CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 23176/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6278-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 133, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto Pubblico impiego R.G.N. 6278/2016 Cron. Rep. Ud. 25/05/2022 CC avverso la sentenza n. 2948/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/09/2015 R.G.N. 1518/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2948 del 2015, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Piero nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Viterbo. 2. Il lavoratore aveva adito il Tribunale di Viterbo esponendo di essere transitato per mobilità alle dipendenze del Comune di [OSCURATO:PERSONA] 1993,provenendo dalla società [OSCURATO:SOCIETA]; di aver maturato presso le [OSCURATO:SOCIETA] anteriormente all’immissione in ruolo nel Comune il diritto all’inquadramento ad un livello superiore (VII), come riconosciutonel giudizio promosso con ricorso proposto nel 1999 al Pretore di Roma, dallasentenza n. 5783/2005 del la Corte d’ A ppello di Roma, confermata dalla sentenza n. 10535 del 2009 della Corte di cassazione; che nel 2011 aveva promosso l’odierno giudizio per il riconoscimento del superiore inquadramento nei confronti del Comune, chiedendo la condanna dell’Amministrazione comunale al pagamento delle differenze retributive in relazione alla qualifica superiore e la condanna in misura equitativa al risarcimento del danno subito e subendo. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda. 4. La Corte d’Appello ha affermato che il lavoratore avevaproposto domanda di accertamento finalizzata al riconoscimento del diritto ad un superiore inquadramento al momento del transito daFerrovie dello Stato al Comune di [OSCURATO:PERSONA] e alla condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive, rivendicando quindi diritti che se non azionati nel termine di dieci anni si estinguono per prescrizione. Ciò era avvenuto nella specie,atteso che la sentenza della Corte d’Appello era stata pronunciata nel 2005 tra il lavoratoree le F.S, poi [OSCURATO:SOCIETA], giudizio concernente l’applicazione del [OSCURATO:PERSONA] 1990/1992 sino alla data in cui il lavoratore era dipendente di tale ente. La sentenza passata in giudicato non spiega alcun effetto nei confronti dell’Amministrazione comunale dove il lavoratore era transitato, atteso chequest’ultima non era parte del giudizio, né era stata ufficialmente informata dello stesso. Pertanto,la pretesa del lavoratore oggetto di controversia terminata oltre il decorso del termine di prescrizione (dieci anni dalla presa di possesso presso il Comune nel 1992), senza che fossero stati proposti, anche solo in via cautelativi, atti interruttivi, non era fondata. 5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando un motivo di ricorso. 6. Resiste il Comune di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. DIRITTO 1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione p falsa applicazione degli artt. 2909 e 2946 co. civ., del dPCm n. 325 del 1988,e della legge n. 554 del 1988. È censurata la statuizione che non ha riconosciuto effetti nei confronti del Comune di bassano Romano alla sentenza della Corte d’Appello che era intervenuta tra l’ente FS e il lavoratore nel 2005, passata in giudicato. Ricorda il ricorrente che il dPCm n. 325 del 1988 (Procedure per l’attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.) all’art. 5, comma 2, stabiliva “Il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell’ordine spettantegliin base all'anzianità di qualifica e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione «ad personam» della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento”, e che, contale previsione, contrasterebbe la decisione del giudice di appello. Richiama , quindi l’art. 2909 cod. civ., che disciplina il giudicato,e deduce che il termine di prescrizione decorreva dall’anno 2009, in cui interveniva la sentenza della Corte di cassazione che consolidava la sentenza di appello del 2005, e non dal momento del transitopresso il Comune, allorchéil diritto non era ancora stato accertato. Riporta , quindi, il contenuto della sentenza della Corte d’Appello del 2005 e rileva come il diritto, accertato successivamente al transito, era maturato nei confronti di FS anteriormente al passaggio all’Ente locale. 2. Il motivo non è fondato. La procedura di trasferimento volontario del dipendente tra pubbliche amministrazioni diverse realizza una cessione del contratto secondo i moduli civilistici di cuiall’art. 1406 c.c. che prevede “ Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta”. L’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata, sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale. Come questa Corte ha già affermato (Cass. 30525 del 2019) nell’ambito dei contratti plurilaterali,con riguardo alla differente posizione delle parti in relazione alle pretese vantate:la cessione del contratto ex artt. 1406 e ss., cod. civ. configura un negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento è necessaria la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati, cioè del cedente, del cessionario e del contraente ceduto, e che quando il giudizio abbia ad oggetto l’accertamento con efficacia di giudicato di detto negozio sussiste fra tali soggetti litisconsorzio necessario. Tuttavia, “allorquando, invece, il giudice, in un giudizio instaurato dal cessionario contro il contraente ceduto per l’adempimento della prestazione avente titolo nel contratto, debba accertare in via meramente incidentale e con effetto di giudicato limitato alle parti in giudizio la conclusione del suddetto negozio, il litisconsorzio necessario non sussiste”. Nella specie, in presenza di un negozio plur ilaterale, per il cui perfezionamento è necessaria la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati,dunque, il giudicatoformatosi nel giudizio tra il lavoratore e F.S. non è opponibile al cessionario. Ciò,in quanto il giudizio (in cui interveniva la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5783 del 2005) è stato introdotto dinanzi al Pretore di Roma nel 1999 (v. pag. 1 del ricorso per cassazione)nei confronti della sola F.S. e non anche del Comune di [OSCURATO:PERSONA],e si è svolto, quindi, successivamente al perfezionarsi della cessione e alla immissione in ruolo del lavoratore presso il Comune medesimo , senza la partecipazione di quest’ultimo,e dunque a contradditorio non integro. Ciò anche considerando che la cessione intervenivain ragione della posizione del lavoratore “all’atto del trasferimento” come previsto dal dPCm n. 325 del 1988, e che non può trovare applicazione l’art. 111, cod. proc. civ., che regola la diversa vicenda della successione a titolo particolare nel diritto controverso. 3. Il ricorso deve essere rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a