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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41634/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 19 maggio 2021, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di cui agli artt. 455 e 640 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (e la memoria pervenuta) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso del prevenuto nel delitto; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che plurimi erano gli elementi di fatto che deponevano per il concorso del ricorrente nel reato e per la prova della piena sussistenza dell'elemento volitivo in capo al medesimo; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile (così non determinando la prescrizione dei reati), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 5 ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 19 maggio 2021, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di cui agli artt. 455 e 640 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (e la memoria pervenuta) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso del prevenuto nel delitto; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che plurimi erano gli elementi di fatto che deponevano per il concorso del ricorrente nel reato e per la prova della piena sussistenza dell'elemento volitivo in capo al medesimo; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile (così non determinando la prescrizione dei reati), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre 20
Sentenza Cassazione n. 41634/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris