni fornite dalla parte nel corso del giudizio, nonchédal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta; sicchéil relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se siano stati travalicati detti limiti o per vizio della motivazione (Cass. 8225/2004 e 13062/2019); inoltre, il giudice è tenuto all'applicazione del principio iura novit curia stabilito dall'art.113 c.p.c., comma 1, che importa la possibilità di una diversa qualificazione giuridica dei fatti e dei rapporti dedotti in lite, nonché dell'azione esercitata in causa, dovendo pertanto ricercare le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti: dovendo poi attendere al coordinamento del principio con il divieto di ultra o extra-petizione, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non abbiano formato oggetto del giudizio né siano rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. 12943/2012, 8645/2018 e 10157/2021). 2.2 Nel caso di specie , il Tribunale non è incorso in alcun vizio di ultrapetizione avendo rilevato la mancanza degli elementi costitutivi della prededuzione per la mancata prova della consecuzione delle procedure così facendo buon governo dei principi sopra esposti. 2.3 Né può predicarsi alcuna violazione del parametro normativo di cui all’art. 101 c.p.c.,dal momento che il collegamento sequenziale e continuativo, tra procedure concorsuali volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, non costituisce un fatto estintivo del diritto alla prededuzione e, quindi, oggetto di eccezione di parte ma rappresenta uno dei passaggi della decisione sull’accertamento o meno della qualifica di credito prededuttivo. 2.4 La violazione dell'art. 115 c.p.c., infine, rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (cfr. risolutivamente Cass. Sez. U n. 20867-20), evenienza che non si è verificata nel caso di specie. 3 Con il secondo motivo viene prospettata violazione e falsa applicazione degliartt. 111, ultimo comma e 111 bis l.fall. per non aver il Tribunale di Frosinone tenuto conto del fatto che la sentenza dichiarativa di fallimento avrebbe accertato l’insolvenza della società ben prima della presentazione della domanda di ammissione alconcordato preventivo. 3.1 La censura presenta plurimi profili di inammissibilità. 3.2 Il Tribunale ha individuato due ragioni ostative al riconoscimento della prededuzione: la mancata apertura della procedura di concordato preventivo e l’insussistenza della consecutio tra la procedura di concordato con riserva e l’apertura della procedura fallimentare, stante il rilevante lasso temporale intercorso tra il decreto di inammissibilità della procedura di concordato e la pronuncia di fallimento. 3.3 La doglianza non ha sottoposto ad alcuna critica la prima ratio decidendi. 3.4 Ora, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome "rationes decidendi" ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite "rationes", dall'altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue se il motivo investe unadelle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass. 12372/2006, 2108/2012, S.U. 7931/2021 e 11493/2018). 3.5 La censura, inoltre, è priva di specificità in quanto si fa riferimento ad argomentazioni della sentenza dichiarativa di fallimento, di cui l’impugnato decreto non fa alcun cenno, senza che le stesse siano state riportate nel corpo del motivo e senza che sia stato indicato quando e come tali rilievi siano stati introdotti nel giudizio di opposizione allo stato passivo. 4 Con il terzo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 111 l.fall.; si richiamano precedenti di questa Corte che affermano la natura prededucibile dei crediti sorti per prestazioni dei professionisti di assistenza e consulenza per la presentazione della domanda di concordato preventivo. 4.1 Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art . 360 bis c.p.c. in quanto il decreto ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 4.2 Va, infatti, segnalato che questa Corte ha autorevolmente affermato che «il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l'accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui alla L. Fall., art. 161, sia stata funzionale, ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi della L. Fall., art. 163, ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l'eventuale causa di prelazione e, per l'altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l'inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria (Cass. S.U. 42093/2021). 4.3 Si è, inoltre, precisato con la predetta pronuncia che:«non può invero sostenersi che l’accesso (su mera domanda) alla procedura di concordato realizzi in quanto tale, sempre e comunque, un vantaggio per i creditori, apparendo fallace l’argomento della cristallizzazione della massa passiva e della retrodatazione del periodo sospetto, ove segua il fallimento (o equivalente procedura d’insolvenza) ai fini dell’esercizio delle azioni revocatorie; vale sul punto e piuttosto l’osservazione che anche la regola giuridica della continuità fra procedure non assicura alcuna portata preservativa, dal punto di vista economico, al valore dell’impresa debitrice in prospettiva liquidatoria, a fronte del differimento così ancora protratto del soddisfacimento dei creditori, cui si applica dalla domanda del debitore anche il blocco degli interessi ex art.55 l.f. mentre già dalla pubblicazione nel registro delle imprese essi perdono la possibilità di agire in executivis e per converso il rischio di devalorizzazione della stessa consistenza della massa attiva appare anzi crescere all’incremento di crediti prededuttivi che non trovino corrispettivo in altrettante addizioni patrimoniali ed ancora in questo senso, la consecutività – ove la questione riguardi la prededuzione e dunque in assenza di una norma più specifica - non si limita a postulare l’identità dell’elemento oggettivo su cui sono fondate le procedure in sequenza, ma esige che tra di esse non vi sia discontinuità anche organizzativa, ricorrente invece quando la prima non sia avanzata oltre la domanda del debitore ed infatti nemmeno sia stata aperta, così non raggiungendo lo scopo per il cui realizzo abbia cooperato un terzo, ingaggiato dal debitore». 4.5 Orbene,nel caso di specie non solo la procedura concordataria non è stata aperta e, dunque, il Tribunale ha correttamente disconosciuto che il credito professionale per l’allestimento della domanda concordataria non potesse godere del trattamento di cui all’art 111 l. fall., ma la società, dalla caducazione della proposta concordataria, è rimasta in bonis per quasi anno prima dell’apertura della procedura fallimentare. 5 In conclusione,il ricorso va dichiarato inammissibile. 6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrent i al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo