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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06554/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. 10-28498-2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa il 20 luglio 2018 dal giudice per l'udienza preliminare del medesimo tribunale, che aveva riconosciuto la responsabilità della ricorrente per i plurimi fatti estorsivi -unificati sotto il vincolo della continuazione- a lei ascritti, condannandola, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sulla contestata aggravante ed applicazione della diminuente per la scelta del rito, alla sanzione penale minima ritenuta di giustizia.

1.1. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, nell'interesse dell'imputata, il difensore già nominato di ufficio, deducendo vizio di motivazione per contraddittorietà con gli atti del processo (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), per avere il duplice giudizio di merito conforme riconosciuto nei fatti il delitto di estorsione, laddove la lettura critica ed avveduta delle pretese modalità minatorie (con finalità patrimoniali) adottate dalla ricorrente dovevano ritenersi iure, giacché coperte da manifesto consenso dell'avente diritto, che volontariamente continuava a rendersi partecipe di un "gioco di ruoli" consistente proprio nella ricerca del piacere attraverso la sottomissione anche patrimoniale ai desideri ed alle domande a contenuto patrimoniale dell'agente; il che rende evidente la liceità della domanda (erroneamente qualificata come estorsiva) e l'inidoneità della intimidazione (minaccia di rivelare al coniuge del soggetto richiesto della prestazione patrimoniale) a costringere la persona offesa alla consegna delle somme richieste.

Difetterebbero, dunque, nella condotta contestata, tanto l'antigiuridicità, quanto la idoneità della minaccia e la finalità di trarre profitto ingiusto dalla richiesta, avendo l'agente solo rispettato il gioco di ruoli cui entrambi i partecipi delle conversazioni si erano volontariamente sottoposti.

Tanto che le condotte locupletative cessarono con la "comparsa" del coniuge del disponente nelle conversazioni tenute sul web.

1.2. I medesimi vizi la difesa deduce anche quanto a mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 5, cod. pen., in quanto la condotta consenziente della vittima andava nella medesima direzione di quella tenuta dall'autrice della condotta incriminata, evidentemente concorrendo a realizzare il medesimo scopo ritenuto illecito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza ed assoluta aspecificità dei motivi proposti, avendo la ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata, come osmoticamente integrata dal tessuto motivazionale della conforme decisione di primo grado.

1.1. La Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha qualificato in termini di estorsione i fatti rappresentati dalle interlocuzioni tenute in chat tra estorsore e vittima, valorizzando aspetti inequivoci della condotta documentata, esplicitamente evidenziati in 10-28498-2020 motivazione.

Nel giudizio di merito è rimasto accertato che l'imputata, dopo aver acceduto all'iniziale "gioco di ruoli" a contenuto patrimoniale (assai modesto), ha preso col tempo ad avanzare richieste sempre più esose di denaro, con la minaccia di rivelare al coniuge ed all'ambiente di lavoro della persona offesa il contenuto delle conversazioni intime scambiate.

1.2. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

1.3. A fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondata su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, inammissibili si rivelano pertanto le doglianze svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della prova, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa delle prove già assunte nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità.

1.4. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che la intimidazione documentata dalle non contestate interlocuzioni non poteva ritenersi "consentita" dalla vittima, che aveva da tempo revocato l'iniziale consenso ad un "gioco" che misurava altre e ben inferiori uscite finanziarie; la minaccia recava inoltre in sé elementi di concretezza e serietà idonei a spiegare sicuri effetti intimidatori.

E' peraltro noto che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Rv. 265482).

Né è dubbio che la domanda si sia caratterizzata per essere non iure e contra ius, non essendo riconducibile ad alcuna pretesa lecita.

In materia assimilabile questa Corte ha avuto più volte modo di affermare che: Integra il delitto di estorsione e non quello di violenza privata la condotta consistente nel richiedere al soggetto passivo somme di denaro con la minaccia di rivelare al coniuge di quest'ultimo il pregresso rapporto extraconiugale con l'agente, in quanto condotta che, oltre a concretizzare la prospettazione di un male ingiusto, 10-28498-2020 perché attinente ad aspetti della vita della persona offesa non divulgabili senza il consenso di questa, è, altresì, preordinata al conseguimento di un ingiusto profitto (Sez. 2, n. 17288 del 18/1/2019, Rv. 276622, in motivazione sub 1.3.; Sez. 6, n. 47895, del 19/6/2014, Rv. 261217; da ultimo v. pure Sez. 2, n. 25122, del 14/5/2021, Rv. 281549).

1.5. Genericità ed infondatezza caratterizzano anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione della Corte di merito, che ha rigettato il motivo di appello con il quale si chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante della concorrenza causale del fatto della vittima (art. 62, comma secondo, n. 5 cod. pen.).

La Corte di merito ha esplicitamente argomentato sul punto, evidenziando il netto discrimine tra i due distinti momenti della vicenda, quella assentita ed anzi invocata e quella decisamente rifiutata e nolente, sicché è stata argomentata nel merito l'assenza di nesso eziologico tra la condotta della vittima e quella dell'agente.

3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. 10-28498-2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa il 20 luglio 2018 dal giudice per l'udienza preliminare del medesimo tribunale, che aveva riconosciuto la responsabilità della ricorrente per i plurimi fatti estorsivi -unificati sotto il vincolo della continuazione- a lei ascritti, condannandola, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sulla contestata aggravante ed applicazione della diminuente per la scelta del rito, alla sanzione penale minima ritenuta di giustizia. 1.1. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, nell'interesse dell'imputata, il difensore già nominato di ufficio, deducendo vizio di motivazione per contraddittorietà con gli atti del processo (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), per avere il duplice giudizio di merito conforme riconosciuto nei fatti il delitto di estorsione, laddove la lettura critica ed avveduta delle pretese modalità minatorie (con finalità patrimoniali) adottate dalla ricorrente dovevano ritenersi iure, giacché coperte da manifesto consenso dell'avente diritto, che volontariamente continuava a rendersi partecipe di un "gioco di ruoli" consistente proprio nella ricerca del piacere attraverso la sottomissione anche patrimoniale ai desideri ed alle domande a contenuto patrimoniale dell'agente; il che rende evidente la liceità della domanda (erroneamente qualificata come estorsiva) e l'inidoneità della intimidazione (minaccia di rivelare al coniuge del soggetto richiesto della prestazione patrimoniale) a costringere la persona offesa alla consegna delle somme richieste. Difetterebbero, dunque, nella condotta contestata, tanto l'antigiuridicità, quanto la idoneità della minaccia e la finalità di trarre profitto ingiusto dalla richiesta, avendo l'agente solo rispettato il gioco di ruoli cui entrambi i partecipi delle conversazioni si erano volontariamente sottoposti. Tanto che le condotte locupletative cessarono con la "comparsa" del coniuge del disponente nelle conversazioni tenute sul web. 1.2. I medesimi vizi la difesa deduce anche quanto a mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 5, cod. pen., in quanto la condotta consenziente della vittima andava nella medesima direzione di quella tenuta dall'autrice della condotta incriminata, evidentemente concorrendo a realizzare il medesimo scopo ritenuto illecito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza ed assoluta aspecificità dei motivi proposti, avendo la ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata, come osmoticamente integrata dal tessuto motivazionale della conforme decisione di primo grado. 1.1. La Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha qualificato in termini di estorsione i fatti rappresentati dalle interlocuzioni tenute in chat tra estorsore e vittima, valorizzando aspetti inequivoci della condotta documentata, esplicitamente evidenziati in 10-28498-2020 motivazione. Nel giudizio di merito è rimasto accertato che l'imputata, dopo aver acceduto all'iniziale "gioco di ruoli" a contenuto patrimoniale (assai modesto), ha preso col tempo ad avanzare richieste sempre più esose di denaro, con la minaccia di rivelare al coniuge ed all'ambiente di lavoro della persona offesa il contenuto delle conversazioni intime scambiate. 1.2. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 1.3. A fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondata su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, inammissibili si rivelano pertanto le doglianze svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della prova, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa delle prove già assunte nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. 1.4. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che la intimidazione documentata dalle non contestate interlocuzioni non poteva ritenersi "consentita" dalla vittima, che aveva da tempo revocato l'iniziale consenso ad un "gioco" che misurava altre e ben inferiori uscite finanziarie; la minaccia recava inoltre in sé elementi di concretezza e serietà idonei a spiegare sicuri effetti intimidatori. E' peraltro noto che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Rv. 265482). Né è dubbio che la domanda si sia caratterizzata per essere non iure e contra ius, non essendo riconducibile ad alcuna pretesa lecita. In materia assimilabile questa Corte ha avuto più volte modo di affermare che: Integra il delitto di estorsione e non quello di violenza privata la condotta consistente nel richiedere al soggetto passivo somme di denaro con la minaccia di rivelare al coniuge di quest'ultimo il pregresso rapporto extraconiugale con l'agente, in quanto condotta che, oltre a concretizzare la prospettazione di un male ingiusto, 10-28498-2020 perché attinente ad aspetti della vita della persona offesa non divulgabili senza il consenso di questa, è, altresì, preordinata al conseguimento di un ingiusto profitto (Sez. 2, n. 17288 del 18/1/2019, Rv. 276622, in motivazione sub 1.3.; Sez. 6, n. 47895, del 19/6/2014, Rv. 261217; da ultimo v. pure Sez. 2, n. 25122, del 14/5/2021, Rv. 281549). 1.5. Genericità ed infondatezza caratterizzano anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione della Corte di merito, che ha rigettato il motivo di appello con il quale si chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante della concorrenza causale del fatto della vittima (art. 62, comma secondo, n. 5 cod. pen.). La Corte di merito ha esplicitamente argomentato sul punto, evidenziando il netto discrimine tra i due distinti momenti della vicenda, quella assentita ed anzi invocata e quella decisamente rifiutata e nolente, sicché è stata argomentata nel merito l'assenza di nesso eziologico tra la condotta della vittima e quella dell'agente. 3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 20
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